PI5394 - FORD FOCUS STYLE WAGON 1.6 TDCI 90CV
Provvedimento n. 16467
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute in data 29 maggio, 31 maggio e 5 giugno 2006, da ultimo integrate in data 31 luglio 2006 con l’identificazione del committente, rispettivamente, due consumatori e un’associazione di consumatori, hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio diffuso sul quotidiano “Alto Adige” della provincia di Bolzano, tra l’altro, nelle date del 14, 17, 21 e 24 maggio 2006 da una delle concessionarie ivi indicate, la Garage Sempronio S.p.A. (di seguito anche Garage Sempronio), volto a promuovere l’acquisto dell’autovettura “Ford Focus Style Wagon 1.6 TDCi 90 CV” al prezzo chiavi in mano di 11.950 euro.

Nelle richieste di intervento si lamenta l’ingannevolezza del messaggio nella misura in cui il prezzo indicato per l’autovettura non corrisponderebbe al vero e non sarebbe stato praticato delle concessionarie in quanto, in realtà, superiore ai 15.000 euro.

I segnalanti, inoltre, evidenziano che le diverse concessionarie contattate dai consumatori interessati all’acquisto hanno riferito che il prezzo indicato nella pubblicità era riconducibile a un errore di stampa.

II. IL MESSAGGIO

Il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento consiste in un’inserzione pubblicata sul quotidiano sopraindicato, in cui è riportata, in alto e a caratteri grafici evidenti, l’affermazione seguente: “Celebra il suo successo. Solo a maggio”. Accanto alla rappresentazione fotografica dell’autovettura “Ford Focus Style Wagon 1.6 TDCi 90 CV” sono riportate, in due distinti riquadri, le principali caratteristiche tecniche del prodotto e le informazioni della proposta commerciale relativa all’autovettura stessa. In particolare, nel primo riquadro si legge “Ford Focus Style Wagon 1.6 TDCi 90 CV motore Duratorq Common Rail di ultima generazione-Euro 4, 6 airbag, ABS con EBD, climatizzatore, radio CD, tua completa di tutto a € 11.950” e nel secondo si precisa “Inoltre solo da noi: Filtro Antiparticolato rispetta l’ambiente, 1 anno niente tassa di proprietà, niente blocchi di traffico. Consegna entro 48 ore ”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 10 ottobre 2006, è stato comunicato ai segnalanti e alla società Garage Sempronio S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata si sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera b), del citato Decreto Legislativo, in relazione al prezzo e alle condizioni di vendita dell’autovettura “Ford Focus Style Wagon 1.6 TDCi 90 CV” pubblicizzata, nonché alla rilevanza di eventuali omissioni informative.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Garage Sempronio S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:

- il prezzo e le condizioni di vendita dell’autovettura “Ford Focus Style Wagon 1,6 TD Ci 90 CV”, pubblicizzata nel messaggio oggetto di valutazione, praticati nel mese di maggio;

- copia dell’ordine di acquisto dello spazio pubblicitario allegando in copia il testo del messaggio fornito al proprietario del mezzo di diffusione, nonché eventuali istruzioni relative alla pubblicazione;

- eventuali iniziative messe in atto per la correzione delle indicazioni contenute nel messaggio relative al prezzo dell’autovettura pubblicizzata.

Inoltre, è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni relative alla programmazione del messaggio oggetto della richiesta di intervento e della campagna pubblicitaria a cui il messaggio è riconducibile.

Con memoria pervenuta in data 6 novembre 2006 l’operatore pubblicitario ha rappresentato quanto segue:

- la concessionaria Garage Sempronio, per le campagne pubblicitarie delle autovetture Ford, si avvale della pubblicità predisposta da Ford Italia, reperibile sul sito Internet di quest’ultima;

- la Garage Sempronio si è limitata a pubblicizzare l’autovettura“Ford Focus Style Wagon 1,6 TD Ci 90 CV” a livello provinciale;

- ai fini della diffusione del messaggio pubblicitario segnalato, ha incaricato l’agenzia pubblicitaria Mevia.

- nell’ordine di pubblicità, trasmesso via e-mail in data 10 maggio 2006, si chiedeva all’agenzia di pubblicità sopraindicata di apportare alcune correzioni al modello di messaggio pubblicitario predisposto da Ford Italia (“solo a maggio”, “di ultima generazione-euro 4”, “in più solo da noi: filtro antiparticolato: no blocca al traffico, rispetta l’ambiente, no tassa di proprietà per 1 anno”), in alcun modo riferibili, tuttavia, al prezzo dell’autovettura pari a 15.950 euro fissato da Ford Italia. L’erronea indicazione del prezzo dell’autovettura (11.950 euro anziché 15.950 euro), pertanto, non era voluta né ordinata da Garage Sempronio, ma è da attribuirsi unicamente ad una “svista da parte dell’agenzia pubblicitaria”;

- nell’ordine di pubblicità si chiedeva, inoltre, la pubblicazione del messaggio nei giorni 12, 14, 17 e 21 maggio. Ciò nonostante, per esaurimento dello spazio pubblicitario, il messaggio di maggio veniva pubblicato per la prima volta il 14 maggio anziché il 12 maggio, mentre l’ultimo appariva sulla edizione del 24 maggio;

- la Garage Sempronio, appena accortasi dell’errore, ha denunciato telefonicamente l’errore all’agenzia Mevia, la quale a sua volta avrebbe dovuto attivarsi al fine di evitare che il messaggio errato venisse ancora riprodotto.

- , in ogni caso, il messaggio è apparso solo su 4 edizioni del quotidiano “Alto Adige”, diffuso a livello locale. Il messaggio, infatti, è riconducibile ad una campagna promozionale effettuata, nel periodo di diffusione del messaggio segnalato, sia a livello provinciale che a livello nazionale. I messaggi riconducibili alla campagna promozionale, diffusi attraverso altri mezzi di comunicazione riportavano correttamente il prezzo di acquisto dell’autovettura. Tale circostanza fuga ogni dubbio sulla possibilità di induzione in errore del consumatore il quale, al contrario, confrontando i messaggi diffusi sia a livello locale sia a livello nazionale dai diversi mass media, era posto nella condizione di capire che “una concessionaria locale non potesse offrire, nello stesso periodo di tempo, lo stesso modello di autovettura, oltre un extra (filtro antiparticolato), ad un prezzo inferiore di € 4.000,00 rispetto a quello lanciato dalla casa madre a livello nazionale”. L’operatore pubblicitario, unitamente alla memoria, ha altresì prodotto ulteriore documentazione a sostegno del proprio assunto difensivo.

In data 27 dicembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 9 gennaio 2007, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.

Con parere pervenuto in data 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:

- per espressa ammissione dell’operatore, il messaggio riporta un elemento essenziale non corretto, relativo al prezzo del bene oggetto di pubblicità;

- l’assenza di intenzionalità dell’evento da parte dell’operatore pubblicitario e la condotta diligente per rimuovere gli effetti dell’affermazione non veridica, non sono elementi idonei ad escludere l’ingannevolezza del messaggio, posto che questo deve essere valutato nella sua potenzialità decettiva, con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio – temporali della sua diffusione;

- per l’effetto, il messaggio de quo, indicando un prezzo inferiore a quello effettivamente praticato dall’operatore di 4.000 euro, risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sul prezzo del bene, e a causa della sua ingannevolezza pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio oggetto di valutazione prospetta la possibilità di acquistare, unicamente nel mese di maggio, il modello di autovettura “Ford Focus Style Wagon 1,6 TD Ci 90 CV” al prezzo di 11.950 euro.

Nel corso del procedimento è emersa una difformità tra il prezzo indicato nel messaggio e il prezzo effettivamente praticato pari a 15.950 euro.

Innanzitutto, giova osservare, quanto alla rilevanza dell’errore, che quest’ultimo, riguardando un elemento, quale il prezzo, di estrema importanza ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del prodotto pubblicizzato e della determinazione all’acquisto dello stesso, risulta idoneo ad indurre i consumatori in inganno, potendo influenzare indebitamente le scelte economiche di quest’ultimi.

Per quanto concerne il profilo dell’imputabilità, l’operatore pubblicitario, nella propria memoria difensiva, ha dichiarato che l’indicazione inesatta del prezzo discende da una svista dell’agenzia pubblicitaria Mevia, stante la corretta comunicazione all’agenzia stessa del modello di messaggio pubblicitario predisposto da Ford Italia.

Al riguardo, si rileva che, nel caso di specie, l’asserita ascrivibilità dell’errore all’agenzia pubblicitaria non appare idonea ad escludere la responsabilità della Garage Sempronio in ordine alle uscite pubblicitarie oggetto di valutazione. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto, in qualità di operatore pubblicitario, verificare la correttezza delle indicazioni relative al prezzo in occasione della prima pubblicazione del messaggio oggetto di contestazione e porre in essere un comportamento idoneo a sospendere la diffusione del messaggio errato. Dalle evidenze agli atti, invece, emerge che la Garage Sempronio, oltre a non aver fornito una prova documentale esaustiva in ordine alle iniziative intraprese contattando l’agenzia pubblicitaria, non si è comunque attivata adeguatamente in quanto la diffusione del messaggio errato non è stata
interrotta dopo la prima uscita ma, al contrario, reiterata nel tempo, su ulteriori tre uscite del quotidiano “Alto Adige”.

Inoltre, come evidenziato nel parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in più occasioni dalla stessa Autorità, occorre tener conto del fatto che il giudizio sulla portata ingannevole di un messaggio pubblicitario, non presuppone una valutazione riferibile allo stato soggettivo dell’operatore, ma postula una valutazione oggettiva che attiene unicamente al contenuto della comunicazione.

Infine, non può essere accolta l’obiezione addotta dall’operatore al fine di escludere l’ingannevolezza del messaggio segnalato, della possibilità per il consumatore di accertare il prezzo effettivo attraverso il raffronto del messaggio riportato sul quotidiano “Alto Adige” e quello diffuso, nello stesso periodo, su altri mezzi di comunicazione. Tale argomentazione presuppone la mancanza di affidamento da parte del fruitore del messaggio e l’onere di quest’ultimo di verificare un elemento, quale il prezzo, che si presuppone venga indicato con attenzione, in considerazione della sua importanza nel processo decisionale del consumatore.

Sicché, la non veridicità dell’informazione pubblicitaria segnalata non può ritenersi superata dall’indicazione del prezzo effettivo negli altri messaggi riconducibili alla campagna promozionale, in quanto il raffronto, peraltro ingiustificato e solo eventuale, tra due messaggi aventi ad oggetto lo stesso prodotto non rappresenta circostanza sufficiente al fine di escludere l’idoneità del messaggio ad influenzare impropriamente le scelte del consumatore.

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, in conformità a quanto ritenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene, che il messaggio in esame, tenuto conto della presenza oggettiva di affermazioni non veritiere in ordine al prezzo e alle condizioni di vendita dell’autovettura pubblicizzata, è idoneo a indurre in errore i consumatori, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico.

VII. SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della “gravità e della durata della violazione”. Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, tali criteri appaiono ricollegabili alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché alle condizioni economiche dell’impresa stessa.

Più specificamente, nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata l’ampiezza locale della diffusione del messaggio, mentre per quanto riguarda la durata della violazione, si ritiene necessario considerare che il messaggio è stato diffuso per un breve periodo di tempo.

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla Garage Sempronio S.p.A., può essere determinata in misura pari a 2.100 euro.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine al prezzo e alle condizioni di vendita dell’autovettura pubblicizzata, e, dunque, a pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) che, per la violazione di cui al punto a), alla Garage Sempronio S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.100 € (duemilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà