2.1.2.2.7. Giuramento

Altro mezzo di prova (alla pari dell'interrogatorio formale delle parti) di utilità assai scarsa e quindi di raro utilizzo da parte dei difensori è il giuramento decisorio, ossia il ricorso ad una formale affermazione (appunto sotto forma di giuramento) circa la verità o la conoscenza di un determinato fatto.


 

Esso viene chiesto da una parte affinchè venga reso dall'altra parte, ma vedremo che quest'ultima, ancorchè di fatto potrebbe limitarsi a giurare la verità o la conoscenza di un fatto che in realtà non è vero o di cui nulla sa (salvo eventuali possibilità che tale falso giuramento sia riconosciuto come tale, con tutte le conseguenze penali del caso), ha la possibilità di “ribaltare” sulla prima l'onere di rendere il giuramento.

 

Dalla prestazione del giuramento decisorio l'ordinamento fa discendere la conseguenza di far ritenere come ammesse le circostanze giurate (di qui, il carattere decisorio del giuramento in questione).

 

Il deferimento del giuramento (ossia la richiesta di prestarlo) può avvenire in qualunque fase del giudizio (tranne che nella fase dello scambio delle memorie conclusive):

1) con atto apposito, sottoscritto personalmente dalla parte e depositato in cancelleria dal suo difensore

2) con dichiarazione resa in udienza personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di apposita procura conferita per chiedere il giuramento.

 

Il deferimento del giuramento è costituito da:

1) una formula sacramentale (“giuro e giurando affermo essere vero...” - giuramento decisorio de veritate; “giuro e giurando affermo di essere a conoscenza...” - giuramento decisorio de scientia)

2) seguita dall'indicazione di singole e precise circostanze, indicate con la massima chiarezza possibile (escluse quindi quelle che siano suggestive, ambigue, o che richiedano una valutazione da parte del giurante, più che l'affermazione di un dato oggettivo).

Esso non può riguardare:

1) diritti non disponibili dalle parti

2) fatti illeciti

3) un contratto che debba farsi in forma scritta a pena di invalidità

4) la negazione di un fatto che risulti da un atto pubblico

5) la verità o la conoscenza di circostanze da parte non del deferito, ma di terzi.

 

La controparte, a sua volta, ha dalla sua l'arma del riferimento, ossia un deferimento uguale e contrario alla prima parte, che sarà attuabile fino al momento in cui la controparte non abbia eventualmente dichiarato di poter giurare sulle circostanze indicate.

In ogni caso, il riferimento non potrà riguardare:

1) diritti non disponibili dalle parti

2) fatti illeciti

3) un contratto che debba farsi in forma scritta a pena di invalidità

4) la negazione di un fatto che risulti da un atto pubblico

5) un fatto di cui la parte deferente/riferita non può oggettivamente affermare la verità o la conoscenza (ad esempio, i metodi produttivi della fabbrica di proprietà della controparte, di cui ovviamente nulla potrà sapere la deferente).

 

Un caso particolare può essere quello della morte, sopravvenuta in corso di causa, della parte a cui il giuramento sia stato deferito (o riferito): in tale evenienza “la prestazione del giuramento stesso da parte degli eredi del defunto, previa modificazione della formula de veritate in formula de scientia, non può essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto postula un nuovo deferimento di giuramento decisorio, rimesso all'iniziativa dell'avversario” (Cass. Civ., sez. II, 14/01/1980, n. 339, in Giust. Civ. Mass. 1980, fasc. 1).

 

Quando il deferito (o il riferito, in caso di riferimento) dichiari di essere pronto a prestare giuramento, il deferente (o referente) non può più tirarsi indietro (ossia: non può più revocare il deferimento/riferimento fatto), salvo che il giudice, nell'ammettere il chiesto giuramento, non abbia modificato la formula proposta dal deferente/referente.

 

Non è detto, peraltro, che chi sia chiamato a rendere il giuramento (al di là della concreta possibilità di riferirlo a chi glielo ha deferito) sia disposto a farlo: sorgeranno quindi contestazioni sull'ammissione del giuramento decisorio, che verranno risolte con ordinanza del collegio (se vi sia competenza del Tribunale in composizione collegiale; altrimenti con ordinanza dal giudice unico).

 

L'ordinanza ammissiva del giuramento sarà notificata, a cura del deferente/referente, all'altra parte.

 

Si giunge quindi alla prestazione del giuramento: essa è personale, ossia non vi è la possibilità di delegare tale incombenza ad un procuratore speciale, anche se fosse munito di un atto in cui si precisassero le circostanze su cui confermerebbe le dichiarazioni del suo rappresentato.

 

Anzitutto, il giudice ricorda al giurante l'importanza delle dichiarazioni che si accinge a rendere nonchè le conseguenze penali che discendono dall'eventuale giuramento falso; dopo di che, si effettua il giuramento vero e proprio, preceduto dalla formula sacramentale ammessa.

 

In questo tipo di mezzo di prova, è previsto un meccanismo di soccombenza automatica rispetto alle circostanze dedotte in giuramento: ossia, esse risulteranno essere ammesse a prescindere dal fatto di essere state giurate come vere o conosciute dalla parte; con alcune differenze a seconda che la posizione in esame sia quella del deferito o del riferito. E così:

1) riguardo al deferito, egli soccomberà in relazione alle circostanze da giurare se:

* non si presenti all'udienza del giuramento senza giustificato motivo

* non presti il giuramento nè lo riferisca all'avversario

2) riguardo al riferito, egli soccomberà in relazione alle circostanze da giurare se:

* non presti il giuramento riferitogli.

 

Per entrambi i lati e similmente al mezzo dell'interrogatorio formale, il giudice se valuta giustificato il motivo del mancato giuramento potrà ordinarne l'assunzione anche fuori della sede del tribunale.

 

Esistono poi delle sottospecie di giuramento decisorio:

1) giuramento suppletorio, che appunto supplisce ad una mancanza di univocità del quadro probatorio già delineatosi, risultando lo stesso decisivo per orientare il giudicante in un senso piuttosto che nell'altro.

Esso è deferito dal collegio (non da una delle parti), ovviamente solo nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale.

È chiaro che più che un mezzo di prova esso costituisce un potere esercitato d'ufficio dal tribunale

2) giuramente estimatorio, ossia sul valore del bene domandato in giudizio, anch'esso deferibile solo dal collegio, ove non sia possibile arrivare ad una determinazione di quel valore in altro modo (in verità, quindi, è una sottospecie di giuramento suppletorio).

A complicare il quadro di un potere officioso di rara applicazione, vi è che il collegio indicherà a priori il valore massimo entro cui il giuramento sarà efficace (ossia, pur avendo bisogno di un elemento indiziario per determinare il valore del bene, sin da subito il collegio stabilisce che comunque quell'elemento non varrà nulla se porti a superare una certa soglia).

 

È chiaro, peraltro, che essendo deferiti d'ufficio e non da una parte nei confronti dell'altra tanto il giuramento suppletorio quanto il giuramento estimatorio, non sarà possibile per la parte deferita avvalersi del riferimento alla controparte.