Ai fini della prelazione agraria ex art.8 legge 26 maggio 1965 n°590, il ritardo nella stipulazione dell’atto definitivo di compravendita rispetto alla data indicata nel contratto preliminare notificato all’avente diritto alla prelazione, non altera la parità di condizioni voluta dalla legge tra promissario acquirente e prelazionario, dovendo la detta parità concernere esclusivamente l’ammontare del prezzo e l’oggetto dell’atto di alienazione, ma n