Sì alla incandidabilità retroattiva anche se, nel frattempo, è intervenuta estinzione del reato per buona condotta dell'imputato. Il caso vedeva un Consigliere comunale impugnare un atto di proclamazione degli eletti alla carica di componente dell'Assemblea di Roma capitale, per aver dichiarato l'incandidabilità del medesimo, derivante da una condanna definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, a favore di un'altra eletta. L'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo.