Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 117 volte dal 24/06/2013
CAPO I.
Degli Ordini e dei Collegi provinciali.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;
Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha
istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945,
n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1.
In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi,
dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, puo' disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o piu' provincie finitime, designandone la sede.
Art. 2.
Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che e' composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.(6)
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando abbiano votato
di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei
quali uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i
reclami o le irregolarita', intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
((I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e
l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni)).
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui
convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti: il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 luglio 1985, n. 409 ha disposto (con l'art. 6, comma 2)
che "la composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri".
Art. 3.
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e
pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza
dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari
liberi professionisti inseriti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e
sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presi la propria opera professionale, per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle con controversie stesse.
Art. 4.
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il coni o consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le
spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonche' una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Art. 5.
Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie
indicate nel secondo comma dell'art. 4 e' ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via, definitiva.
Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed
f) dell'art. 3 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 6.
I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in
grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario
per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali, Con lo stesso decreto e' nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovra' procedersi alle nuove
elezioni.
CAPO II.
Degli albi professionali.
Art. 7.
Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono
iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.
All'albo dei medici chirurghi e' aggiunto l'elenco dei dentisti
abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.
Art. 8.
Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie e
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
Art. 9.
Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una
universita' o altro istituto di istruzione superiore a cio' autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure per la categoria delle ostetriche, aver ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
((e) avere la residenza o esercitare la professione nella
circoscrizione dell'ordine o collegio)).
Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano
conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita', un acordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.
Art. 10.
I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed
ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio,
limitatamente all'esercizio della libera professione.
Art. 11.
La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo,
d'ufficio o sui richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza
italiana o del godimento dei diritti civili;
b) Si trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra
circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 20 comma dell'art. 9;
f) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal
presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non
puo' essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.
((Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti
all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, puo' mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale e' stato cancellato.))
CAPO III.
Delle Federazioni nazionali.
Art. 12.
Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in
Federazioni nazionali con sede in Roma.
Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto ai
tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.((6))
Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca
e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 luglio 1985, n. 409 ha disposto (con l'art. 6, comma 2)
che "la composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri".
Art. 13.
((I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi
Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e
frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale)).
Art. 14.
Il Consiglio nazionale e' composto dei presidenti dei rispettivi
Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il
Comitato centrale.
Art. 15.
Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti
attribuzioni:
a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e
dell'indipendenza delle rispettive professioni;
b) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini o
Collegi;
c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le
iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente decreto;
d) designare i rappresentanti della Federazione presso
commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
e) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio
e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie
di cui alla lettera g) dell'art. 3;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti
dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 16.
I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in
grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario
per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Con lo stesso decreto e' nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovra' procedersi alle nuove
elezioni.
CAPO IV.
Della Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
Art. 17.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo."
Art. 18.
La Commissione centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente
decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri
membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
Art. 19.
Avverso le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso
alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 20.
I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle
Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanita'.
Art. 21.
Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al
pagamento dei relativi Contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei con tributi verra' determinato dei competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 2 aprile 1980, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233".
Art. 22.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovra' essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle provincie nelle quali, per iniziativa delle autorita' locali
o degli iscritti agli albi professionali, risultino gia' costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovra' essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Art. 23.
Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla
cancellazione dagli albi professionali nonche' i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
Art. 24.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica nominera', per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovra' essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti
gia' costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuera' ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovra' essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Art. 25.
L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie e' sciolta, Essa sara' ricostituita secondo le norme del presente decreto.
Art. 26.
Fino a quando non verra' provveduto alla ricostituzione del
Consiglio superiore di sanita', in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.
Art. 27.
Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla
disciplina professionale dell'attivita infermieristica.
Art. 28.
Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo
provvedera' a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali, alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonche' a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946;
DE NICOLA
Da GASPERI - GULLO -
GONELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte del conti, addi' 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74. - FRASCA
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