Secondo i giudici di Palazzo Spada, l'obbligo di indicare i costi per la sicurezza interna previsto dall'art 87, comma 4 Dlgs n. 163/2006 è valevole per le procedure di affidamento di forniture e servizi, ma non già per i lavori. Piu precisamente, secomdo il collegio, l'art 86 citato prescrive di indicare nell'offerta l'ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all'amministrazione di apprezzarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Per i lavori al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento exa rt 100 dlgs n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 131 codice contratti pubblici.Laddove poi il piano di sicurezza e coordinamento non sia necessario, le amministrazioni devono comunque compiere la stima dei costi per la sicurezza.