Limiti all'esercizio dell'azione avverso il silenzio della p.a.
TAR Lecce - Sez. III - sentenza n.957/2012
Avv. Antonello Tamborrino
di Taranto, TA
Letto 605 volte dal 27/06/2012
Per giurisprudenza consolidata il rito del silenzio-rifiuto non è esperibile quando l’istante agisce non per l’esercizio di un potere autoritativo ma per la tutela di un diritto soggettivo che ha un’origine contrattuale. Il rito avverso il silenzio costituisce lo strumento per sollecitare l’adozione di provvedimenti amministrativi a fronte dei quali il privato detenga una posizione di interesse legittimo e non lo strumento processuale per superare qualsiasi inerzia della pubblica amministrazione.
N. 00301/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2012, proposto da: **********, rappresentata e difesa dagli avv. ************, con domicilio eletto presso l’avv.**************;
contro
Comune di **********, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Tamborrino, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'accertamento
del silenzio formatosi sulle istanze presentate dalla Società ********* al Comune di ********* per la revisione della concessione stipulata con contratto del 26 gennaio 2004 rep. n. 7941/2004 e atto aggiuntivo del 19 febbraio 2010 rep. 8837;
nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di ********* di procedere alla conclusione del procedimento di revisione della concessione stipulata con contratto del 26 gennaio 2004 rep. n. 7941/2004 e atto aggiuntivo del 19 febbraio 2010 rep. 8837;
per la condanna dell'Amministrazione Comunale ad adottare il provvedimento conclusivo dell'attivato procedimento di revisione della concessione stipulata con il contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ******;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Luca De Gennaro e uditi gli avv.ti ******* e l’avv. Tamborrino per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel gennaio 2004 il Comune di ***** ha stipulato, a seguito di aggiudicazione, una convenzione con la società ***** avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione del cimitero di ************.
La ricorrente ****** srl è successivamente subentrata alla ****** srl, quale promotrice della proposta di project financing relativa all’area cimiteriale.
Con atto aggiuntivo del 19 febbraio 2010 la concessione è stata rivista per adeguarne le disposizioni alle mutate condizioni di fatto.
La società istante ha poi inviato al Comune diverse richieste (note del 18 gennaio 2010, 5 agosto 2010, 19 ottobre 2010, 16 novembre 2010 e 29 dicembre 2010) con le quali è stata sollecitata la ulteriore revisione della concessione, richiamando le disposizioni della convenzione intercorrente con l’Amministrazione.
Il Comune non ha fornito riscontro a tali richieste
Avverso l’atteggiamento inerte dell’Amministrazione la ******** srl propone il ricorso odierno volto a dichiarare il silenzio-inadempimento sulle istanze presentate.
Il ricorso è inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata il rito del silenzio-rifiuto non è esperibile quando l’istante agisce non per l’esercizio di un potere autoritativo ma per la tutela di un diritto soggettivo che ha un’origine contrattuale.
Il rito esperito dalla ****** srl costituisce lo strumento per sollecitare l’adozione di provvedimenti amministrativi a fronte dei quali il privato detenga una posizione di interesse legittimo e non lo strumento processuale per superare qualsiasi inerzia della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, l’intesse fatto valere riguarda l’obbligo de contrahendo relativo alla convenzione stipulata e finalizzato a rimodulare l’equilibrio sinallagmatico tra le parti fissato nella convenzione originaria e asseritamente alterato a causa di un mutamento delle condizioni originarie sussistenti alla stipula.
Tale obbligo fissato dall’art. 32 della Convenzione e richiamato dall’art. 143 D.lgs 163/2006 ha, ad avviso del Collegio, natura paritetica e negoziale, rimanendovi estranea ogni forma di potestà autoritativa esercitabile dall’Amministrazione comunale.
Come infatti già ravvisato dall’opinione giurisprudenziale più diffusa (cfr. da ultimo Cons. Stato 8554/2010) l'istituto del project financing prevede una fase pubblicistica volta all'individuazione della scelta del promotore e una di natura prettamente privatistica per la quale viene sottoscritta una convenzione con la quale si stabiliscono i contrapposti diritti e obblighi contrattuali.
Ne discende che l’attivazione del procedimento di revisione della convenzione, avendo natura prettamente negoziale e attenendo precisamente alla citata fase privatistica, non può ritenersi oggetto di condanna ai sensi del rito di cui all’art. 31 cod. proc. amm.
In conclusione il ricorso è respinto in quanto inammissibile.
Sussistono giusti motivi, data la peculiarità della questione, per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Gabriella Caprini, Referendario
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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