Atti amministrativi
Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2012 , n. 6468
Avv. Monica Mandico
di Napoli, NA
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CONSIGLIO DI STATO Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2012 , n. 6468 ATTI AMMINISTRATIVI - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Il ricorso rivolto al Giudice per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza, ex art. 112, comma quinto, c.p.a. pur disciplinato nell'ambito del giudizio di ottemperanza, presenta natura giuridica diversa dall'azione di ottemperanza propriamente detta. La disciplina di una tale azione, invero, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione della sentenza e/o di altro provvedimento ad esse equiparabile, evidenzia profili affatto diversi, non solo quanto al presupposto, cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il Giudice disponga ottemperanza, ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda. L'azione anzidetta, pertanto, pur inquadrata nell'ambito del giudizio di ottemperanza, presenta specifica natura di azione volta all'accertamento dell'esatto contenuto della sentenza e/o del provvedimento ad essa equiparato che, per intervenuta soccombenza in precedente giudizio, si è tenuti ad attuare/eseguire quanto al comando ivi contenuto. Il magistrato amministrativo ha diritto ad accedere ai provvedimenti emanati in materia disciplinare dalle competenti Commissioni e dal Plenum del Consiglio di Presidenza Amministrativa, laddove ciò sia necessario per esigenze di tutela di sue posizioni giuridiche soggettive in sede giudiziaria e/o disciplinare. L'accesso, in particolare, deve essere consentito, anche mediante estrazione di copia dei documenti (depurati dei nomi degli interessati e di altri riferimenti di tempo o di luogo che possono renderne possibile l'identificazione), rappresentativi di provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di magistrati amministrativi e comportanti l'applicazione di una sanzione, mentre quanto ai provvedimenti di archiviazione, l'accesso, in considerazione del fatto che, in questi casi, non vi è stato esercizio di potere disciplinare, e quindi sussistendo solo una loro indiretta utilità (in quanto volti a contrario a circoscrivere l'ambito dell'illecito), deve avvenire per il tramite di mera visione degli stessi, tanto più non essendo possibile stabilire ex ante quelli che sono funzionali alle esigenze di tutela dell'interessato.
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