(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del Regno del 26 ottobre 1930, n. 251.


LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

TITOLO III Del reato CAPO I

Del reato consumato e tentato

  Articolo 40

Rapporto di causalità.

[I]. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

[II]. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

CAPO I

Del reato consumato e tentato

  Articolo 41 Concorso di cause.

[I]. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento [62n. 5 ].

[II]. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

[III]. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

  LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

TITOLO III Del reato CAPO I

Del reato consumato e tentato

 
Articolo 43  

Elemento psicologico del reato.

[I]. Il delitto:è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto [61n. 3 ], non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

[II]. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

    Articolo 50

 (1) Consenso dell'avente diritto.

[I]. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona [5 c.c.] che può validamente disporne [579].

 

(1) V., per l'invalidità degli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, l'art. 5 c.c. V., inoltre, per una deroga a tale principio, con riguardo al trapianto di rene tra persone viventi, l'art. 1 l. 26 giugno 1967, n. 458. V. anche sulle attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti la l. 6 marzo 2001, n. 52 e la l. 21 ottobre 2005, n. 219.

Articolo 579

Omicidio del consenziente.

[I]. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni (1).

[II]. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

[III]. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto [5802 ];

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti [5802 ];

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [6132 ].

(1) V. per un'ipotesi di aumento di pena, art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

competenza: Corte d'Assise (1° comma); Tribunale collegiale (tentativo)

arresto: facoltativo (1° comma); obbligatorio (3° comma) fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio LIBRO PRIMO  

Dei reati in generale

TITOLO III Del reato CAPO I

Del reato consumato e tentato

  Articolo 54

Stato di necessità.

[I]. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

[II]. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

[III]. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia [611]; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde [462 ] chi l'ha costretta a commetterlo [55; 2045 c.c.].

  LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona (1)

(1) Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente titolo v. art. 361 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Articolo 589 (1) Omicidio colposo.

[I]. Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586] (2).

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (3) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4).

[II-bis]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (5).

[III]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (6).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 l. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Per una riduzione delle pene in determinate ipotesi v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

(3) V. d.ls. 30 aprile 1992, n. 285 (c. strada).

(4) Comma modificato, con l'aumento della pena da uno a due anni nel minimo, dall'art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e poi ulteriormente modificato con l'aumento della pena nel massimo da cinque a sette anni, dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, , conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Comma inserito dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit..

(6) Comma modificato, con l'aumento della pena da dodici a quindici anni nel massimo dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125. cit..

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio   LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona (1)

(1) Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente titolo v. art. 361 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Articolo 590  
(1)(2) Lesioni personali colpose.

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3).

[II]. Se la lesione è grave [5831 ] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832 ], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (4).

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5).

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) V. art. 4 d.ls. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.ls. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro.

(3) Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

(4) Comma sostituito dall'art. 22 l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro».

(5) Comma così sostituito dall'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 2 l. 3 agosto 2007, n. 123, in tema di tutela della sicurezza sul lavoro.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Giudice di pace (ipotesi perseguibile a querela e da cui derivi malattia di durata inferiore a 20 gg.); Trib. monocratico (aggravanti exart. 43 d.ls. n. 274 del 2000)

arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma.