Con la sentenza n.37/2011 il Tar Sardegna conferma le indicazioni già espresse dalla giurisprudenza amministrativa e dalla corte Costituzionale in tema di autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare il Tar si è pronunciato nel senso della illegittimità della proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento del termine massimo di 180 giorni, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati. Sotto altro profilo il Tar riconosce come contraria al libero mercato ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale, concludendo per l'illegittimità della delibera regionale che dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale.