La prelazione agraria presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto non può essere validamente esercitata -né conseguentemente attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo- da colui il quale, pur avendo ricevuto la denuntiatio e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l’azione a norma dell’art.2932 c.c. non e