[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 luglio 2007, n.199]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c), del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [3], il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [5], il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [6], e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento [7].

(4) Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.

(5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [8]. Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programma dell’Aia [9], adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle controversie di modesta entità.

(6) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità.

(7) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l’accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione della controversia nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione.

(8) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

(9) Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un’udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all’estensione dell’assunzione di prove.

(10) Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell’organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi.

(11) Al fine di agevolare l’avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l’attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l’apposito modulo e presentandolo all’organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente.

(12) Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all’attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto.

(13) Le nozioni di "manifestamente infondata" in riferimento al rigetto di una pretesa e di "irricevibile" in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale.

(14) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente.

(15) Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

(16) La nozione di "domanda riconvenzionale" dovrebbe essere interpretata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsi per analogia alle domande riconvenzionali.

(17) Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all’allegato I per far valere tale diritto.

(18) Lo Stato membro richiesto ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l’atto. Per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

(19) La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal destinatario.

(20) Per quanto concerne le udienze e l’assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove.

(21) L’assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli.

(22) Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell’organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.

(23) Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l’organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura.

(24) Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [10].

(25) Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento.

(26) Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazione dovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale.

(27) Dell’organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale.

(28) Ogniqualvolta l’organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

(29) La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l’organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie.

(30) Per agevolare il riconoscimento e l’esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

(31) Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la domanda.

(32) Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l’esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell’esecuzione secondo la legislazione di tale Stato membro.

(33) Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell’organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

(34) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

(35) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne le spese, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:

a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche;

b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;

c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;

d) sicurezza sociale;

e) arbitrato;

f) diritto del lavoro;

g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;

h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1. L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4. Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

5. Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente.

2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell’articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza.

2. L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13.

3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

Articolo 8

Udienza

L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1. L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

2. L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.

3. L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti

Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.

Articolo 12

Mandato dell’organo giurisdizionale

1. L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2. Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3. Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 14

Termini

1. Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1.

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2. L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

2. L’articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1. Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004; e

ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili;

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili;

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all’allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b) una copia del certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell’esecuzione

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell’esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l’importo; oppure

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

1. Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

c) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17 e l’organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;

d) le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

e) quali sono le autorità competenti per l’esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26

Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e un’ampia valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell’articolo 25, che si applica dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.


Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. Pöttering

Per il Consiglio

Il presidente

M. Lobo Antunes

 

[1] GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 61.

[2] Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2007.

[3] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

[4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[5] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[6] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6).

[7] GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

[8] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

[9] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[10] GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).