sussiste il diritto all'indennità economica per il magistrato trasferito di ufficio in sede disagiata
TAR Calabria di Catanzaro sentenza n. 105 del 2009
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 1076 volte dal 23/08/2012
il C.S.M. in risposta a quesito del 18.4.2001 ha riconosciuto quali destinatari dei nuovi benefici non economici di cui alla legge n. 133/1998 i "magistrati che si trovino a svolgere le funzioni in sedi dichiarate disagiate indipendentemente dal momento della loro assegnazione e con decorrenza dal momento in cui la sede è stata inserita nell'elenco". Detta conclusione è estensibile anche all'applicazione dei benefici economici di cui alla medesima legge n. 133/1998
N. 00105/2009 REG.SEN.
N. 00384/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 384 del 2007, proposto da:
Di Girolamo Maria Rosaria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Lorusso, con domicilio eletto presso Antonella Rabia in Catanzaro, via Solferino N.19/C;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Ministero della Economia e Finanze;
Per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ai benefici economici di cui all'art. 2 c. 1 e 4 della legge 133/1998 a far data dal 22.5.2002 e per tutto il periodo, nei limiti massimi previsti dalla medesima legge, di permanenza dello stesso nella sede disagiata del Tribunale di Crotone.
E per la conseguente condanna
del Ministero della Giustizia e del Ministero per l’Economia e le Finanze alla corresponsione dei relativi emolumenti maturati, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla scadenza dei ratei mensili fino all’effettivo soddisfo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/12/2008 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso depositato il 23 aprile 2007 la Dott.ssa di Girolamo — magistrato in servizio presso il Tribunale di Crotone, sua sede di prima assegnazione, dal 22.5.2000 chiede l'accertamento del diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti dall'art. 2 della legge n. 133/1998, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme relative, a partire dal 22.5.2002, oltre interessi.
La ricorrente fa presente che l'ufficio presso il quale presta servizio è stato dichiarato sede disagiata con deliberazione del C.S.M. in data 27.1.2000 e sostiene di aver titolo ai benefici in parola, deducendo avverso le contrarie determinazioni assunte dal Ministero della giustizia i vizi di violazione degli articoli 1, 2, 4 e 8 della legge n. 133/1998, di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., di eccesso di potere, per travisamento dei fatti illogicità e difetto dei presupposti.
Conclude per l'accoglimento del gravame.
Per il Ministero della Giustiziasi è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, depositando memoria generica.
La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 12 dicembre 2008.
DIRITTO
La questione oggetto della controversia è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza ed il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento interpretativo in proposito affermatosi.
La legge 4.5.1998, n. 133 ha introdotto incentivi, anche di natura economica per i magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate individuate dal C.S.M. su proposta del Ministero della Giustizia in regione diversa e da una distanza superiore a 150 km.
Tra l'altro, la predetta legge ha previsto ed istituito una particolare indennità da corrispondersi al magistrato in caso di trasferimento di ufficio (art. 2 c. 1,legge n. 133/1998) in sede disagiata.
Tale indennità, per espressa previsione normativa, compete anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima L. n. 133/1998 (dichiarati sede disagiata) quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici (art. 2, comma 4, L. n. 133/1998).
Ad avviso del Collegio alla ricorrente, così come a tutti i magistrati destinati nelle sedi disagiate in epoca anteriore all'inserimento dell'ufficio nell'apposito elenco compresi quelli che già vi prestavano servizio per esservi stati destinati in precedenza (ma sempre dopo 1'1.1.1996 ai sensi dell'art. 8 L. n. 133/1998), va applicata detta norma generale di cui all'art. 2, comma 4, considerato che una diversa interpretazione apparirebbe manifestamente erronea per contrasto con la ratio legis del precetto normativo in questione.
Gli incentivi economici previsti dall'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998 avrebbero quindi dovuto essere attribuiti alla ricorrente in via ordinaria dopo il compimento del biennio di permanenza nell'ufficio-sede disagiata.
La finalità perseguita dalla norma in esame, con riguardo ai magistrati destinati in qualità di uditori giudiziari con funzioni da altre regioni non è, infatti, quella di incentivare la scelta delle sedi disagiate nel momento della loro designazione, bensì quella di incentivare la permanenza in tali sedi, ovvero di disincentivare il successivo trasferimento di tali magistrati verso altri uffici più graditi nel momento in cui essi, avendo maturato la legittimazione a trasferirsi, abbiano acquisito anche l'esperienza e la professionalità necessarie per trattare nella maniera più efficace i delicati affari della prima sede di lavoro.
La fondatezza di tale interpretazione è, del resto, anche resa evidente dalla circostanza che la legge non prevede benefici per i magistrati trasferiti su domanda, mancanza che risulterebbe illogica se la legge avesse inteso incentivare il trasferimento nelle sedi disagiate piuttosto che la permanenza di coloro che avessero interesse ad andare in altre sedi. La legge, inoltre, esclude ogni incentivo per il primo biennio di permanenza nell'ufficio disagiato degli uditori giudiziari, vale a dire proprio per il periodo in cui manca la legittimazione ai successivi trasferimenti; condizione, questa, che renderebbe inutile ogni incentivo a mantenere una sede di servizio comunque obbligata. L'esclusione dei magistrati, destinati negli Uffici in epoca anteriore al loro riconoscimento come sede disagiata, dalla fruizione dei benefici economici di cui alla legge n. 133/1998 comporterebbe non soltanto un disconoscimento della finalità perseguita dalla legge, ma provocherebbe altresì una inammissibile lesione del principio costituzionale di parità di trattamento delle situazioni uguali. Va infatti tenuto conto che i magistrati già destinati agli uffici nel momento del loro inserimento nell'elenco delle sedi disagiate, hanno prestato servizio proprio nel periodo in cui si sono verificate le condizioni fondanti di tale inserimento e, quindi, hanno subito direttamente tutti gli effetti negativi del riconosciuto disagio (nello stesso senso: Cga n.139 e 140 del 11.3.2005 e 155 15.3.2005 n.155 e, per citare le più recenti tra le sentenze di primo grado Tar Catania 28.3.2007 n.574, Tar Reggio Calabria 4.4.2007 n.281 e Tar Palermo 14.2.2008 n.220).
A ciò va aggiunto che il C.S.M. in risposta a quesito del 18.4.2001 ha riconosciuto quali destinatari dei nuovi benefici non economici di cui alla legge n. 133/1998 i "magistrati che si trovino a svolgere le funzioni in sedi dichiarate disagiate indipendentemente dal momento della loro assegnazione e con decorrenza dal momento in cui la sede è stata inserita nell'elenco".
Detta conclusione è estensibile anche all'applicazione dei benefici economici di cui alla medesima legge n. 133/1998 (in tal senso, da ultimo Tar Catania 28.4.2006, n. 662, Cga 29.9.2005 n. 642).
Conseguentemente la ricorrente, in considerazione della circostanza che il Tribunale di Crotone è stato inserito nell'elenco delle sedi disagiate in data in data 27.1.2000 e la ricorrente ha maturato i due anni di servizio minimo di permanenza nella sede in data 22.5.2002, prestandovi servizio dal 22.5.2000 (avendo però effettuato la scelta della sede ed ottenuto la destinazione dal Consiglio Superiore della Magistrature in data anteriore) data di sua prima assegnazione, ha diritto da tale data ai benefici economici di cui alla legge 133/98.
Il ricorso va, pertanto, accolto e va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998, a far data dal 22.5.2002 e per tutto il periodo, nei limiti massimi previsti dalla medesima legge, di permanenza della stessa nella sede disagiata del Tribunale di Crotone.
Conseguentemente il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze devono essere condannati, per quanto di competenza, alla corresponsione dei relativi emolumenti maturati.
La somma liquidata dovrà essere maggiorata degli interessi legali dalle date di scadenza dei singoli ratei mensili al soddisfo.
Non può al contrario essere accolta, ad avviso del Collegio, la richiesta del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute dall'amministrazione, attesa la natura indennitaria e non retributiva di tali somme (CdS sez. IV 28.1.2002 n.458 e Tar Palermo 22.3.2007 n.963).
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998, a far data dal 22 maggio 2002 e per tutto il periodo, nei limiti massimi previsti dalla medesima legge, di permanenza nella sede disagiata del Tribunale di Crotone.
- condanna il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corresponsione dei relativi emolumenti maturati, con gli interessi legali, come per legge, dalle date di scadenza dei singoli ratei mensili fino al soddisfo;
-Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Giovanni Ruiu, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Nunzio Miletti Scamardella
Studio Legale Miletti Scamardella - Pozzuoli, NA
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 42 articoli dell'avvocato
Prof. Piero Lorusso
-
E' onere di chi predispone la domanda per il conseguimento di aiuti comunitari verificare la correttezza dei dati.
Letto 706 volte dal 21/05/2013
-
E' onere della Compagnia assicurativa convenuta provare il dolo dell'incendio.
Letto 1024 volte dal 16/05/2013
-
è nullo il ricorso in cui la ricorrente ha omesso di offrire indicazioni sulle circostanze di fatto essenziali per compr...
Letto 223 volte dal 05/05/2013
-
Madre separata da bimba denuncia lo stato italiano
Letto 966 volte dal 25/03/2013
-
Deve essere riconosciuto il diritto del dipendente delle Ferrovie alla percezione dell’indennità di contingenza per il p...
Letto 584 volte dal 28/12/2012