Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16.9.1997 n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato simile alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, la disposizione, rivolta alla popolazione locale tutta, recante il divieto di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione (sul tema Tar Puglia Lecce 22.3.2012 n. 525). Il divieto contrasta altresì con la legge regionale n. 10/1997, che prevede all’art. 1 la protezione degli animali, il controllo del randagismo la protezione del benessere dei medesimi, oltre al divieto di causare loro dolore e sofferenza, nonché, nei successivi articoli, le misure per diminuire il controllo del randagismo.