Calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e verifica della solvibilità della relativa controllante
Provvedimento ISVAP del 08/05/2006
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione
della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354,
comma 4, del medesimo decreto;
Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, in materia
di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visti i provvedimenti ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050 e 21 marzo
2005, n. 2340, recanti disposizioni in materia di calcolo della
solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica di
solvibilita' della relativa controllante;
Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal
presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilita'
corretto sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre
2005 al 31 gennaio 2006;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di
illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai
dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS
in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilita'
corretta e la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante a
norma del decreto legislativo n. 239/2001, come modificato dal
decreto legislativo n. 142/2005, e dai provvedimenti ISVAP
numeri 2050/2002 e 2340/2005;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di attuare
le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del
computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e
degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari
di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in
imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7,
della direttiva 93/6/CEE;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare i prospetti
dimostrativi del margine di solvibilita' corretta delle imprese di
assicurazione e di verifica della solvibilita' dell'impresa
controllante;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340
1. I modelli ed i relativi allegati uniti al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento, ad eccezione dei modelli 5 e 6 e del relativo allegato
C che sono abrogati.
Art. 2.
Modifiche al provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050
1. Le imprese che calcolano la situazione di solvibilita' corretta
secondo il metodo del bilancio consolidato integrano il modello 1 ed
il relativo allegato A con l'allegato A-bis, annesso al presente
provvedimento.
2. Le imprese che effettuano la verifica della solvibilita'
dell'impresa controllante secondo il metodo del bilancio consolidato
integrano il modello 2 ed il relativo allegato A con l'allegato
A-bis, annesso al presente provvedimento.
3. L'allegato A-bis viene compilato sulla base delle relative
istruzioni annesse al presente provvedimento.
4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei
filtri prudenziali definita nei modelli 1 e 2 e nell'allegato A-bis
conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza
prudenziale in relazione, tra l'altro, alle esenzioni
dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi
previste, puo' apportare correzioni agli elementi presi a base per il
calcolo della solvibilita' corretta o per la verifica della
solvibilita' dell'impresa controllante.
5. L'ISVAP, qualora ricorrano le condizioni per l'accoglimento
dell'istanza prevista dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 2, comma 3 del
provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050, fornira' apposite
istruzioni per effettuare il calcolo di solvibilita' corretta ovvero
la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante sulla base del
metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo.
Art. 3.
Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G
1. I moduli di vigilanza 1 e 2 relativi al bilancio consolidato
allegati al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, sono
sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
Art. 5.
Prima attuazione
1. In sede di prima attuazione, i prospetti per il calcolo della
solvibilita' corretta e per la verifica di solvibilita' dell'impresa
controllante completi dei relativi allegati, nonche' i moduli di
vigilanza allegati al bilancio consolidato di cui al presente
provvedimento devono essere trasmessi all'ISVAP entro il 31 luglio
2006.
2. In sede di prima attuazione, qualora nel calcolare la
solvibilita' corretta o nel verificare la solvibilita' dell'impresa
controllante dovessero emergere situazioni di insufficienza di
margine, le imprese comunicano tempestivamente all'Istituto tale
circostanza, unitamente al relativo piano di rientro volto a
ripristinare le condizioni di conformita' alle regole previste dalla
normativa di vigilanza.
Art. 6.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2006
Il presidente: Giannini
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