Le norme contabili stabiliscono i presupposti giuridici per spendere o incassare nell’anno finanziario di riferimento (esercizio finanziario) risorse il cui valore, espresso in termini monetari, è rappresentato dal bilancio di previsione. La funzione delle norme contabili è di garantire che le risorse siano impiegate per le finalità di legge, di rendere visibili le funzioni ed i costi della macchina amministrativa, di limitare e dare certezza alle grandezze finanziarie riportate in bilancio. Come è noto l’unità di gestione temporale del bilancio è l’anno finanziario coincidente con l’anno solare. L’art. 81 della Costituzione è posto a salvaguardia dell’esigenza di integrità delle risorse pubbliche che va garantita nella continuità delle gestioni. Le previsioni dei bilanci che si susseguono anno dopo anno e le poste dei bilanci annuali e di quelli pluriennali devono, per il principio di unitarietà del bilancio (artt. 2, comma 6, e 4, comma 9, della legge n. 468 del 1978) trovare corrispondenza fra loro. Ciò comporta che ogni atto di bilancio debba trovare il suo fondamento in un atto anteriore e presupposto, in modo che sia assicurata al contempo l’unitarietà della finanza pubblica e la continuità e coerenza delle scritturazioni. In particolare è per questo motivo che si richiede che al bilancio di previsione degli enti locali sia allegato il rendiconto del penultimo esercizio a quello cui si riferisce il bilancio di previsione quale documento necessario di controllo da parte del competente organo regionale (art. 172 t.u. enti locali). Da ciò il riflesso che l’approvazione del rendiconto determina sul successivo sviluppo delle scritturazioni di bilancio, nel senso che , ove non sia impugnata l’approvazione del rendiconto (su incassi e spese ormai effettuati nell’anno), la volizione in esso contenuta diviene immodificabile con la conseguente improcedibilità della domanda proposta avverso il bilancio di previsione rendicontato ed approvato con atto rimasto inoppugnato. Va inoltre ricordato che vi è un’esigenza di tempestività e veridicità dei conti locali sia ai fini del controllo che della garanzia di tempestività dei trasferimenti e di programmazione delle necessità di cassa.