Una quantità eccessiva di informazioni disorienta l'utente e ne limita la capacità di valutazione tra più offerte. Eliminazione del tacito rinnovo, foglio unico informativo e indicazione nella polizza a scadenza delle percentuali di aumento favorirebbero il confronto concorrenziale e una maggiore trasparenza. Uno studio su 50 imprese assicurative

Occorre un ripensamento complessivo della normativa sulla trasparenza nel settore della Rc auto per consentire una più efficace tutela del consumatore, anche prevedendo sanzioni esplicite e significative a carico delle imprese che non rispettino in modo sostanziale gli obblighi informativi.

Lo suggerisce l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata al Governo, al Parlamento e al presidente dell'Isvap. Secondo l'Autorità una modifica del contesto regolamentare, ispirata a criteri di semplificazione e razionalizzazione, potrebbe favorire il confronto concorrenziale tra i prodotti offerti sul mercato, con benefici per la generalità dei consumatori, in termini di minori prezzi, maggiore trasparenza e migliori servizi per le polizze RC Auto.

L'Antitrust ha svolto un'analisi sulle condizioni contrattuali e sulle note informative utilizzate dalle prime 50 imprese del settore (circa il 99% della raccolta premi RC Auto), nonché su numerosi contratti sottoscritti dai clienti delle prime 30 imprese di assicurazione auto (circa il 90% del fatturato del mercato RC Auto).

Ne emerge un rilevante gap informativo a sfavore dell'assicurato, al quale non vengono forniti gli strumenti per effettuare al meglio le proprie scelte. A fronte di una massa di informazioni spesso inutili mancano invece elementi fondamentali per orientarsi tra le diverse alternative. L'opacità informativa rappresenta anche un grave ostacolo alla mobilità del settore: in Italia, ogni anno, solo il 4% dei consumatori cambia compagnia di assicurazioni, a fronte del 21% della Germania e del 35% del Regno Unito.


L'ANALISI

L'esame svolto dall'Autorità sulla documentazione contrattuale RC Auto mostra la presenza di numerosi elementi che comportano difficoltà di comprensione e scarsa confrontabilità delle note informative. Sono state rilevate l'omissione di elementi essenziali nelle condizioni di contratto e l'assenza di informazioni puntuali nel contratto sottoscritto dall'assicurato, spesso chiamato ad una specifica sottoscrizione per clausole potenzialmente abusive, indicate solo mediante il titolo e/o il numero di condizione contrattuale.

A fronte della voluminosa documentazione consegnata al contraente al momento della stipula del primo contratto, non c'è invece facile accesso ad elementi chiave per la scelta nei periodi successivi, quali il premio praticato dall'impresa all'atto del rinnovo, le eventuali variazioni introdotte nelle condizioni di contratto, gli effetti sul premio futuro derivanti dall'applicazione del sistema bonus-malus.

In questa situazione il consumatore può essere indotto, sbagliando, a considerare i diversi prodotti perfettamente fungibili e a non valutare correttamente le differenze, ad esempio in termini di estensione della garanzia, esistenti tra le offerte delle diverse imprese.


LE PROPOSTE

Alla luce delle analisi svolte l'Autorità ritiene innanzitutto essenziale rivedere l'insieme delle informazioni che vengono date al consumatore, con un significativo processo di semplificazione, che potrebbe anche comportare la standardizzazione di alcune informazioni e procedure. Invece di ricevere un eccesso di informazioni, fornite in modo confuso e disomogeneo, sarebbe infatti preferibile che il consumatore potesse disporre in modo chiaro unicamente delle informazioni necessarie per comprendere il prodotto e le differenze riscontrabili nelle offerte commerciali delle imprese. Si tratta di una semplificazione che può essere realizzata solo intervenendo in via regolamentare.

Per raggiungere l'obiettivo si potrebbero valutare alcune soluzioni:

1) FOGLIO UNICO INFORMATIVO.

Un documento unico per tutte le imprese, predisposto dall'Autorità di regolazione, relativo agli elementi informativi comuni al mercato.

2) SINTESI E TRASPARENZA BONUS-MALUS E GARANZIE.

Un secondo documento relativo alle informazioni della singola impresa, redatto con uno standard comune, in modo sintetico e chiaro, anche nei caratteri grafici, in modo da consentire un confronto immediato sulle variabili rilevanti. Dovrebbero rientrare in questo secondo documento le clausole che definiscono l'estensione della garanzia e quelle relative alle regole evolutive del sistema bonus-malus. Il consumatore dovrebbe inoltre essere messo in condizione di conoscere i fattori utilizzati dall'impresa per il calcolo del premio, sia per sfruttare eventuali opportunità di risparmio (ad esempio esistono imprese che praticano premi ridotti per chi percorre un numero limitato di chilometri l'anno) sia per poter comunicare a tempo debito ogni eventuale variazione del rischio.

3) STOP NEI CONTRATTI A CLAUSOLE OSCURE E RINVII DI LEGGE.

Eliminazione delle informazioni non necessarie, particolarmente diffuse nella polizza RC Auto, predisponendo, ad esempio, documenti specifici per ogni tipologia di veicoli (autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, ecc.). Nelle condizioni di contratto non dovrebbero più essere presenti rinvii a norme di legge o regolamentari non riportate chiaramente nel contratto stesso, nonché clausole che modificano o integrano altre clausole contenute.

4) DATI SUL PREMIO SUBITO FRUIBILI.

Obbligo per le imprese di fornire direttamente all'utente e in modo immediatamente fruibile i dati specifici rilevanti, quali il premio e la posizione nella scala bonus-malus. In particolare, dovrebbe essere abolita la facoltà riconosciuta alle imprese di poter comunicare al cliente il nuovo premio di polizza presso il punto vendita, in quanto ciò determina un onere per il consumatore e un'ingiustificata compressione dei tempi disponibili per scegliere se rinnovare il contratto o cercare una nuova offerta.

5) STOP AL TACITO RINNOVO.

Abolizione, anche ai fini della promozione della concorrenza, dell'istituto del tacito rinnovo, con ciò aderendo alla proposta formulata dall'Isvap.

6) INFORMAZIONI CHIARE SU AUMENTO PERCENTUALE DEI PREMI.

Più trasparenza nell'informazione sul meccanismo bonus-malus. In particolare va abolito l'obbligo, a carico delle imprese, di convertire il proprio sistema a quello esistente prima della liberalizzazione: si tratta di un sistema che complica ulteriormente il quadro informativo. In alternativa si potrebbe riportare nell'attestato di rischio la storia assicurativa passata, per un numero sufficiente di anni. Inoltre, prima del rinnovo del contratto le imprese dovrebbero informare per iscritto l'assicurato circa l'entità, almeno percentuale, di aumento e riduzione del premio in caso di presenza o assenza di sinistri nel corso del periodo di vigenza dello stesso. In tal modo l'assicurato sarebbe posto in condizione di conoscere, in caso di sinistro, quando può risultare conveniente rimborsare il danno causato e quindi se denunciare lo stesso alla propria impresa di assicurazione. Tale misura potrebbe contribuire a ridurre il numero di sinistri denunciati e quindi i costi di gestione degli stessi, con beneficio per l'intero sistema.


ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RC AUTO)


Senato della Repubblica
Presidente Sen. Franco Marini

Camera dei Deputati
Presidente On. Fausto Bertinotti

Consiglio dei Ministri
Presidente Prof. Romano Prodi

Ministro dello Sviluppo Economico
On. Pierluigi Bersani

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Presidente Prof. Giancarlo Giannini


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fronte della sussistenza di problematiche concorrenziali e di
tutela dei consumatori nel mercato dell'assicurazione per la responsabilità civile auto (RC Auto), intende evidenziare, ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, come una serie di elementi caratterizzanti la vigente regolamentazione,
primaria e secondaria, in materia di trasparenza dei contratti assicurativi possa concorrere ad impedire la piena
comprensione della proposta assicurativa delle singole imprese da parte dei consumatori, determinando, da un lato, una
minore capacità dell'utente di far valere i propri diritti nel rapporto contrattuale con l'impresa di assicurazione,
dall'altro, una riduzione della possibilità di confronti concorrenziali tra le offerte di più imprese, con effetti negativi
sulla mobilità della domanda.

La polizza RC Auto

La polizza RC Auto è un contratto per adesione, rispetto al quale il consumatore ha una capacità negoziale per sua
natura ridotta. In sostanza, a parte alcuni elementi economici (quali il massimale assicurato), la generalità delle
condizioni contrattuali applicate è predisposta preventivamente ed in modo unilaterale dall'impresa di assicurazione.
Considerate anche altre caratteristiche della polizza RC Auto, quali la complessità del prodotto e la natura obbligatoria
delle coperture, ciò pone inevitabilmente l'assicurato in una posizione di significativa inferiorità rispetto all'impresa,
sia per le minori conoscenze tecniche che per l'impossibilità di contrattare o modificare le singole clausole. In tale
contesto, la normativa in materia di informativa pre-contrattuale e di trasparenza dovrebbe compensare o ridurre al
minimo lo squilibrio tra le due controparti.

Tuttavia, le analisi effettuate dall'Autorità mostrano come la normativa di trasparenza non sia riuscita a garantire il
perseguimento di tali obiettivi, non riuscendo a eliminare il problema della scarsa qualità dell'informazione per il
consumatore, il quale, trovandosi anzi a dover gestire una quantità eccessiva di informazioni, tende ad ignorarle,
rimanendo di fatto privo di indicazioni.

In un contesto siffatto, il consumatore finisce con l'affidarsi ai suggerimenti dell'intermediario, in genere legato da un
rapporto di agenzia ad una sola impresa, ovvero a ricercare individualmente sul mercato il prodotto ritenuto migliore,
utilizzando il solo criterio dell'economicità dello stesso: in entrambi i casi, il rischio è rappresentato dallo scoprire, al
momento dell'accadimento di un sinistro, che la polizza acquistata non era quella più adatta alle proprie esigenze, in
quanto non in grado di garantire un'adeguata copertura.

In sostanza, mentre per quanto concerne i premi offerti dalle imprese negli ultimi anni sono state introdotte importanti
novità legislative che potrebbero aumentare il grado di trasparenza a favore dei consumatori, ancora insufficiente appare
l'azione sul contenuto delle clausole contrattuali.

La difficoltà di confrontare l'offerta contrattuale di imprese concorrenti, in un contesto distributivo caratterizzato dalla
netta prevalenza di agenti spesso monomarca e dall'assenza di fatto di consulenti e distributori indipendenti, rappresenta
una delle cause della bassa mobilità della domanda. In Italia, ogni anno, solamente il 4% circa dei consumatori cambia
compagnia di assicurazioni, a fronte del 21% della Germania e del 35% del Regno Unito (1). Data l'obbligatorietà della
polizza, la ridotta mobilità della domanda conferisce alle singole imprese un notevole potere di mercato, che viene
sfruttato mediante l'imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali particolarmente gravosi per i consumatori.

La polizza RC Auto è composta da numerosa documentazione, che va consegnata al contraente: le condizioni di
contratto, di regola redatte in un fascicolo unico per la RC Auto (che riguarda spesso più tipologie di veicoli) e per le
altre coperture auto (ad esempio, incendio e furto), il contratto, il certificato di assicurazione (che comprova
l'adempimento degli obblighi stabiliti per legge), il contrassegno di assicurazione da esporre sul veicolo, la quietanza di
pagamento e l'attestazione dello stato di rischio. In base all'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni (2), prima della
conclusione del contratto, al contraente deve inoltre essere consegnata, unitamente alle condizioni di contratto, una nota
informativa redatta secondo i criteri ivi indicati, che dovrebbe facilitare la comprensione del prodotto.

L'Autorità nel corso della propria recente attività istituzionale ha avuto modo di esaminare le condizioni contrattuali e le
note informative utilizzate dalle prime 50 imprese del settore (che rappresentano circa il 99% della raccolta premi RC
Auto), nonché numerosi contratti sottoscritti dai clienti delle prime 30 imprese di assicurazione auto (che realizzano
circa il 90% del fatturato del mercato RC Auto).

L'esame svolto su tale documentazione mostra la presenza di numerosi elementi idonei a generare un rilevante gap
informativo a sfavore dell'assicurato.

La nota informativa

In relazione in particolare alle note informative l'esame condotto dall'Autorità ha permesso di accertare, tra l'altro, che:
sono redatte dalla generalità delle imprese in modo non chiaramente comprensibile, rinviando, in modo più o meno
generico, a numerose norme di legge;

riguardano una pluralità di categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori, autocarri, trattori, ecc.) e spesso anche
coperture non richieste dall'utente (3);

contengono prevalentemente informazioni relative ad aspetti comuni a tutte le imprese, in quanto relative a previsioni
presenti nella normativa primaria o secondaria (4), ovvero informazioni specifiche relative alle imprese, comunque poco
utili a comprendere le caratteristiche del prodotto;

sono spesso prive di numerose informazioni essenziali relative ai parametri di differenziazione delle imprese, quali le
regole evolutive del premio in ragione della sinistrosità (ad esempio il bonus-malus), l'elenco completo delle clausole di
esclusione o di rivalsa (ovvero l'ampiezza della copertura assicurativa), i parametri che le imprese utilizzano per
calcolare il premio richiesto all'assicurato (residenza, stato civile, professione, ecc.) e gli obblighi dell'assicurato in
caso di variazione del rischio.

Inoltre, sebbene la maggior parte delle informazioni contenute nella nota informativa sia comune all'intero mercato, la
diversa terminologia utilizzata e l'ordine spesso difforme in cui dette informazioni sono presentate ne rendono difficile
il confronto. Infine, formulazioni del tipo le informazioni relative al contratto RC Auto, contenute nella presente nota,
non costituiscono contenuto contrattuale, riportate nella generalità delle note informative, se da un lato sembrano
sollecitare l'assicurato a leggere attentamente tutte le condizioni contrattuali, dall'altro potrebbero creare ulteriore
confusione in merito alla valenza dei dati contenuti nella nota informativa.

In conclusione, la nota informativa risulta di difficile comprensione, non è facilmente confrontabile e contiene quasi
esclusivamente informazioni su aspetti del contratto RC Auto comuni all'intero mercato, mentre è assente qualunque
riferimento agli elementi, oggetto di autonoma determinazione da parte delle singole imprese, su cui dovrebbe esplicarsi
il gioco concorrenziale; di conseguenza tale documento, anche ove rilasciato all'assicurato in una fase antecedente alla
conclusione del contratto, non appare allo stato uno strumento idoneo ad orientare il consumatore verso una scelta
consapevole del prodotto assicurativo da acquistare.

Le condizioni di contratto

La funzione di indirizzo per il consumatore non è garantita neppure dal documento recante le condizioni di contratto, il
quale presenta carenze informative forse ancora maggiori di quelle rilevate per la nota informativa. In merito, si osserva
come, nonostante l'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni richieda che il contratto e ogni altro documento
consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente (previsione più ampia di quella
contenuta nel Codice del Consumo che indica che questi debbano essere redatti in modo chiaro e comprensibile), la
lettura delle condizioni contrattuali del 99% delle imprese del mercato mostra che in realtà queste non siano, di regola,
né facilmente leggibili, né comprensibili, né tantomeno esaurienti.

Innanzitutto i contratti presentano una struttura inutilmente complessa: da un lato, contengono informazioni utili solo
per una parte degli utenti (ad esempio i dati sui rimorchi), senza alcuna chiara indicazione di quali siano le parti
importanti per i singoli assicurati, dall'altro, sono suddivise in più sezioni (condizioni generali, condizioni speciali (5),
condizioni aggiuntive (6), contenenti però, di regola, clausole non modificabili dagli utenti.

Inoltre, le condizioni contrattuali risultano spesso omissive o gravemente carenti; al riguardo è sufficiente citare i casi
della variazione del rischio o del meccanismo di bonus-malus.

Per quanto concerne la variazione del rischio, numerose imprese si limitano a rinviare genericamente alla normativa
codicistica applicabile, in diversi casi le condizioni contrattuali sono prive anche di tali riferimenti. Peraltro, in relazione
alle ipotesi di variazione del rischio, la sola riproduzione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile non sarebbe
comunque sufficiente, in quanto bisognerebbe anche spiegare come tale normativa generale si applichi al contratto RC
Auto, copertura per la quale esiste un obbligo a contrarre a carico delle imprese.

Il funzionamento del meccanismo del bonus-malus viene descritto in modo confuso, parziale e diverso da impresa ad
impresa, per cui anche un consumatore particolarmente esperto non è in grado in concreto di comprendere quale
sarebbe l'effetto di un sinistro sul premio al rinnovo del contratto e, a fortiori, di effettuare qualsivoglia confronto. Si
consideri al riguardo che il funzionamento del sistema del bonus-malus non è descritto nella nota informativa, ma viene
spiegato solo nelle condizioni speciali di contratto (e non in quelle generali), occupando spesso 15-20 pagine di testo.
Numerose imprese, peraltro, non riportano nelle condizioni contrattuali le regole evolutive (ovvero la riduzione o
l'aumento del premio nell'annualità successiva in caso di assenza o presenza di un sinistro).

La confusione è aggravata ulteriormente dall'obbligo, imposto dall'Isvap, di indicare le regole di corrispondenza tra
ogni classe di merito interna all'impresa e la cosiddetta classe di conversione universale, ovvero di indicare a quale
classe di merito, tra quelle previste nell'ultima tariffa amministrata (risalente al 1993), corrisponda ciascuna classe
adottata dall'impresa (7). L'obbligo, giustificato dalla necessità di consentire la comparabilità tra le classi di merito
previste dalle singole imprese, ha nei fatti determinato un ulteriore appesantimento delle condizioni contrattuali, in
quanto le imprese devono riportare le vecchie regole evolutive, quelle relative alla nuova scala bonus-malus e il
meccanismo di raccordo.

Una delle conseguenze di ciò è la sostanziale impossibilità per gli assicurati di effettuare scelte consapevoli al momento
di decidere se avvalersi della facoltà di non denunciare i sinistri di piccolo importo, risarcendo direttamente il sinistro,
al fine di evitare l'aumento di premio previsto dal bonus-malus (8). Per altro verso, anche qualora l'assicurato riuscisse a
comprendere il funzionamento del sistema di bonus-malus associato al proprio contratto, difficilmente egli sarebbe in
grado di confrontarlo con quello utilizzato da altre imprese di assicurazione. Infatti, a seguito della liberalizzazione
tariffaria numerose imprese hanno modificato il sistema adottato, introducendo innovazioni riguardanti, tra l'altro,
l'inserimento di nuove clausole di bonus, successive alla prima; la previsione di nuove classi di malus, oltre la
diciottesima; la modifica del valore dei coefficienti associati alle diverse classi, in particolare quelle estreme; una
diversa classe di ingresso a seconda delle caratteristiche dell'assicurato; l'aumento delle penalizzazioni conseguenti ad
un sinistro, attraverso l'introduzione di un numero maggiore di scatti, che può arrivare fino a 8 per chi si trova nelle
classi migliori.

Il contratto RC Auto

I contratti sottoscritti dagli assicurati sono documenti estremamente sintetici, in cui, oltre ai dati del contraente e del
premio, di regola le imprese si limitano a richiamare il titolo di alcune clausole, solo talvolta il contenuto, richiedendo
spesso per esse una doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

L'articolo 1341 riconosce efficacia alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti se al momento
della conclusione del contratto l'altro contraente le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza e, al secondo comma, prevede che in ogni caso non abbiano effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, alcune clausole aventi carattere potenzialmente abusivo. L'articolo 1342 prevede l'applicabilità anche ai
contratti per adesione della disciplina sulla specifica sottoscrizione delle clausole abusive prevista dall'articolo 1341.
Successivamente al recepimento della Direttiva CE n. 93/13 sulle clausole abusive, avvenuta con l'inserimento degli
articoli 1469 bis e ss. nel Codice Civile ed ora recepiti nel Codice del Consumo, al contratto di assicurazione si
applicano anche le norme sulle clausole vessatorie.

In ogni caso, anche a non voler considerare la circostanza che spesso al consumatore viene fatto sottoscrivere un testo
riportante solo l'elencazione di alcuni articoli delle Condizioni generali di contratto, si deve osservare come la maggior
parte delle clausole dei contratti assicurativi RC Auto si limiti a riprodurre disposizioni di legge o riguardi l'ampiezza
della copertura, ovvero l'oggetto del contratto. In quest'ultimo caso si tratta di clausole contrattuali che in genere sono
escluse dallo scrutinio di abusività, salvo che siano redatte in modo poco chiaro e comprensibile, ma che possono
determinare comunque effetti di pregiudizio per i singoli utenti e per lo sviluppo della concorrenza nei mercati
assicurativi.

Le variazioni delle condizioni contrattuali

Un ulteriore elemento che testimonia la particolare situazione di svantaggio del consumatore nei confronti delle imprese
di assicurazione è rappresentato dal fatto che, al momento del rinnovo del contratto, l'utente non dispone di adeguate
informazioni su elementi chiave nel processo di scelta, quali il nuovo premio praticato dall'impresa ed eventuali
variazioni delle condizioni contrattuali.

Per quanto riguarda il premio, le principali problematiche sembrano sorgere in relazione ai contratti con tacito rinnovo,
che sono i più diffusi nel mercato assicurativo. L'impresa può decidere se indicare, nella comunicazione che deve
inviare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'entità del nuovo premio, ovvero se invitare il cliente a
rivolgersi alla propria rete distributiva o al call center per conoscere tale valore (9). Numerose imprese preferiscono la
seconda soluzione e ciò pone il consumatore in una situazione di particolare debolezza, in quanto, prima di decidere se
avvalersi del tacito rinnovo o cambiare compagnia, deve contattare l'intermediario, disponendo peraltro di un tempo
limitato, non superiore a 15 giorni, per acquisire le informazioni sul nuovo premio, effettuare confronti con altre offerte
ed eventualmente cambiare compagnia (10).

Nel caso di contratti senza tacito rinnovo, l'utente può decidere se rinnovare il contratto fino al giorno della scadenza. In
un'ottica di promozione della concorrenza, tale forma contrattuale appare preferibile, in quanto rende più facile il
cambiamento di compagnia e quindi incentiva il confronto tra le offerte dei differenti operatori del mercato.

Per quanto riguarda eventuali modifiche nelle condizioni contrattuali, in assenza di una specifica disciplina al riguardo è
lasciata all'impresa la scelta se e come informare gli assicurati circa l'avvenuta introduzione delle stesse. Recentemente
l'Isvap è intervenuta sul punto nello Schema di Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione,
dell'interpello nonché della pubblicità dei prodotti assicurativi (in fase di consultazione), prevedendo all'articolo 30,
in analogia con quanto previsto per i prodotti vita che, le imprese comunicano tempestivamente per iscritto al
contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche
della normativa successive alla conclusione del contratto.

Conclusioni sulle caratteristiche della polizza RC Auto

In definitiva, l'esame svolto dall'Autorità sulla documentazione contrattuale RC Auto mostra la presenza di numerosi
elementi idonei a generare una forte asimmetria informativa ai danni del consumatore, quali la difficoltà di
comprensione e la scarsa confrontabilità delle note informative, la particolare complessità e l'omissione di elementi
essenziali nelle condizioni di contratto, l'assenza di informazioni aggiuntive nel contratto sottoscritto dall'assicurato, il
quale è spesso chiamato ad una specifica sottoscrizione per le clausole potenzialmente abusive, indicate solo mediante il titolo e/o il numero di condizione contrattuale.

Inoltre, nonostante la voluminosa documentazione consegnata al contraente al momento in cui viene stipulato il primo
contratto, egli non ha facile accesso ad elementi chiave nell'indirizzare il processo di scelta nei periodi successivi, quali
il premio praticato dall'impresa all'atto del rinnovo, eventuali variazioni introdotte nelle condizioni di contratto, gli
effetti sul premio futuro derivanti dall'applicazione del sistema bonus-malus.

La posizione di asimmetria informativa evidenziata per l'assicurazione RC Auto è in realtà comune alla generalità dei
mercati finanziari, in considerazione della natura intrinsecamente complessa dei prodotti ed è prassi comune utilizzare
contratti per adesione, predisposti unilateralmente dall'impresa. In tutti i settore citati esiste un'articolata normativa a
tutela del consumatore che mira al raggiungimento della massima trasparenza possibile, attraverso disposizioni che
obbligano le imprese a fornire al consumatore tutte le informazioni ritenute di volta in volta rilevanti.

Gli effetti di tale normativa, che ha determinato nel tempo un progressivo accumulo di una grande quantità di dati, sono
talvolta controversi, poiché il consumatore di regola non dispone delle sofisticate conoscenze necessarie a valutare tutto
ciò che viene messo a sua disposizione e di conseguenza tende ad ignorare il complesso delle informazioni fornite. Ciò
risulta tanto più vero nel caso dell'assicurazione RC Auto, in quanto si tratta di una polizza obbligatoria, per la quale
esiste un'elevata regolamentazione; in tale situazione il consumatore può essere indotto a considerare erroneamente i
diversi prodotti perfettamente fungibili e a non valutare correttamente le differenze, ad esempio in termini di estensione
della garanzia, esistenti tra le offerte delle diverse imprese.

Le problematiche normative e regolamentari

Le analisi condotte dall'Autorità sembrano quindi indicare, accanto a comportamenti deliberati delle imprese tesi a
ridurre l'effettiva disclosure, in modo da limitare la mobilità della domanda e da favorire così l'esercizio di un potere di
mercato anche in un ambiente potenzialmente concorrenziale, anche la contestuale esistenza di problematiche di tipo
normativo che limitano la possibilità per il consumatore di acquisire un set chiaro e trasparente di informazioni e/o
favoriscono i suddetti comportamenti di impresa. In tal senso, l'Autorità vuole richiamare in particolare i seguenti
aspetti:

L'asimmetria a favore dell'impresa assicurativa contenuta nella disciplina civilistica

La disciplina civilistica in materia di contratti assicurativi sembra avere un'impostazione storicamente sbilanciata a
favore delle imprese di assicurazione. Al riguardo è sufficiente ricordare il diverso tenore degli articoli 1897 e 1898
relativi rispettivamente alla riduzione ed all'aggravamento del rischio. In entrambi i casi l'assicurato deve notificare
all'impresa la modifica dei valori delle variabili utilizzate da questa per la valutazione del rischio; in caso di mancata
comunicazione, qualora si verifichi un sinistro, il responsabile dello stesso potrebbe trovarsi sottoassicurato, dovendo
contribuire in solido al rimborso del sinistro, o addirittura non assicurato (11). Viceversa, in caso di diminuzione del rischio.

il cliente non ha diritto neppure ad alcun rimborso del premio eccedente per l'annualità in corso; solo al momento del
rinnovo del premio l'impresa è tenuta a ricalcolare lo stesso. Il permanere, nel codice civile, di disposizioni più
favorevoli all'impresa di assicurazione che al contraente, ha l'effetto di accentuare l'asimmetria dei rapporti implicita
nel contratto RC Auto, in ragione della sua natura obbligatoria e del fatto che si tratta di un contratto per adesione.
Inoltre, gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile indicano che in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte
dell'assicurato sono previsti l'annullabilità del contratto o il recesso da parte dell'assicuratore, per il quale invece non è
prevista alcuna sanzione esplicita in caso di informazioni non corrette o di reticenza. L'unica tutela ammissibile per il
consumatore è il ricorso al giudice, con tempi lunghi, oneri probatori molto elevati ed incertezza sui possibili rimedi.

L'assenza, nel Codice delle Assicurazioni, di adeguata tutela del consumatore per violazioni degli obblighi di
trasparenza

Per altro verso, si registra una eccessiva genericità della normativa primaria sulla trasparenza contenuta nel Codice delle
Assicurazioni, codice che risulta peraltro privo di esplicite sanzioni a carico delle imprese per il mancato rispetto delle
relative norme.

Nel Codice delle Assicurazioni, infatti, è prevista unicamente una sanzione a carattere pecuniario nel caso in cui
l'intermediario non consegni preventivamente la nota informativa insieme alle condizioni di contratto. Viceversa, non
sono previste conseguenze qualora l'impresa predisponga la documentazione contrattuale in modo poco trasparente o
reticente. Tale circostanza potrebbe di per sé ostacolare il raggiungimento degli obiettivi che il Codice delle
Assicurazioni intende perseguire.

Sotto un diverso profilo, si osserva che l'articolo 185, comma 2, prevede che la nota informativa debba contenere le
informazioni necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il
contraente e l'assicurato possano pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali e, ove
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.

La genericità della formulazione del citato articolo 185 rende indispensabile un intervento da parte dell'autorità di
regolamentazione che definisca struttura e contenuti analitici della nota informativa.

L'inefficacia della regolamentazione secondaria.

Recentemente, come già ricordato, l'Isvap ha diffuso uno schema di Regolamento di attuazione dell'articolo 185 del
Codice delle Assicurazioni, che mira essenzialmente ad aggiornare e rendere più coerente il contenuto di numerose
circolari, alcune delle quali risalenti nel tempo (12).

Fino ad oggi ogni impresa ha redatto la nota informativa inserendo, con la formulazione e l'ordine che preferisce, i dati
di diversa natura che l'Isvap ha progressivamente richiesto. Ciò ha prodotto come conseguenza che al consumatore è
stata fornita un'informativa precontrattuale - contenuta in un documento non particolarmente sintetico - difficile da
leggere per i frequenti generici rinvii alla normativa, dove, ad eccezione del nome dell'impresa e dell'indirizzo
dell'ufficio reclami della stessa, sono riportate informazioni sulla normativa applicabile al contratto RC Auto che non
riguardano l'offerta della singola impresa, ma l'operatività dell'intero mercato.

Lo schema di Regolamento predisposto dall'Isvap, pur rappresentando un importante passo in avanti per il mercato, si
caratterizza ancora per l'imposizione alle imprese di elevati obblighi di disclosure, che non sembrano tuttavia risolvere
appieno il problema dell'asimmetria informativa ai danni degli assicurati. Così, come avvenuto fino ad oggi, l'effetto
principale della normativa sulla disclosure appare quello di gravare il consumatore dell'onere di gestire un set
informativo sempre più complesso e articolato, senza reali vantaggi dal punto di vista della consapevolezza delle
proprie scelte economiche.

Le possibili linee di intervento

A fronte delle problematiche sopra evidenziate, l'Autorità auspica pertanto un ripensamento della normativa sulla
trasparenza, realizzato innanzitutto mediante l'introduzione di strumenti atti a consentire una più efficace tutela del
consumatore, prevedendo anche sanzioni esplicite e significative a carico delle imprese che non rispettano in modo
sostanziale gli obblighi di trasparenza.

Per quanto concerne le modifiche normative l'Autorità ritiene essenziale che venga seguito un approccio volto,
piuttosto che a fornire il massimo numero di informazioni al consumatore, a realizzare un significativo processo di
semplificazione, che potrebbe anche comportare la standardizzazione di alcune informazioni e procedure.
In sostanza, invece di ricevere un eccesso di informazioni, fornite in modo confuso e disomogeneo, sarebbe preferibile
che il consumatore potesse disporre in modo chiaro unicamente delle informazioni necessarie per comprendere il
prodotto e le differenze riscontrabili nelle offerte commerciali delle imprese.

Tale processo di semplificazione può essere realizzato solo intervenendo in via regolamentare, poiché nell'assetto
attuale del mercato RC Auto nessuna impresa è incentivata ad intraprendere autonomamente iniziative in questa
direzione. Infatti, il costo privato di un'attività di semplificazione attuata da una singola impresa è superiore ai benefici
che essa potrebbe trarne in termini di maggiori vendite, in considerazione dell'opacità del mercato, che genera una
scarsa mobilità della domanda e rende difficile per i consumatori percepire le innovazioni. Le recenti iniziative
regolamentari dell'Autorità di regolamentazione non appaiono del tutto adeguate al riguardo in quanto, nonostante lo
sforzo di razionalizzazione nell'indicazione delle informazioni che le imprese devono obbligatoriamente fornire ai
propri assicurati, appaiono ancora poco orientate a guidare il consumatore nel processo di scelta dell'offerta delle
diverse imprese di assicurazione.

Nel caso della polizza RC Auto, non appare particolarmente problematico semplificare le modalità di presentazione del
prodotto, poiché, a parte i dati specifici per il singolo assicurato (premio richiesto e posizione nella scala bonus-malus),
accanto ad un nucleo centrale di clausole uniformi per il mercato, individuate dalla legge, residua un numero
significativamente ridotto di clausole per cui le imprese possono differenziare la propria offerta. Si tratta di clausole che
risultano però spesso descritte al consumatore in modo piuttosto carente.

In particolare si fa riferimento alle clausole che definiscono l'estensione della garanzia e di quelle relative alle regole
evolutive del sistema bonus-malus. Accanto a queste il consumatore dovrebbe conoscere i fattori utilizzati dall'impresa
per il calcolo del premio, sia al fine di sfruttare eventuali opportunità di risparmio (ad esempio esistono imprese che
praticano premi ridotti per chi percorre un numero limitato di chilometri l'anno) sia per poter comunicare a tempo
debito ogni eventuale variazione del rischio.

La documentazione relativa alla polizza RC Auto, che le imprese devono fornire alla generalità degli utenti, potrebbe
quindi essere strutturata in modo tale da separare gli aspetti comuni al mercato da quelli rispetto ai quali le imprese
possono realmente differenziarsi, prevedendo per i primi un documento unico per tutte le imprese (predisposto ad
esempio dall'autorità di regolamentazione), per i secondi uno standard comune, adottato dalle singole imprese e redatto
in modo sintetico e chiaro, anche nei caratteri grafici, in modo da consentire un confronto immediato sulle variabili
rilevanti.

Seguendo tale impostazione si potrebbero semplificare sensibilmente sia le condizioni di contratto che la nota
informativa, la quale, in presenza di un documento unico relativo al contenuto standard del contratto, potrebbe limitarsi
a riportare in modo sintetico le principali informazioni sugli elementi di differenziazione delle imprese, eventualmente
rinviando in maniera puntuale alle condizioni di contratto.

Il processo di semplificazione dovrebbe inoltre condurre all'eliminazione delle informazioni non necessarie,
particolarmente diffuse nella polizza RC Auto, predisponendo, ad esempio, documenti specifici per ogni tipologia di
veicoli (autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, ecc.). Inoltre, nelle condizioni di contratto non dovrebbero più
essere presenti rinvii a norme di legge o regolamentari non riportate chiaramente nel contratto stesso, nonché clausole
che modificano o integrano altre clausole contenute nello stesso.

Le imprese dovrebbero essere sempre obbligate a fornire direttamente all'utente e in modo immediatamente fruibile i
dati specifici rilevanti, quali il premio e la posizione nella scala bonus-malus.

In particolare, dovrebbe essere abolita la facoltà riconosciuta alle imprese di poter comunicare al cliente il nuovo
premio di polizza presso il punto vendita, in quanto ciò determina un onere per il consumatore e un'ingiustificata
compressione dei tempi disponibili per scegliere se rinnovare il contratto o cercare una nuova offerta. Oltre a tale
misura minimale, l'Autorità auspica, ai fini della promozione della concorrenza, che venga abolito per i contratti
assicurativi RC Auto anche l'istituto del tacito rinnovo, con ciò aderendo alla proposta formulata dall'Isvap (13).

Per quanto concerne il bonus-malus, attualmente, l'assicurato è in grado di conoscere la posizione nella relativa scala, in
prossimità della scadenza del contratto grazie alla comunicazione inviata dalla propria impresa. Si tratta però di
un'informazione non sufficiente per una completa comprensione del funzionamento di tale meccanismo, che,
considerata l'elevata incidenza del meccanismo bonus-malus sul premio corrisposto dall'utente (14), dovrebbe invece
essere fornita in modo chiaro e trasparente.

Al riguardo, se non si vuole percorrere la strada seguita da altri paesi europei, quali Francia e Lussemburgo, che hanno
adottato meccanismi comuni e molto semplici di bonus-malus, l'Autorità ritiene necessario che, in relazione al bonusmalus venga abolito l'obbligo per le imprese di conversione del proprio sistema a quello esistente prima della
liberalizzazione, imponendo in alternativa di riportare nell'attestato di rischio la storia assicurativa passata, per un
numero sufficiente di anni. Inoltre, prima del rinnovo del contratto le imprese dovrebbero informare per iscritto
l'assicurato circa l'entità, almeno percentuale, di aumento e riduzione del premio in caso di presenza o assenza di
sinistri nel corso del periodo di vigenza dello stesso (15). In tal modo l'assicurato sarebbe posto in condizione di conoscere.

in caso di sinistro, quando può risultare conveniente rimborsare il danno causato e quindi se denunciare lo stesso alla
propria impresa di assicurazione. Tale misura potrebbe contribuire a ridurre il numero di sinistri denunciati e quindi i
costi di gestione degli stessi, con beneficio per l'intero sistema.

In conclusione, l'Autorità ritiene che una modifica del contesto regolamentare ispirata ai criteri di semplificazione e
razionalizzazione sopra evidenziati potrebbe favorire il confronto concorrenziale tra i prodotti offerti sul mercato, con
benefici per la generalità dei consumatori, in termini di minori prezzi, maggiore trasparenza e migliori servizi per le
polizze RC Auto.

________________________

(1) Cfr. Provvedimento dell'Autorità del 4 dicembre 2006, caso C/7951, Assicurazioni Generali / Toro Assicurazioni.


(2) Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private.


(3) Ad esempio, in numerosi casi vi è l'indicazione che il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Si tratta di un'informazione di scarsa utilità, in quanto non vi sono alternative a queste due forme di rinnovo del contratto; l'assicurato è ovviamente interessato a conoscere solo l'informazione relativa al suo contratto.


(4) Si tratta, ad esempio, di:
le c.d. clausole di inoperatività delle garanzie assicurative, elencate nel Codice delle Assicurazioni e riportate nella nota informativa;
le informazioni sul diritto alla conservazione della classe di merito, diritto esercitabile secondo quanto previsto da un'apposita circolare Isvap e dalla recente normativa sull'indennizzo diretto;
la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, definita dalla legge;
il periodo di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, codice civile;
le informazioni su cosa fare in caso di sinistro, contenenti indicazioni sulla procedura da seguire, che è identica per tutte le imprese di assicurazione;
le informazioni sull'attestazione dello stato di rischio, documento che deve essere compilato e rilasciato dalle imprese agli assicurati secondo le istruzioni fornite dall'Isvap;
i consigli su prevenzione e sicurezza della circolazione.

(5) Le condizioni speciali dovrebbero contenere solo clausole oggetto di negoziazione individuale, destinate a particolari soggetti; invece, l'analisi condotta ha mostrato che esse comprendono molto spesso condizioni applicate alla generalità degli assicurati, quali il bonus-malus.

(6) Le condizioni aggiuntive contengono spesso previsioni che modificano il contenuto delle condizioni generali.

(7) Cfr. Circolare Isvap del 30 novembre 1995, n. 260 e Circolare Isvap del 17 maggio 2005, n. 555/D, che estende tale obbligo anche a motocicli e ciclomotori.

(8) In altri paesi il funzionamento del bonus-malus è molto più semplice ed il consumatore può facilmente comprenderne il meccanismo in poche righe della nota informativa. Si consideri ad esempio il caso francese, nel quale l'articolo A. 121-1 del Code des Assurances prevede che tutte le imprese applichino nel primo anno di assicurazione un coefficiente pari ad 1 sul premio di riferimento (liberamente determinato) per il singolo assicurato. Nel secondo anno se l'assicurato non ha sinistri il coefficiente si riduce del 5% e così via per gli anni successivi (fino ad un minimo di 0,5); viceversa per
ogni incidente causato il coefficiente aumenta del 25% fino ad un massimo di 3,5 volte il premio di riferimento. In tal modo, in ogni momento l'assicurato è in grado di conoscere le conseguenze di un sinistro sul proprio premio ed è posto in condizioni di effettuare confronti più completi sulle proposte delle diverse imprese.

(9) Cfr. Regolamento Isvap del 9 agosto 2006, n. 4, in attuazione dell'articolo 191 del Codice delle Assicurazioni.

(10) Tale termine deriva dal fatto che l'impresa ha l'obbligo di inviare la comunicazione di cui al citato Regolamento Isvap entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e, ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, il consumatore deve comunicare la disdetta entro 15 giorni dalla scadenza. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 1 del citato articolo è prorogato al giorno della scadenza del contratto solo qualora l'impresa abbia aumentato il premio, per ragioni diverse dalle regole evolutive del bonus-malus, in misura superiore al tasso di inflazione programmato.

(11) Si ricorda, peraltro, che non esiste alcun obbligo per le imprese di comunicare quali siano le variabili rilevanti per la determinazione del rischio e che, quindi, il cliente può trovarsi involontariamente sottoassicurato.

(12) Si tratta delle circolari Isvap n. 303 del 2 giugno 1997, 347/D del 5 novembre 1998, n. 502/D del 25 marzo 2003 e 518/D del 21 novembre 2003 nonché del Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 che ha superato quanto contenuto nella circolare n. 420/D del 7 novembre 2000.

(13) Cfr. Comunicato stampa dell'Isvap del 23 luglio 2007.

(14) In base al vecchio meccanismo di conversione universale l'assicurato situato nella classe peggiore di malus sosteneva un premio 4 volte più elevato di quello dovuto dall'assicurato posto nella classe migliore di bonus. Dopo la liberalizzazione tariffaria, per molte imprese tale rapporto è cresciuto ulteriormente.

(15) Si tratta di un'informazione che dovrebbe ovviamente essere resa in modo specifico per ciascun assicurato