LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche
Articolo 5
Atti di disposizione del proprio corpo.
[I]. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [
579 c.p.].
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LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale
Articolo 1176
Diligenza nell'adempimento.
[I]. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
[II]. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [
2236].
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CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Articolo 1218
Responsabilità del debitore. [
641 c.p.]
[I]. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [
1176] è tenuto al risarcimento del danno [
1223], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [
11761].
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Articolo 1223
Risarcimento del danno. [
2056]
[I]. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [
20562], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [
40,
41 c.p.].
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TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto
Articolo 1668
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
[I]. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore [
1223].
[II]. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto [
22263].
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TITOLO IX
Dei fatti illeciti
Articolo 2043
Risarcimento per fatto illecito.
[I]. Qualunque fatto doloso o colposo [
1176], che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
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Articolo 2044 Articolo 2045 Articolo 2046
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Stato di necessità.
[I]. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [
1447], e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile [
54 c.p.], al danneggiato è dovuta un'indennità [
20472 ], la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice [194 trans.;
113 c.p.c.].
Articolo 2056
Valutazione dei danni.
[I]. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
[II]. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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Articolo 2059
Danni non patrimoniali.
[I]. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge
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LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 2222
Contratto d'opera.
[I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
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Articolo 2226
Difformità e vizi dell'opera.
[I]. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
[II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera
entro otto giorni dalla scoperta.
L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
[III]. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Articolo 2230
Prestazione d'opera intellettuale.
[I]. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
[II]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Articolo 2236
Responsabilità del prestatore d'opera.
[I]. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [
1176,
1218].