La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo Unico - [Disposizioni di conversione]

1. Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 31 gennaio 2007 n. 7


Testo in vigore dal 3 aprile 2007
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All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: "costi" è sostituita dalla seguente: "prezzi"; le parole: "della telefonia mobile, " sono sostituite dalle seguenti: "di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, "; dopo le parole: "del traffico telefonico" sono inserite le seguenti: "o del servizio"; la parola: ", nonché" è sostituita dalle seguenti: ". E' altresì vietata" e dopo le parole: "di utilizzo del traffico" sono inserite le seguenti: "o del servizio";

al secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore";

al terzo periodo, dopo le parole: "Gli operatori" sono inserite le seguenti: "di telefonia mobile";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato";

al comma 3:

al primo periodo, la parola: "trasferirlo" è sostituita dalle seguenti: "trasferire le utenze" e le parole: "da esigenze tecniche" sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2 comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. - (Misure per il mercato delle telecomunicazioni). - 1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori"".

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo le parole: "rete stradale" sono inserite le seguenti: "di interesse nazionale" e le parole: "di primaria importanza" sono sostituite dalle seguenti: "extraurbane principali";

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi";

al comma 2, dopo le parole: "rete stradale" sono inserite le seguenti: "di interesse nazionale";

al comma 3, dopo la parola: "sottopone" sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, " e la parola: "emittenti" è sostituita dalie seguenti: "organi di informazione".

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 2 bis, le parole da: "secondo modalità" fino a: "del prodotto ed" sono sostituite dalla seguente: "e";

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte".

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: "dal termine previsto dal medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008";

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"";

al comma 2:

il capoverso 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato";

al capoverso 4 ter, secondo periodo, le parole: "la stessa" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità";

al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni";

al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, " sono sostituite dalle seguenti: "e non comportano la nullità del contratto, " e sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni".

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: "della prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche" e le parole: "della banca mutuante" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto mutuante";

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: "è stabilita" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni";

al comma 7, le parole: "le banche" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti mutuanti".

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: "mutuo bancario, " sono sostituite dalla seguente: "mutuo, " e le parole: "finanziamento bancario, " sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento da parte di intermediali bancari e finanziari, ";

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nullità del patto non comporta la nullità del contratto";

al comma 4, le parole: "previsti per l'acquisto della prima casa" sono soppresse;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

4 ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4 quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. - (Disposizioni a tutela dei cittadini utenti). - 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8 sexies a 8 terdecies, del presente decreto".

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: "di norma" sono soppresse e dopo le parole: "per via telematica" sono inserite le seguenti: "o su supporto informatico";

al comma 2, dopo le parole: "del registro delle imprese ed" sono inserite le seguenti: "ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, " e dopo le parole: "assistenziali, fiscali" sono inserite le seguenti: "individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo";

al comma 3, dopo le parole: "dell'attività imprenditoriale, " sono inserite le seguenti: "ove sussistano i presupposti di legge, ";

al comma 4, la parola: "anche" è soppressa;

al comma 6, primo periodo, le parole: "di norma" sono soppresse;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione";

al comma 8, le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di cui al comma 7, primo periodo";

al comma 9, le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8";

al comma 10, dopo le parole: "data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione".

All'articolo 10:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "da presentare" sono inserite le seguenti: "allo sportello unico del comune, laddove esiste, o";

al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221";

al comma 4:

al primo periodo, le parole: "secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dalle normative regionali";

al secondo periodo, le parole da: "o accompagnatore turistico" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.";

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.";

al comma 5:

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province."";

al terzo periodo, le parole: "dalla seguente: "dichiarazione"" sono sostituite dalle seguenti: "dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività"";

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000"";

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5 bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione è rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione può essere presentata da chi";

c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non può essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non può essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attività".

5 ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5 quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5 quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.

5 sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9 bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".

5 septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneità" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, " e dopo le parole: "idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5 octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9 bis del presente articolo".

5 novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.

5 decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza".

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sul mercato nazionale del gas naturale, " sono inserite le seguenti: "nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, ";

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "del decreto di cui al" sono inserite le seguenti: "primo periodo del".

L'articolo 12 è soppresso.

All'articolo 13:

al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore";

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

1 ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1 bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009, " sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010, ".

1 quinquies. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

1 sexies. All'attuazione dei commi da 1 bis a 1 quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i septies) è aggiunta la seguente: "i octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i quater) " sono sostituite dalle seguenti: ", i quater) e i octies) ".

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5 ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6 bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.

8 bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: "costituito dal sistema" sono inserite le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";

b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) all'allegato B, le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.

8 ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31 comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

8 quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti e il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

8 quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio, " sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, ".

8 sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

8 septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8 octies e senza alcun onere per il debitore.

8 octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8 septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

8 novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

8 decies. Decorso il termine di cui al comma 8 septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8 octies, e in mancanza della comunicazione di cui al comma 8 novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8 septies.

8 undecies. Ai fini dei commi da 8 sexies a 8 terdecies non è necessaria l'autentica notarile.

8 duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8 sexies a 8 terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8 septies e 8 novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8 sexies a 8 undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8 sexies a 8 terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

8 terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8 sexies a 8 duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8 septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8 quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8 sexies a 8 terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

8 quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità e i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

8 sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8 quinquiesdecies si estendono a tatti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni e integrazioni.

8 septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8-duodevicies. All'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".

8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economico-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.

8 vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

8 vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge";

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore".

Gli articoli 14 e 15 sono soppressi.

Nel titolo, le parole: "e la nascita "di nuove imprese" sono sostituite dalle seguenti: ", la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli".