Prima di aggredire i beni del debitore, il creditore deve formalmente intimargli di adempiere all’obbligo indicato nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni. L’intimazione, ovvero il precetto, è accompagnata dall’espresso avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, si farà luogo ad esecuzione forzata. Il precetto va sottoscritto personalmente dalla parte ovvero dal procuratore al quale la parte stessa ha rilasciato il mandato e deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, del titolo esecutivo e della data di notificazione di quest’ultimo. Occorre poi indicare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione; in mancanza, le notifiche si fanno in cancelleria e, in caso di opposizione al precetto, diviene competente il giudice della residenza o del domicilio del debitore.