Sulla domanda di risarcimento del danno, rileva che la mera illegittimità dell'atto non è di per sè sufficiente ai fini del riconoscimento ex art. 2043 c.c. della responsabilità della Amministrazione occorrendo a tale scopo anche la dimostrazione della colpa. Il pretium doloris del concorrente illegittimamente escluso e poi assunto in ritardo, può trovare spazio, secondo conforme giurisprudenza del Consiglio stesso, solo in presenza di comprovati profondi turbamenti della psiche del concorrente causati da danni o comportamenti dell'amministrazione.