Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.).   Epigrafe   Premessa   1. Campo di applicazione.   2. Vigilanza.   3. Informazione.   4. Decorrenza degli effetti.   5. Sanzioni.   D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 (1).  

Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (2).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.).

 

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  

Visto l'art. 43 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

 

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

  Emana il seguente decreto legislativo:       (giurisprudenza di legittimità)   1. Campo di applicazione.  

1. È vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

 

2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

      2. Vigilanza.  

1. I controlli sull'applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione.

      3. Informazione.  

1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta.

 

Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.

      4. Decorrenza degli effetti.  

1. Le prescrizioni contenute nell'art. 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

      5. Sanzioni.  

1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.