Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in relazione al concetto di “fondo confinante”:  per la Corte di Cassazione il termine deve essere inteso nel senso della contiguità materiale tra i due fondi e non della contiguità funzionale; una strada posta tra i due fondi, pertanto, impedisce che gli stessi possano essere considerati confinanti e che sorga il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno