sulla permanenza del debitore nell'immobile pignorato
legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135
Avv. Emanuela Timperi
di Tivoli, RM
Letto 90 volte dal 29/03/2019
Ai sensi dell'art 560 ultimo comma c.p.c. “quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il Giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586”.
La liberazione anticipata dell’immobile può invece continuare ad essere disposta dal Giudice al verificarsi delle seguenti circostanze: “qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare”.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 22 articoli dell'avvocato
Emanuela Timperi
-
Riabilitazione dal protesto
Letto 258 volte dal 15/11/2017
-
Rimborso spese extra per i figli minori: modalità attuative della richiesta
Letto 107 volte dal 15/05/2020
-
Se ritiro la posta destinata al defunto divento automaticamente erede?
Letto 211 volte dal 06/03/2020
-
Spetta il risarcimento dei danni al coniuge separato di fatto?
Letto 121 volte dal 29/11/2019
-
Si può revocare l'assegno divorzile al coniuge che smetta per sua scelta di lavorare.
Letto 111 volte dal 31/10/2019