Agenzia: no a indennità di cessazione inferiore ai parametri ex 1751 Cc
Tribunale Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza 11.02.2014 n° 1172
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1907 volte dal 11/03/2014
Nel caso in cui la somma corrisposta a titolo di indennità all’agente al termine del contratto di agenzia sia inferiore a quella spettante secondo i parametri dell’art. 1751 c.c., l’agente ha diritto ad ottenere una somma pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto spettante sulla base della disposizione codicistica.
L’indennità di cessazione del rapporto contemplata dall’art. 17 della direttiva n. 86/653 CEE non può essere sostituita da un’indennità determinata pattiziamente in misura inferiore a quanto previsto dall’art. 1751 c.c..
Di qui la condanna da parte del Tribunale di Reggio Emilia della società preponente al pagamento all’agente della somma pari alla differenza tra quanto già versato e quanto spettante ai sensi della disposizione codicistica.
----------------
Tribunale di Reggio Emilia
Sezione II Civile
Sentenza 11 febbraio 2014, n. 1172
N. R.G. 5888/2010
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5888/2010
tra
R. DI F. S. E F. M. S.N.C.
ATTORE
e
A. S.R.L.
CONVENUTO
Oggi 18 febbraio 2014 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:
Per R. DI F. S. E F. M. S.N.C. l’avv. PORTA FRANCA e l’avv. DIANINI GAIO FILIPPO
Per A. S.R.L. l’avv. PIZZETTI PATRIZIA
Le parti si riportano alla precisazione delle conclusioni già effettuata il 6/2/2014, discutono con il Giudice che pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5888/2010 promossa da:
R. DI F. S. E F. M. S.N.C. (C.F. *****), con il patrocinio dell’avv. PORTA FRANCA e dell’avv. DIANINI GAIO FILIPPO (DNNGLP59E25F097N) VIA BUFALINI 38 47100 FORLI’, elettivamente domiciliato in VIA Emilia santo Stefano 9 a REGGIO NELL’EMILIA presso il difensore avv. PORTA FRANCA
ATTORE
contro
A. S.R.L. (C.F. *****), con il patrocinio dell’avv. PIZZETTI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA N. 55/ I, 42100 REGGIO NELL’EMILIA, presso il difensore avv. PIZZETTI PATRIZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati all’udienza del 6/2/2014.
FATTO E DIRITTO
- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l’agente R. evoca in giudizio la preponente A., chiedendone la condanna al pagamento di € 43.042,79 a titolo di saldo di quanto spettante per indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
Costituendosi in giudizio, resiste A., in diritto deducendo l’inapplicabilità dell’art. 1751 c.c., per avere le parti contrattualmente pattuito, in luogo dell’indennità codicistica, la corresponsione dell’AEC, ritualmente erogata; in fatto, l’eccessività comunque della somma richiesta, anche alla luce dei parametri indicati dalla norma invocata ex adverso.
La controversia è istruita con l’esame dei testi indotti e con una CTU affidata al dottor P. A.;
- ritenuto che, non è fondata l’eccezione in diritto svolta dalla convenuta, in ordine alla pretesa inapplicabilità dell’art. 1751 c.c., per avere le parti pattuito la corresponsione dell’indennità prevista dall’AEC.
Sul punto, deve infatti richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l’articolo 17 della direttiva n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, c-465/04, nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un’indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest’ultima non assicuri all’agente un trattamento più favorevole, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità”, tramite la complessiva corresponsione di quanto comunque spettante sulla base della previsione di cui all’art. 1751 c.c. (Cass. n. 18413/2013, Cass. n. 15203/2010, Cass. n. 23966/2008, Cass. n. 4056/2008, Cass. n. 21088/2007, Cass. n. 16347/2007, Cass. n. 9538/2007).
Poiché, nel caso di specie, l’agente ha dedotto che la somma corrisposta a titolo di indennità spettante secondo l’AEC è inferiore a quella spettante secondo i parametri dell’art. 1751 c.c., ciò che di fatto riconosce anche la preponente convenuta, non vi è dubbio alcuno che l’agente abbia diritto ad ottenere una somma pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto spettante sulla base della disposizione codicistica;
- considerato che, detta somma può essere calcolata sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Ha infatti spiegato il perito che, sulla base dei parametri previsti dall’articolo 1751 c.c. e della documentazione prodotta agli atti comprovante il raggiungimento di nuovi clienti e l’incremento di fatturato con i clienti in precedenza esistenti, la somma ancora spettante all’agente, detratto quanto già percepito dal preponente, è pari, nel massimo possibile previsto dalla norma, ad € 38.794,95 (cfr. pag. 18 perizia).
Tuttavia, ribadito che tale somma è quella massima possibile, e che il giudice deve indicare l’indennità dovuta senza superare tale somma ma ben potendo liquidare una somma inferiore, tenuto conto che è pacifico dalle parti ed accertato dal CTU che vi è comunque stata una diminuzione del fatturato dopo l’interruzione del rapporto, stimasi equo indicare in € 20.000 la somma ancora spettante all’agente.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato pagare all’attore tale somma; e sulla cifra capitale vanno riconosciuti gli interessi moratori al tasso legale, decorrenti dalla domanda, radicata con la notifica della citazione il 2/9/2010, al saldo;
- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (per la retroattività della normativa, cfr. la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. Ord. n. 261/2013), sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).
Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 6/12/2012, e, dopo avere disposto CTU, all’udienza del 6/2/2014 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
- condanna A. s.r.l. a pagare a R. di F. S. e F. M. s.n.c., € 20.000, oltre interessi legali dal 2/9/2010 al saldo;
- condanna A. s.r.l. a rifondere a R. di F. S. e F. M. s.n.c. le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto 8/10/2013, definitivamente a carico di A. s.r.l.
Reggio Emilia, 11/2/2014.
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Reciproche domande di risoluzione: contratto risolto per mutuo dissenso
Letto 928 volte dal 28/12/2013
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Allo straniero servono 2000 euro per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Cauzione al richiedente asilo.
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Permesso di soggiorno per i familiari extra-UE dei cittadini comunitari che risiedono nel proprio Paese
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023