Precetto di pagamento
Con l'atto di precetto si intima il pgamento di somme spettanti al creditore in virtù di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ad. es.). L'atto di precetto precede la esecuzione. Senza detto atto non si può chiedere il pagamento forzato delle somme. Il termine per pagare indicato in precetto non può essere inferiore a dieci giorni. Il precetto ha efficacia per novanta giorni
Avv. Alessandra Giurgola
di Lecce, LE, Italia
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Avv. Gaspare Porchia
Studio Legale E Commerciale Associato "Lex & Trade" - Monza, MB
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