Ritardo nella stipula del rogito definitivo di compravendita
Cassazione .Civile 13/2/1997 n°1331
Avv. Marco Scalia
di Mantova, MN
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Ai fini della prelazione agraria ex art.8 legge 26 maggio 1965 n°590, il ritardo nella stipulazione dell’atto definitivo di compravendita rispetto alla data indicata nel contratto preliminare notificato all’avente diritto alla prelazione, non altera la parità di condizioni voluta dalla legge tra promissario acquirente e prelazionario, dovendo la detta parità concernere esclusivamente l’ammontare del prezzo e l’oggetto dell’atto di alienazione, ma n
ESTREMI Cassazione .Civile 13/2/1997 n°1331
COMMENTOLa Suprema Corte ha interpretato restrittivamente la norma sul diritto di prelazione considerando ininfluente il ritardo nella stipula del rogito definitivo di compravendita.
Il diritto accordato al prelazionante costituisce una norma eccezionale che non può essere allargata ulteriormente ad altri ulteriori casi rispetto a quanto previsto dalla legge. E’ quindi ininfluente la circostanza che il contratto definitivo di compravendita sia stato stipulato in data successiva a quella indicata nel contratto preliminare.
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