ART. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.
ART. 2.
(Membro del Parlamento europeo).
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" è sostituita dalla seguente: "membri";
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";
e) all'articolo 6:
1) al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";
2) al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
3) al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
4) al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo";
5) al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai membri";
f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri";
h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati";
i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
l) all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il candidato";
m) all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,";
n) all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad";
o) all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";
p) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "rappresentanti al" sono sostituite dalle seguenti: "membri del";
2) al secondo comma, la parola: "rappresentanti" è sostituita dalla seguente: "membri";
q) all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
c) all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo";
d) all'articolo 3, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo";
2) al secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri";
e) all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";
f) all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,".
3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.
ART. 3.
(Incompatibilità).
1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:
a) membro della Commissione delle Comunità europee;
b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
e) mediatore delle Comunità europee;
f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
g) membro del Comitato delle Regioni;
h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea".
2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro".
3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,".
ART. 4.
(Efficacia).
1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
ART. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
Legge 20 febbraio 2009, n. 10 (GU n. 44 del 23-2-2009 )
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