Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2000, n. 69.   Epigrafe   Premessa   1. Credito al consumo: delibera CICR.   2. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.   D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 (1).  

Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo (2).

  (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2000, n. 69.  

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, gli articoli 40 e 41 dello stesso decreto.

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  

Vista la direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;

 

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998) e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

 

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive integrazioni e modificazioni, e, in particolare, gli articoli 122 e 123;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

  Emana il seguente decreto legislativo:      

1. Credito al consumo: delibera CICR.

 

[1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico] (3).

 

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, gli articoli 40 e 41 dello stesso decreto.

     

2. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.

 

[1. Ai fini di cui all'articolo 1, il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal D.M. 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 1992, n. 169] (4).

 

(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, gli articoli 40 e 41 dello stesso decreto.