Traduzione italiana non ufficiale (L. 765/1985)
Preambolo

Gli Stati parte della presente convenzione
Tenendo presente gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative alla instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l'Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria
Considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati
Stimando che l'adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale
Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE
CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI


Capitolo I
Campo di applicazione

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a ) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
b ) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.
2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti, nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.
3. Nè la nazionalità delle parti, nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 2

La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a ) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
b ) all'asta;
c ) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d ) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e ) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f ) di elettricità.

Articolo 3

1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.

Articolo 4

La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda;
a ) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, nè degli usi;
b ) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.

Articolo 5

La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per decesso o per lesioni personali causati a chiunque dalle merci.

Articolo 6

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.

Capitolo II
Disposizioni generali

Articolo 7

1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, nonchè di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.
2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.

Articolo 8

1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.
2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.
3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.

Articolo 9

Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro.
2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.

Articolo 10

Ai fini della presente Convenzione:
a ) se una parte ha più di una sede di affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto;
b ) se una parte non ha una sede di affari, si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte.

Articolo 11 Il contratto di vendita non deve essere concluso nè constatato per iscritto nè sottoposto ad alcun'altra condizi