Nel caso di ingiustificata inerzia della PA in ordine ad una domanda di accesso agli atti, alla parte interessata spetterà un indennizzo per danno lecito da processo. E’ quanto stabilito dalla Sezione Quinta Giurisdizionale, del Consiglio di Stato, nella sentenza 17 maggio 2012, n. 2821. Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza con cui il Tar, in accoglimento del suo ricorso in materia di accesso agli atti, non si era pronunciato sulla richiesta di condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 26, comma 2, c. p. a. Occorre puntualizzare che l’articolo 26, comma II°, C.p.a., ha introdotto nel sistema della giustizia amministrativa un indennizzo per il “danno lecito da processo”, ovvero il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l’esistenza e la durata del Giudizio, da liquidarsi in via equitativa. Nella vicenda in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto sussistente ed illegittima l’inerzia della Pubblica Amministrazione in ordine alla domanda di accesso agli atti dell’interessata, atteso che, la pubblicazione delle delibere all’albo del Comune non incideva sul diritto di accesso dell’interessata, la quale non aveva chiesto la semplice presa visione di documenti, bensì l’estrazione degli stessi. In effetti, non sussistevano ragioni valide per giustificare la compensazione delle spese tra ricorrente e P. A, diversamente da quanto disposto dal TAR. Pertanto, merita accoglimento la tesi dell’appellante, relativa alla circostanza che, la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 195 del 2011, è da ritenersi applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo grado, dopo la sua entrata in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c. e L. 69/09), e non anche al caso de quo. Infatti, la fattispecie in oggetto traeva origine da un’ istanza di accesso del maggio 2011 e da un ricorso al TAR deciso con l’impugnata sentenza del 27.10. -16.11.2011, per cui dovrà essere applicato l’art. 26, comma 2, c.p.a., nel testo previgente. Per tali ragioni, “l’indennizzo per danno lecito da processo” ex art. 26, comma 2, c. p. a., dovrà essere calcolato secondo il criterio della “percentuale sulle spese di lite” (Cons. St. , V, sent. n. 3083/11), tenendo anche presente la natura del giudizio. In conclusione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso in appello e, per l'effetto, condannato il Comune appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.