Enti Pubblici: Actio negotiorum gestorum Con la sentenza del 4 novembre 2011 n. 5126, il TAR Campania - Napoli, Sez. I, ha statuito su di una peculiare fattispecie di actio negotiorum gestorum, ex art. 2028 c.c., esperita nei confronti della P.A., e, in particolare, nei confronti di un ente locale. Nel caso de quo, una società di trasporti ferroviari, sull’asserito presupposto della configurazione di rapporto giuridico in essere con l’ente locale territorialmente competente, formalmente intimato in termini di negotiorum gestio, aveva intrapreso nei confronti del medesimo comune azione giudiziaria ex art. 2028 c.c., per il riconoscimento del diritto di rivalsa delle spese sostenute per il servizio di transennamento di un passaggio a livello, nonché per la sostituzione delle semibarriere ivi installate con le barriere complete, effettuati in precedenza, in asserita attuazione degli articoli 44, comma 2, e 234, comma 4, del nuovo Codice della Strada. Dall’analisi del caso era risultato che, sia alla costruzione dello spartitraffico che all’attività di transennamento prescritta dal nuovo Codice della strada la società esercente la tratta ferroviaria controversa, aveva provveduto del tutto unilateralmente, in difetto di un preventivo atto della P.A. che l’autorizzasse, all’affidamento dell’appalto di lavori di potenziamento dei passaggi a livello a una società esterna. Dalle risultanze processuali emergeva, inoltre, chiaramente, che l’ente locale resistente, non solo non aveva mai rilasciato, in favore della società istante, un preventivo e valido atto autorizzativo tendente ad assentire la realizzazione delle suddette opere, ma si era anche formalmente opposto a detta realizzazione, motivando congruamente tale opposizione con ragioni tecniche, correlate alla necessità di tutelare il pubblico interesse sotteso alla sicurezza della circolazione stradale (nella specie, tali ragioni consistevano nella presenza, nelle vicinanze del passaggio a livello, di un incrocio, e nella insussistenza di una larghezza minima della carreggiata necessaria per l’apposizione di uno spartitraffico). In forza di tali quiete risultanze processuali, il TAR di Napoli ha escluso che, nel caso esaminato, potesse fondatamente configurarsi la possibilità di esperire l’actio negotiorum gestorum nei confronti dell’amministrazione locale resistente. Su tale presupposto, dunque, i giudici partenopei hanno stabilito che non tpoteva essere avanzata domanda ex art. 2028 c., nel caso in cui il Comune non solo non abbia preventivamente rilasciato alcuna autorizzazione al riguardo, ma si sia anche formalmente opposto alla realizzazione di tali interventi, motivando tale opposizione con riferimento, tra l’altro, al difetto dei presupposti di fatto espressamente previsti dal Codice della Strada per la legittima realizzazione delle barriere complete. In mancanza dei suddetti specifici requisiti, infatti è stato correttamente osservato che difettano gli estremi per poter configurare l’esperibilità dell’actio negotiorum gestorum ex art. 2028 c.c. nei confronti dell’ente locale.