Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1995, N. 480 COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N.235)).
Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare
riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.
Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma
e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 settembre 1995, n.381, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n.480 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77."
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1995, N. 480 COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N.235))
Art. 3.
((1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari
devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari
il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione)).
Art. 4.
1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. ((Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((10))
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 5.
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare
norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA -
DE PIETRO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Allegato I.
((ALLEGATO (v. articolo 4)
MODELLO DI ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ..............
Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni
Il sottoscritto .......... nato a ...........; il ...........;
residente in ................. in via-piazza ..................;
codice fiscale n. .........................;
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:
1. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
2. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
3. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
4. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
che in data .........; il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,
CHIEDE
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni.
data .................... firma ............................;)).
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