La Legge "Pinto" n. 89 del 2001 consente di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito per effetto della violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), che riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un termine ragionevole. La domanda si propone con ricorso avanti alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. La Corte di appello deve decidere entro 4 mesi. Possono essere richiesti sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali (art. 2056 c.c.).