Contratto di agenzia: Spetta al proponente dimostrate i limiti del contratto di agenzia
Cassazione civile sezione II sentenza 27 settembre 2012 n 16432
Avv. Alessio Pistone
di Palermo, PA
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Cassazione civile sezione II sentenza 27 settembre 2012 n 16432 Contratto di agenzia: Spetta al proponente dimostrate i limiti del contratto di agenzia Una volta certificata l’esistenza del contratto di agenzia, incombe sul preponente l’onere di dimostrare che gli ordini procurati dall’agente esulano dal mandato conferito. MANDATO DI AGENZIA L'agente vende fuori zona? Non spetta a lui dimostrarlo
Respinto, infine, anche il ricorso incidentale dell’agente che chiedeva la corresponsione delle provvigioni relative anche ai contratti successivi stipulati con la medesima società. Per i giudici, infatti, può essere riconosciuto il diritto di agenzia anche i contratti successivi “se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta”. Ma per il giudice di merito, con valutazione non censurabile in Cassazione, così non è stato.
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