Il ricorso in questione va presentato quando si è in presenza di una violazione dell'art. 126 bis comma 2 cds, come recentemente riformulato dall'art. 2, comma, 165 L. 26.11.2006 n. 286 1. La sanzione si applica quando, a seguito di contestazione differita di una violazione del Codice della Strada, colui che risulta essere il proprietario del veicolo, e presunto conducente dello stesso al momento dell'infrazione, non ha provveduto a comunicare alle Forze dell'Ordine procedenti, entro i 60 giorni successivi alla notifica del verbale, i dati di chi, realmente ed in allora, fosse alla guida del veicolo. Si è, dunque, in presenza di una presunzione di colpevolezza ed il proprietario dell'autoveicolo, sprovvisto di giustificato e documentato motivo alla proprio inottemperanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00. La violazione descritta dà luogo ad un illecito amministrativo che, come tale, è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n 689 2.