Il sistema per il calcolo dei canoni di affitto dei fondi rustici
Sentenza Corte Costituzionale 5/7/2002 n°318
Avv. Marco Scalia
di Mantova, MN
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Il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto dei fondi rustici, previsto dagli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, basato su un reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, è ormai privo di qualsiasi ragione costituzionale, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili sia perché, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qua
Il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto dei fondi rustici, previsto dagli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, basato su un reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, è ormai privo di qualsiasi ragione costituzionale, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili sia perché, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive distinte caratteristiche dei terreni agricoli, così da non poter essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e capace, al contempo, di perseguire il fine di equi rapporti sociali previsto dall’art.44 della Costituzione.
ESTREMI:Sentenza Corte Costituzionale 5/7/2002 n°318
COMMENTOCon questa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sistema per il calcolo dei canoni di affitto dei fondi rustici sancito nella legge 203. Tale sistema, qualora non fosse stato derogato dalle parti con appositi accordi ai sensi dell’art.45 della legge 203 del 1982, di fatto rendeva i canoni di affitto assai bassi e per nulla remunerativi per la proprietà.
In tal modo viene restituita validità alla autonomia contrattuale delle parti non potendosi sostituire il calcolo del canone ex lege a quanto concordato tra le parti.
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