Premio di maggioranza nelle elezioni comunali: arrotondamento per eccesso sempre e comunque.
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 26.10.2017, n. 1669
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 445 volte dal 30/10/2017
Nelle elezioni nei Comuni con popolazione di oltre 15.000 abitanti,il quoziente frazionario deve essere arrotondato per eccesso fino a raggiungere comunque il 60% previsto dall’art. 73, comma 10 del TUEL come premio di maggioranza della coalizione vincente.
Pubblicato il 26/10/2017
N. 01669/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2017, proposto da:
Franca Pulpito, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Conserva, Francesco Terruli, Giuseppe Serio, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Cretì in Lecce, via Toma N. 8/B;
contro
Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Martina Franca, Comune di Martina Franca, non costituiti in giudizio;
Vittorio Donnici, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Antonio Micolani, con domicilio eletto presso lo studio Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via Guglielmo Paladini N.50;
Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Martina Franca (Ta), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;
per l'annullamento
della proclamazione, effettuata DALL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE, degli eletti del COMUNE DI MARTINA FRANCA, nella parte in cui è stato proclamato eletto il quindicesimo consigliere della coalizione di liste collegate al candidato alla carica di sindaco eletto, Dott. Francesco Ancona, al posto della ricorrente sig.ra Pulpito Franca;
per la proclamazione
della sig.ra Pulpito Franca quale consigliere comunale di Martina Franca;
per l’annullamento
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del verbale e dei relativi allegati delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Martina Franca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vittorio Donnici e di Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Martina Franca (Ta);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – candidata sindaca non eletta alle elezioni per il rinnovo del sindaco e del comune di Martina Franca, svoltesi in data 11-25/6/2017 – impugna il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Martina Franca, nella parte in cui esso ha attribuito il 15° seggio – su 24 assegnabili – al consigliere di maggioranza Vittorio Donnici, in luogo che ad essa ricorrente, arrotondando per eccesso la percentuale di 14,4 risultante dall’assegnazione del 60% dei seggi alla coalizione vincente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 73 co. 10 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL).
In subordine, ella ha chiesto la remissione degli atti alla Corte costituzionale.
Costituitosi in giudizio, Vittorio Donnici ha preliminarmente chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria di stile del 9.10.2017 si è costituito in giudizio, a mezzo di difesa erariale, l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Martina Franca.
All’udienza del 25.10.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità dedotte dal controinteressato Donnici.
Con l’unico motivo di gravame, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’arrotondamento per eccesso (15 seggi, a fronte della cifra di 14,4 risultante dal calcolo del 60% dei 24 segni assegnabili) operato dall’Ufficio Centrale Elettorale, avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 73 co. 10 TUEL, che assegna alla coalizione vincente il premio di maggioranza del 60% dei seggi assegnabili. Percentuale, quest’ultima, da ritenersi quale limite massimo, come tale non superabile in sede di assegnazione dei seggi.
Il motivo è infondato.
2.2. Reputa il Collegio di aderire alla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la giurisprudenza della Sezione è ormai uniformemente orientata a ritenere che, con riguardo alle elezioni nei Comuni con popolazione di oltre 15.000 abitanti, in caso di quoziente frazionario questo debba essere arrotondato all'unità superiore, fino a raggiungere comunque il 60 % previsto da detta norma (Consiglio di Stato, Sezione V, 30 gennaio 2013, n. 571; 12 febbraio 2013, n. 810; 16 aprile 2013, n. 2086; 18 aprile 2013, n. 2155; 7 maggio 2013, n. 2468; 14 maggio 2013, n. 2618; 15 luglio 2013, n. 3793; 20 agosto 2013, n. 4196; 4 settembre 2013, n. 4417; 23 settembre 2013, n. 4680; 26 settembre 2013, n. 4762; 3 ottobre 2013, n. 4885; 26 novembre 2013, n. 5608; 30 giugno 2014, n. 3269); ciò nell'assunto che il 60 % dei seggi costituisca, non il limite massimo dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, ma quello minimo, riconosciuto dal legislatore in funzione delle esigenze di governabilità dell'Ente locale. [...] Va anche osservato che, se si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, si otterrebbe una percentuale inferiore al 60 %, con conseguente violazione del disposto normativo" (C.d.S, sent. n. 4419/15).
2.3. Di recente, tale assunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2299/16. In quella sede, si è anche soggiunto, richiamando a conforto una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali, che: “Con riguardo ai paventati rischi che un arrotondamento eccessivo conduca ad attribuire alla coalizione collegata al sindaco vittorioso un premio eccessivo, a discapito della rappresentatività delle liste concorrenti, pare opportuno richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio. Nelle pronunce n. 2468 e 3793/2013 si è valorizzato l'argomento a contrario. Questo consiste nel fatto che il testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000 disciplina l'ipotesi in altri casi, vale a dire quelli riguardanti l'elezione sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti e delle Province (rispettivamente artt. 71, comma 8 e 75, comma 8), ed ancora lo stesso art. 73, limitatamente tuttavia al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali (comma 1), imponendo l'arrotondamento per difetto della cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Da ciò la Sezione ha quindi tratto la conclusione dell'inestensibilità di tale regola al diverso caso del premio di maggioranza di cui all'articolo 73, comma 10, citato, in cui l'ipotesi di arrotondamento non viene presa in considerazione”.
“Nella sentenza n. 2086/2013 si è invece sottolineato che nel caso di arrotondamento del quoziente frazionario per difetto si sarebbe ottenuta una percentuale del 58,33%, con conseguente violazione del disposto normativo”.
“La sentenza n. 2618/2013 ha poi rilevato che i rischi di penalizzazione della rappresentatività sono scongiurati dal fatto che, a mente della disposizione in commento, il premio di maggioranza "non scatta" nell'ipotesi in cui le liste avversarie a quelle presentatesi in appoggio al candidato sindaco eletto abbiano conseguito il 50% dei voti”.
“Quindi, la sentenza n. 4417/2013, ha collegato il dato testuale a considerazioni di carattere teleologico, che ha ritenuto di ricavare dall'attribuzione di una percentuale di seggi in funzione delle sopra evidenziate esigenze di governabilità, la quale pertanto deve reputarsi come "soglia minima e intangibile spettante alle liste collegate al sindaco eletto" (C.d.S, sent. n. 2299/16 cit.).
3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che l’assegnazione di 14 seggi alla coalizione vincente avrebbe comportato un percentuale del 58,33%, inferiore pertanto a quella del 60% dei seggi sancita dall’art. 73 co. 10 TUEL. Percentuale, quest’ultima, da ritenersi, per le ragioni sopra esposte, limite minimo non derogabile in sede di riparto dei seggi.
Pertanto, del tutto correttamente l’Ufficio Centrale Elettorale ha proceduto all’assegnazione di n. 15 seggi alla coalizione vincente, diversamente verificandosi un vulnus alla citata previsione di cui all’art. 73 co. 10 TUEL, e alla percentuale del 60% ivi prevista.
4. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
5. Va ora esaminata la domanda subordinata proposta dalla ricorrente, con cui si è prospettata q.l.c. dell’art. 73 co. 10 TUEL, qualora interpretato – come il Collegio ha ritenuto di fare – nel senso della possibilità di superamento del limite del 60% dei seggi, per contrasto con gli artt. 1, 3, 48 e 67 Cost.
La questione è manifestamente infondata.
Il Consiglio di Stato ha già da tempo (sent. n. 4680/13) condivisibilmente dichiarato l’infondatezza della q.l.c. dell’art. 73 co. 10 TUEL, sotto il profilo denunciato dall’odierna ricorrente, con motivazioni che questo Collegio condivide e fa proprie.
In questa sede, può aggiungersi che il criterio prescelto dal legislatore non appare irragionevole, posto che il premio di maggioranza alla coalizione vincente si coordina necessariamente con la c.d. condizione negativa, rappresentata dalla necessità che nessuna lista o gruppo di liste perdenti abbiano superato, al primo turno, il 50% dei voti validi.
Per tali ragioni, deve ritenersi che il legislatore abbia operato un non irragionevole bilanciamento tra le esigenze di governabilità e quelle di rappresentatività, la qual cosa esclude la fondatezza della q.l.c. prospettata dalla ricorrente.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri
Antonio Pasca
IL SEGRETARIO
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