L’esistenza della qualità di coltivatore diretto
Cassazione Civile 29/1/1996 n°684
Avv. Marco Scalia
di Mantova, MN
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Al fine di determinare l’esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelazione e del conseguente diritto di riscatto accordati all’affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso, nonché al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicazione l’art.31 della legge 590/1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto c
ESTREMI:Cassazione Civile 29/1/1996 n°684
COMMENTOLa Corte di Cassazione ha chiarito come la qualità di coltivatore diretto, di cui esistono molte definizioni in differenti disposizioni legislative, al fine dell’esercizio del diritto di prelazione debba ricavarsi dalla norma che ha stabilito tale diritto.
E’ pertanto ininfluente l’eventuale qualifica di coltivatore diretto ai fini previdenziali se il soggetto non risponde al requisito previsto dall’art.31 della legge 590/1965.
E’ necessario, pertanto, dare la prova della abituale diretta e manuale coltivazione del fondo da parte di chi ritiene essere titolare del diritto di prelazione per vedere riconosciuto tale diritto.
In tal senso esistono altre pronunce della Corte di Cassazione (13/2/1992 n°1743 - 10/6/1991 n°6560).
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