Capitolo 1 – Previsioni generali (articoli 1- 16)

Articolo 1- Scopo.
Lo scopo di questa legge è riconoscere nell'ordinamento Giapponese l'efficacia degli atti stranieri delle procedure di insolvenza, prevedendo la coordinazione internazionale della liquidazione dei beni o la riabilitazione economica dei debitori coinvolti nell'attività economica internazionale, elaborando una procedura per il riconoscimento e l'assistenza degli atti stranieri di insolvenza che sono stati intrapresi rispetto a tali debitori.

Articolo 2 – Definizioni
In questa legge, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
i. "procedura straniera di insolvenza" un procedimento collettivo di un paese straniero che corrisponde ad un procedimento di fallimento, ad un procedimento civile di riabilitazione, ad un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un procedimento di amministrazione controllata o ad un procedimento speciale di liquidazione.
ii. "procedura straniera principale" un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la sede principale della propria attività commerciale se il debitore è operante nel commercio; un procedimento straniero collettivo si insolvenza del paese in cui il debitore ha la residenza se il debitore è un individuo che non opera nel commercio; un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la propria sede principale se il debitore è una persona giuridica o un'associazione o una fondazione.
iii. "procedimento straniero non principale" significa un procedimento straniero di insolvenza che non è un procedimento principale.
iv. "procedura di insolvenza interna" un procedimento di fallimento, un procedimento civile di riabilitazione, un procedimento di riorganizzazione corporativa, un procedimento corporativo di disposizione o un procedimento speciale di liquidazione posto in essere con azione diretta in Giappone.
v. "riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero" significa, rispetto ad un procedimento straniero di insolvenza, il riconoscimento come base per l'assegnazione delle misure di assistenza che possono essere concesse per tale procedimento nell’ordinamento Giappone, in conformità alle disposizioni del capitolo 3.
vi. "procedura di assistenza e di riconoscimento" un procedimento nel quale una corte emette una decisione relativamente ad un procedimento straniero di insolvenza ed assegna le misure adeguate allo scopo di regolare una procedura di insolvenza straniera, per quanto riguarda il commercio ed i beni presenti in Giappone di un debitore, sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti capitoli.
vii. "amministratore straniero" significa una persona, eccetto il debitore, che ha la facoltà di gestire e liquidare i beni del debitore in un procedimento straniero di insolvenza.
viii. "amministratore straniero ecc." significa, in un procedimento straniero di insolvenza, l'amministratore straniero, se un amministratore è stato nominato, o il debitore, se un amministratore straniero non è stato nominato.
ix. "amministratore del riconoscimento" significa una persona che è stata incaricata di controllare l’attività commerciale ed i beni nel Giappone del debitore, in conformità all'articolo 32(1).
(2) Qualsiasi reclamo che sia richiesto in ossequio al conforme procedimento giudiziario regolato dal codice di procedura civile (legge n. 109 Minji Sosho ho 1996) è da considerarsi sotto la giurisdizione Giapponese.

Articolo 3 – Condizione delle persone straniere.
Per quanto riguarda il procedimento di assistenza e di riconoscimento, una persona straniera o una persona giuridica straniera sono considerate alla stregua di una persona giapponese o di una persona giuridica giapponese.

Articolo 4 – Giurisdizione nei casi di riconoscimento ed assistenza
La corte del distretto di Tokyo ha giurisdizione esclusiva nell'ipotesi di assistenza e di riconoscimento.

Articolo 5 – Trasferimento nei casi di riconoscimento ed assistenza.
Se la corte menzionata nell'articolo precedente lo reputa necessario per evitare un serio danno o ritardo, autonomamente, può decidere di trasferire un procedimento di assistenza e di riconoscimento ad una corte di un distretto la cui giurisdizione comprenda la residenza, il domicilio, il luogo in cui si svolge l'attività commerciale, la sede o la posizione dei beni del debitore nello stesso momento in cui viene a conoscenza di una procedura per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo avere emanato i primi atti di regolamentazione della procedura.

Articolo 6 – Discrezionalità della trattazione orale
(1) Per quanto riguarda un procedimento di assistenza e di riconoscimento, la decisione può essere presa senza discussione orale.
(2) La corte può effettuare tutte la ricerche necessarie relativamente al procedimento di riconoscimento ed assistenza in piena autonomia.

Articolo 7 – Ricorso.
Chiunque abbia interesse in una decisione concernente il procedimento di riconoscimento e assistenza può proporre ricorso immediato in appello avverso tale decisione, ma solo nei casi specificamente previsti dalla presente legge. Nel caso in cui l'avviso pubblico della decisione sia stato emanato, il termine per proporre appello è di due settimane, a decorrere dal giorno in cui l'avviso pubblico è stato pubblicato.

Articolo 8 – Avviso Pubblico.
(1) Un avviso pubblico che sia conforme a questa legge deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale.
(2) Un avviso pubblico entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato.
(3) L'avviso pubblico può essere sostituito dalla notifica a condizione che questa sia conforme alla presente legge, eccezion fatta per i casi in cui si sia provveduto come indicato nel seguente paragrafo.
(4) Dove sia l'avviso pubblico che la notifica siano stati effettuati in conformità alla presente legge, la notifica può essere effettuata inviando i documenti per posta ordinaria.
(5) Un avviso pubblico emesso con una delle modalità presenti nel paragrafo precedente ha l'effetto di notifica per tutte le persone interessate.
(6) Le disposizione dei tre paragrafi precedenti non si applicano dove specificatamente previsto dalla presente legge.

Articolo 9 - Richiesta di registrazione in riferimento al procedimento di riconoscimento e assistenza di una persona giuridica
(1) Nel caso in cui è stata adottata una misura nei confronti di un debitore persona giuridica in conformità agli articoli 32(1) o 51(1) (incluso il caso in cui si applica mutatis mutandis il paragrafo (3) di quest’ultimo articolo), l'impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la sede, per registrare il provvedimento.
(2) La registrazione di un provvedimento, come indicato nel paragrafo che precede, deve inoltre includere il nome e l'indirizzo dell'amministratore di controllo e del coordinatore provvisorio del procedimento.
(3) Il provvedimento del paragrafo (1) si applica, mutandis mutatis, all'ordinanza emessa che sia stata modificata o annullata, nel qual caso il provvedimento cessa di essere efficace (tranne nell'ipotesi in cui tale provvedimento perde efficacia in conseguenza della perdita di efficacia del procedimento di assistenza e di riconoscimento conformemente agli articoli 61(2) e 64; e similmente nei paragrafi (2) e (5) dell'articolo seguente), o nel caso in cui si presenti una variazione relativa ad una delle informazione presenti nel paragrafo precedente.
(4) Nel caso in cui sia stato presentata un'ordinanza di sospensione della procedura in conformità alle disposizioni dell'articolo 57(2), dell'articolo 58(1) (in tal caso si applica mutatis mutandis il paragrafo (2) dello stesso articolo), dell'articolo (i) dell'articolo 59(1) o dell'articolo 60 (1) rispetto ad un debitore persona giuridica, l'impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la propria sede, per registrare l'ordinanza di sospensione, anche in ciascuno dei seguenti registri nei quali il debitore compare:
i. un registro conforme all'articolo 119 della legge fallimentare (legge no 71 di 1922);
ii. un registro conforme ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo 11 della legge civile di riabilitazione (legge no 225 di 1999);
iii. un registro conforme all'articolo 17(1) o all'articolo 18-2(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis secondo le norme di una diversa normativa) della legge sulla riorganizzazione corporativa (legge no 172 di 1952);
iv. un registro conforme all'articolo 382 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l'articolo 433 del codice di commercio o altra legge) o all'articolo 387(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis in ossequio ad altra diversa normativa) del codice commerciale (legge no 48 di 1899) (ad eccezione del registro previsto al punto (v) dell'articolo 386(1) di quella legge (compreso il caso in si applicano mutatis mutandis le disposizioni una diversa normativa).
(5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche in presenza di un provvedimento di annullamento di un'ordinanza di sospensione, emanata in ossequio alla norma dello stesso paragrafo o nel caso in cui l'ordinanza di sospensione abbia cessato di essere efficace.
(6) Nell'ipotesi in cui un provvedimento volto ad annullare il riconoscimento, in conformità al paragrafo (iii) dell'articolo 56(1), con riferimento ad un debitore persona giuridica, sia divenuto definitivo, se rispetto a quel debitore esiste un registro simile a quelli elencati nel paragrafo (4) o un registro conforme al paragrafo (1), nell'ambito di altro procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha perduto la propria efficacia in conformità all'articolo 64, l'impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la registrazione da quel registro.
(7) Nell'ipotesi in cui è stato emanato un provvedimento di conclusione della procedura di fallimento o nell'ipotesi in cui è emanato un provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, un'ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura della liquidazione speciale siano divenuti definitivi, se è presente un registro tenuto in conformità al paragrafo (1) nell'ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l'articolo 61(2), l'impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione devono, senza ritardo, procedere all’annullamento della richiesta da quel registro.

Articolo 10 – Richiesta di registrazione con riferimento ai diritti registrati.
(1) Nel caso in cui è stato emanato un provvedimento nei confronti del debitore in conformità all'articolo 32(1), l'impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento, se egli è a conoscenza dell'esistenza di un registro concernenti i diritti che formano parte dei beni del debitore.
(2) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui vi sia stato l’annullamento di un provvedimento emanato in ossequio al medesimo paragrafo o nel caso in cui quel provvedimento ha cessato di essere efficace.
(3) I due paragrafi precedenti non si applicano nel caso in cui vi è stata richiesta di registrazione di un provvedimento conforme all'articolo 32(1) e conforme al paragrafo 1 dell'articolo precedente.
(4) Nell'ipotesi in cui sia stato emanato un provvedimento in conformità ai paragrafi (1) o (2) Dell'articolo 26, con riferimento al registro dei diritti che formano parte dei beni del debitore, l'impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento.
(5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui il provvedimento sia stato modificato o annullato o nel caso in cui quei provvedimenti abbiano cessato di essere efficaci.
(6) Nel caso in cui un provvedimento, annullando un riconoscimento conforme all'articolo (iii) dell'articolo 56(1) sia divenuto definitivo, l'impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la richiesta di registrazione, se egli è a conoscenza dell’esistenza delle seguenti registrazioni:
i. una registrazione concernente i diritti che formano parte dei beni del debitore, effettuata in conformità all'articolo 120 della legge fallimentare (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l'articolo 120-2 di quella stessa legge), all'articolo 12(1) della legge civile di riabilitazione, all'articolo 18(1) della legge sulla riorganizzazione corporativa (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis il punto (iii) dell'articolo 18-2 di quella legge o di un'altra legge) o all'articolo 387(2) del codice commerciale (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l'articolo 454(2) di quella legge o di un'altra legge);
ii. una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell'ambito di un altro procedimento di assistenza o di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l'articolo 64.
(7) Nel caso in cui sia emanato un provvedimento di chiusura del fallimento o provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, una ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura del procedimento di liquidazione speciale si sia trasformato in definitivo, l'impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione deve, senza ritardi, richiedere l'annullamento della registrazione, se egli è a conoscenza dell’esistenza di una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell'ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace come previsto dall'articolo 61(2).

Articolo 11 - Esenzione fiscale.
Nessuna tassa di registro deve essere imposta con riferimento alla registrazione prevista nei due articoli precedenti.

Articolo 12 – Applicazione analogica relativa alla registrazione.
I due articoli precedenti si applicano mutatis mutandis a tutti i diritti che devono essere registrati.

Articolo 13 – Esame dei documenti.
(1) Le parti interessate possono richiedere l'esame dei documenti e di altri oggetti che siano stati presentati alla corte o preparati dalla corte basandosi sulle disposizioni di questa legge o sulle disposizioni del codice della procedura civile che si applicano mutatis mutandis in conformità con l'articolo 15 (da qui in poi nel presente articolo e al paragrafo (1) dell'articolo seguente "i documenti ecc") dall'impiegato della corte.
(2) Le parti interessate possono richiedere una copia dei documenti, la consegna di una copia autenticata, una copia certificata completa o un estratto di una copia certificata dei documenti ecc, o la distribuzione delle relative certificazioni all'impiegato della corte.
(3) I paragrafi precedenti non si applicano ai nastri a cassetta o ai video che rientrano nel novero dei documenti (comprese le apparecchiature di registrazione di qualsiasi tipo che agiscono con strumenti analogici). In tal caso, se riguardo a tali oggetti è presentata richiesta da una persona interessata, l'impiegato della corte deve provvedere alla loro duplicazione.
(4) Nonostante i tre paragrafi precedenti, una parte interessata che non sia un amministratore straniero ecc, non può presentare la domanda descritta nei tre paragrafi precedenti sino a che non sia stata emanata ordinanza di sospensione secondo l'articolo 25(2), un provvedimento conforme all'articolo 26(2), un'ordinanza di sospensione conforme all'articolo 27(2), un provvedimento conforme all'articolo 51(1), un’ordinanza di sospensione conforme all'articolo 58(1) o articolo 63(1) o un provvedimento concernente un'azione collettiva per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

Articolo 14 - Limitazione dell'esame nel caso essa costituisca un ostacolo.
(1) Nel caso in cui è evidente prima facie che esistono motivi per ritenere che l'esame o la riproduzione, la consegna di una copia autenticata, di una copia certificata completa o di un estratto di una copia o di la duplicazione certificata di una parte particolare di tali documenti ecc da parte delle persone interessate (da qui in poi in questo articolo "esame ecc") siano un serio ostacolo all'adempimento dello scopo del procedimento di assistenza e di riconoscimento (da qui in poi in questo articolo a tale parte sarà fatto riferimento come alla "parte che costituisce un ostacolo"), la corte può limitare discrezionalmente l'identità delle persone che possono richiederne l'esame ecc, cioè la parte che costituisce un ostacolo, la persona che ha archiviato la domanda, l'amministratore straniero, l'amministratore di controllo ed il coordinatore provvisorio dell'azione collettiva del debitore, l'amministratore straniero, l'amministratore del procedimento di riconoscimento o il coordinatore provvisorio che hanno presentato quei documenti ecc.
i. Documenti ecc che sono presentati alla corte allo scopo di ottenere l'approvazione prevista alle clausole 31(1) e 35(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis la disposizione dell'articolo 55(1)) o la disposizione dell'articolo 53(1).
ii. Documenti ecc conformi all'articolo 17(3) o all'articolo 46 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l'articolo 55(1).
(2) Se un'azione collettiva di cui al paragrafo precedente è presentata, sino a quando il relativo provvedimento non sia diventato definitivo, le persone interessate (tranne la persona che ha archiviato la domanda secondo il precedente paragrafo, l'amministratore straniero ecc, l'amministratore del procedimento di riconoscimento ed il coordinatore provvisorio; come nel paragrafo seguente) non può essere presentata una domanda di esame ecc dalla parte che costituisce un ostacolo.
(3) Le persone interessate che desiderano presentare domanda di esame ecc, possono presentare domanda alla corte per l'annullamento del provvedimento emanato come nel paragrafo che precede, in ragione del fatto che tale provvedimento difetta dei requisiti previsti dal precedente paragrafo (1) o hanno cessato di esistere.
(4) Può essere presentato ricorso immediato in appello avverso un provvedimento che respinga una domanda di cui al paragrafo (1) e avverso una decisione relativa ad una domanda di cui al paragrafo precedente.
(5) Un provvedimento che annulla una decisione conforme al paragrafo (1) non entra in vigore sino a che non sia diventato definitivo.

Articolo 15 - Applicazione del codice della procedura civile.
Le disposizioni del codice della procedura civile si applicheranno mutatis mutandis per quanto riguarda gli atti di assistenza e di riconoscimento, tranne dove previsto altrimenti.

Articolo 16 - Regole della Corte suprema.
Oltre alle disposizioni della presente legge, altre disposizioni necessarie per la procedura di riconoscimento e gli atti di assistenza saranno emanate nei regolamenti della Corte suprema.

Capitolo 2 Riconoscimento del procedimento di insolvenza (articoli 17-24)

Articolo 17 – Azione per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(1) Nel caso in cui la residenza, il domicilio, l'attività commerciale o la sede del debitore si trovi in un paese in cui è in corso un procedimento straniero di insolvenza, l'amministratore straniero ecc può fare azione per il riconoscimento alla corte relativamente a quel procedimento straniero di insolvenza.
(2) Un'azione di cui al paragrafo che precede può essere presentata anche prima dell'inizio del procedimento di insolvenza, il che corrisponde ad una dichiarazione di fallimento, al provvedimento di inizio del procedimento di riabilitazione, al provvedimento di inizio di un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un’ordinanza esecutiva o di inizio della liquidazione speciale (nell'articolo 22(1)," provvedimento di inizio del procedimento").
(3) Nel caso in cui sia stata fatta azione come nel paragrafo (1), su ordine della Corte, l'amministratore straniero ecc deve segnalare alla corte l'andamento del procedimento straniero di insolvenza al quale l'azione si riferisce come pure qualsiasi altro elemento richiesto dalla Corte.
(4) Se la Corte ritiene necessario promuovere il regolare progresso del procedimento di assistenza e di riconoscimento, può ordinare la nomina di un avvocato come rappresentante, a tutela dell'amministratore straniero ecc che ha presentato la domanda al paragrafo (1).

Articolo 18 – Obbligo dell'azione di fallimento e dell’azione per riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
Nel caso l'amministratore, o una persona con poteri analoghi, di una persona giuridica debba presentare domanda per l'inizio del fallimento o della liquidazione speciale di tale persona giuridica in conformità con un'altra legge, lui o lei può presentare la domanda per il riconoscimento di un'insolvenza straniera come indicato in seguito.

Articolo 19 Prova immediata.
Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero, deve essere fornita la prova immediata che la residenza, il domicilio, l'attività commerciale o la sede del debitore sia nel paese in cui il procedimento straniero di insolvenza si sta svolgendo.

Articolo 20 – Anticipazione dei costi alla Corte.
(1) Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, l'amministratore straniero ecc deve versare alla corte un anticipo nella misura decisa dalla corte stessa per i costi del procedimento di assistenza e di riconoscimento.
(2) Immediato ricorso in appello può essere presentato avverso l’ordinanza relativa al pagamento anticipato dei costi.

Articolo 21 – Condizioni di ammissibilità per il riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero.
Nei casi che corrispondono a quelli elencati nei punti seguenti, la corte deve respingere la domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza:
i. Se il versamento anticipato dei costi per il procedimento di assistenza e di riconoscimento non è stato effettuato;
ii. Se è chiaro che il procedimento straniero di insolvenza non avrà effetto sui beni del debitore che sono situati in Giappone;
iii. Se il procedimento di assistenza, conforme alle norme del capitolo seguente, rispetto a quel procedimento straniero di insolvenza si riveli contrario all’ordine pubblico ed alla pubblica morale dello Stato Giappone;
iv. Se è chiaro che non è necessario assegnare al procedimento straniero di insolvenza le misure di riconoscimento in conformità alle norme del capitolo seguente;
v. Se l'amministratore straniero ecc viola l'articolo 17(3) relativamente al procedimento straniero di insolvenza. Tale norma non si applica se la violazione è di grado secondario;
vi. Se è chiaro che la domanda è stata presentata sulla base di uno scopo illecito, o la domanda è stata presentata in mala fede.

Articolo 22 – Regole per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza
(1) Nel caso sia stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, che fa fronte alle richieste contenute all’articolo 17(1) e nel caso sia stata emessa ordinanza di inizio del procedimento rispetto a quel determinato procedimento straniero di insolvenza, la corte emetterà un provvedimento per il riconoscimento per l'insolvenza straniera in corso, tranne nel caso in cui la domanda sia stata ritirata, in conformità all'articolo precedente, all'articolo 57(1) o all'articolo 62(1).
(2) Il provvedimento di cui al precedente paragrafo entra in vigore nel momento stesso in cui viene emesso.

Articolo 23 - Avviso pubblico di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza
1) Se è emanato un provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve immediatamente dare pubblico avviso delle disposizioni convenzionali ivi contenute.
(2) Le disposizioni convenzionali del provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza devono essere notificate all'amministratore straniero. La disposizione si applica inoltre anche in presenza di un coordinatore provvisorio, nel caso in cui la misura sia stata assegnata in conformità all'articolo 51(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l'articolo 51(3)).
(3) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza, esso deve essere comunicato ai soggetti elencati in ciascuno dei punti seguenti. Tuttavia, tale disposizione non si applica rispetto ai soggetti già informati, in conformità al periodo principale dell'articolo 25(9) (compresi i casi in cui si applicano mutatis mutandis l'articolo 26(6), l'articolo 27(8), l'articolo 52(5) o l'articolo 58(7)).
i. Agenzie ed Uffici Governativi con giurisdizione esclusiva su tasse ed altre imposte pubbliche, che devono essere specificati nel provvedimento della Suprema Corte.
ii. Camera del lavoro, se la maggioranza del personale lavorativo o altri impiegati del debitore in Giappone sono rappresentati da un sindacalista o da un sindacato; se la maggioranza del personale lavorativo o altri impiegati del debitore in Giappone non sono rappresentati da un sindacato, alla persona che rappresenta la maggioranza degli impiegati del debitore in Giappone.

Articolo 24 – Ricorso immediato in appello.
(1) Può essere presentato ricorso immediato in appello avverso il provvedimento relativo ad una domanda di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(2) Se l'ordinanza che annulla un provvedimento per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza diventa definitiva, la corte che ha emanato il provvedimento deve dare immediato avviso pubblico delle relative disposizioni convenzionali e dei documenti che le contengono, che devono essere notificati all'amministratore straniero.
(3) Se l'ordinanza che annulla un provvedimento per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza diventa definitiva, le ordinanze di sospensione conformi ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo seguente, le misure conformi ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo 26, le ordinanze di sospensione conformi ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo 27, le ordinanze di proibizione conformi all'articolo 28(1) ed le misure conformi all'articolo 32(1), cessano di essere efficaci.

Capitolo 3 – Misure di accertamento per gli atti stranieri di insolvenza (articoli 25-55).

Articolo 25 – Ordinanza di sospensione di altri procedimenti.
(1) Se lo ritiene necessario per adempiere allo scopo del procedimento di assistenza e di riconoscimento, la corte può, su domanda della persona interessata o autonomamente, ordinare la sospensione dei seguenti procedimenti, contemporaneamente all’emissione del provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo aver completato tale provvedimento.
i. Un procedimento per l'esecuzione obbligatoria, di disposizione provvisoria (in futuro "esecuzione obbligatoria ecc") sui beni del debitore (ma limitato a quei beni che sono nel Giappone;).
ii. Una controversia in corso relativa ai beni del debitore.
iii. Un procedimento in corso promosso da un ente governativo relativamente ai beni del debitore.
(2) Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, anche prima dell’emissione del provvedimento relativo a tale domanda, la corte può emettere ordinanza sospensiva, in conformità al paragrafo precedente. La stessa norma si applica se è stato presentato ricorso immediato in appello, di cui al paragrafo (1) dell'articolo precedente, avverso un provvedimento che rigetta la domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(3) Se è emessa un'ordinanza di rigetto di una domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o un'ordinanza di rigetto del ricorso immediato in appello, come al paragrafo precedente, l'ordinanza di sospensione prevista al paragrafo precedente cessa di essere efficace.
(4) La Corte può modificare o annullare un'ordinanza di sospensione, come specificata ai paragrafi (1) o (2).
(5) Se lo ritiene specificatamente necessario per perseguire l'obiettivo del procedimento di riconoscimento e assistenza, la corte può ordinare l'annullamento di un procedimento per l'esecuzione obbligatoria, che sia stato sospeso in conformità ai paragrafi (1) o (2), con o senza la prestazione di garanzie, su domanda del debitore (ma solo nel caso in cui non vi sia un amministratore straniero) o su domanda dell'amministratore, o discrezionalmente. Tuttavia, con riferimento all'annullamento di un'esecuzione obbligatoria che è già stata sospesa, tale disposizione si applica soltanto dopo che un provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza sia stato emanato.
(6) Avverso l'ordinanza di sospensione di cui ai paragrafi (1) o (2) può essere presentato ricorso immediato in appello, un provvedimento conforme al paragrafo (4) o una richiesta di l'annullamento conforme al paragrafo che precede.
(7) Il ricorso immediato in appello non ha l'effetto di sospendere l'efficacia del provvedimento.
(8) Nel caso in cui è stata emessa una decisione sulla base della domanda di cui al paragrafo (6) e una decisione riguardo al ricorso immediato in appello di quel medesimo paragrafo, la decisione deve essere notificata alle parti in causa. In tal caso, l'articolo 8(3) non si applica.
(9) L'ordinanza emessa in conformità al paragrafo (2) deve essere comunicata alle persone elencate in ciascuno degli punti dell'articolo 23(3). Tuttavia, tale disposizione non si applica riguardo alle persone che già sono state infornate della misura emessa, come specificato al paragrafo (3) dello stesso articolo.
Articolo 26 - Divieti
(1) Se lo ritiene necessario per perseguire lo scopo del procedimento riconoscimento ed assistenza, la corte può, su domanda di una persona interessata o autonomamente, emettere ordinanza restrittiva per quanto riguarda il commercio ed i beni del debitore in Giappone, relativamente ai pagamenti o altre misure, contemporaneamente alla stesura del provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza o dopo averlo completato.
(2) Nel caso in cui sia stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, anche prima dell’emissione del provvedimento, la corte può emettere un provvedimento conforme al paragrafo precedente. La disposizione è applicabile anche nel caso in cui sia stato presentato ricorso immediato in appello, ex articolo 24(1), avverso un provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(3) Un provvedimento preso in conformità al paragrafo precedente cessa di essere efficace se è stato emesso un provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o un provvedimento che rigetta il ricorso immediato in appello.
(4) La Corte può modificare o annullare un provvedimento preso in conformità ai paragrafi (1) o (2).
(5) Nel caso in cui la Corte emette un provvedimento conforme ai paragrafi (1) o (2), ordinando il divieto dei pagamenti dal debitore ad un creditore o di altro atto che estingue un obbligo, il creditore non può sostenere che il pagamento o l'altro atto che estingue l'obbligo in violazione di detta misura sia efficace con riferimento al procedimento di riconoscimento ed assistenza. Tuttavia, tale disposizione si applica solo nel caso in cui il creditore era venuto a conoscenza del provvedimento al momento dell’estinzione dell'obbligo.
(6) Le disposizioni dal paragrafo (6) al paragrafo (8) dell'articolo precedente si applicano mutatis mutandis anche al provvedimento descritto ai paragrafi (1) o (2) e (4), e le disposizioni del paragrafo (8) dello stesso articolo si applicano mutatis mutandis anche nel caso in cui un provvedimento è stato emanato relativamente ad un ricorso immediato in appello di cui al paragrafo (6), mentre si applicano mutatis mutandis al presente paragrafo le disposizioni del paragrafo (9) dello stesso articolo, con riferimento al caso in cui un provvedimento è stata emanato in conformità al paragrafo (2).

Articolo 27 – Ordinanza di sospensione per un'asta ufficiale indetta per un interesse di sicurezza.
(1) Se lo ritiene nell’interesse generale dei creditori e vi è la probabilità per il soggetto che ha presentato domanda per l’ammissione all'asta di una grave perdita, o per la persona che ha presentato la propria adesione tramite iscrizione di ipoteca, la corte può ordinare la sospensione del procedimento ufficiale d'asta, in rafforzamento dell’interesse e per la sicurezza di un atto già presentato contro un bene del debitore o tramite iscrizione di ipoteca, per un periodo ritenuto congruo dalla stessa corte, su domanda della persona interessata o autonomamente, contemporaneamente alla stesura del provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo aver completato quest'ultimo.
(2) Nel caso in cui è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, anche prima dell'emanazione del provvedimento, la corte può emanare l'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo precedente. Ugualmente, se è stato presenta ricorso immediato in appello, secondo l'articolo 24(1), avverso un provvedimento di rigetto per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(3) L'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo precedente cessa di essere efficace sono stati emanati un provvedimento di rigetto per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o un provvedimento di rigetto del ricorso immediato in appello.
(4) Nel caso in cui l'ordinanza di sospensione sia stata pubblicata in conformità ai paragrafi (1) o (2), La corte deve sentire l'opinione della persona che ha presentato domanda di partecipazione all'asta ufficiale o che ha iscritto ipoteca.
(5) La corte può modificare o annullare l'ordinanza di sospensione di cui ai paragrafi (1) o (2).
(6) Soltanto la persona che presentato domanda di partecipazione all'asta ufficiale o ha iscritto ipoteca può presentare ricorso immediato in appello avverso l'ordinanza di sospensione di cui ai paragrafi (1) o (2) e un provvedimento conforme al paragrafo precedente.
(7) Il ricorso immediato in appello non ha l'effetto di sospensione l'efficacia del provvedimento.
(8) Le disposizioni dell'articolo 25(8) si applicano mutatis mutandis all'ordinanza di sospensione conforme ai paragrafi (1) e (2) e nel caso in cui siano stati emanati un provvedimento conforme al paragrafo (5) o una decisione relativa al ricorso immediato in appello e le disposizioni del paragrafo (9) dello stesso articolo si applicano mutatis mutandis nel caso di ordinanza di sospensione di cui al paragrafo (2).

Articolo 28 – Divieto di esecuzione coattiva.
(1) Se lo ritiene necessario per perseguire lo scopo del procedimento di riconoscimento e assistenza, la corte può, su domanda di una persona interessata o autonomamente, contemporaneamente alla stesura del provvedimento per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo aver completato il provvedimento, imporre con ordinanza il divieto di esecuzione obbligatoria sui beni del debitore da parte di tutti i creditori. In questo caso, la corte può, se la trova utile, escludere dall'ordinanza l'esecuzione obbligatoria o l’esecuzione obbligatoria diretta su determinati beni del debitore che presentino caratteri di specialità.
(2) Nel caso in cui sia stata emanata ordinanza di divieto conforme al paragrafo precedente (d'ora in poi "ordinanza di divieto per l'esecuzione obbligatoria ecc"), in un procedimento di esecuzione obbligatoria dei beni del debitore (ma soltanto per quelli precettati), e sia già esecutivo, esso è sospeso.
(3) La corte può modificare o annullare un ordinanza di divieto per l'esecuzione obbligatoria.
(4) Se lo ritiene specificamente necessario per perseguire lo scopo del procedimento di riconoscimento di assistenza, la corte può ordinare l'annullamento del procedimento di esecuzione obbligatoria sospeso in conformità al paragrafo (2), con o senza garanzie, su domanda del debitore (ma soltanto nel caso in cui non sia stato nominato un amministratore straniero) o su domanda dell'amministratore del riconoscimento, o autonomamente.
(5) Il ricorso immediato in appello può essere presentato avverso un ordinanza di divieto per l'esecuzione obbligatoria ecc, un provvedimento conforme al paragrafo (3) e un ordine per l'annullamento conforme al paragrafo che precede.
(6) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha l'effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(7) Se l'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria è stato pubblicata, rispetto ai reclami contro il debitore (ma soltanto a quei reclami basati sulle esecuzioni obbligatorie che sono state proibite da quel ordine), il termine di prescrizione e decadenza si esaurisce passati due mesi dal giorno il cui l'ordinanza cessa di essere efficace.

Articolo 29 - Avviso pubblico e notifica relativi all'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria.
(1) Nel caso in cui sia stato emanato il provvedimento, modificata o annullata un'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria, l'avviso pubblico con le motivazioni deve essere affisso e il provvedimento deve essere notificato all'amministratore straniero, all'amministratore del riconoscimento e alla persona che ha presentato la domanda. In questo caso, con riferimento alla notifica del provvedimento scritto, i paragrafi (4) e (5) dell'articolo 8 non si applicano.
(2) Se un'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria fosse pubblicata contemporaneamente al provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve anche elencare le disposizioni convenzionali per l'esecuzione dell'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria nell'avviso pubblico, conformemente all'articolo 23(1). In questo caso, non è necessario procedere all'avviso pubblico previsto al paragrafo precedente.
(3) Nell’ipotesi di cui al paragrafo (1), l'amministratore straniero riceva la notifica del provvedimento scritto di cui al medesimo paragrafo, egli deve adottare le misure necessarie per informare i creditori del contenuto di tale provvedimento.
(4) Il provvedimento, le modifiche o l'annullamento di un'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria entrano in vigore a partire dalla notifica del provvedimento all'amministratore straniero (nel caso in cui l'amministratore del riconoscimento sia stato nominato, all'amministratore del riconoscimento).
(5) Nel caso in cui sia stato emanata l'ordinanza di annullamento conformemente al paragrafo (4) dell'articolo precedente e sia stata presa una decisione relativa al ricorso immediato in appello di cui al paragrafo (5) dello stesso articolo (tranne che per le modifiche al provvedimento o per l'annullamento dell'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria ecc), tale atto deve essere notificato alle parti in causa.

Articolo 30 – Cessazione dell’ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria.
(1) Nel caso in cui sia stato emessa un'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria, se ritiene che esista la possibilità di una irragionevole perdita sofferta dal creditore che ha presentato domanda di esecuzione obbligatoria, la corte può, su domanda di quel creditore, emanare un provvedimento annullando l'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria nei confronti di tale creditore. In tal caso, quel creditore può effettuare un'esecuzione obbligatoria sui beni del debitore ed il procedimento di esecuzione obbligatoria intrapreso da quel creditore prima che l'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria fosse emanata, riprenderà.
(2) Con riferimento all'applicazione dell'articolo 28(7) nei confronti di una persona che ha ottenuto un provvedimento conforme al paragrafo che precede, la frase "il giorno in cui l’ordinanza cessa di essere efficace" dovrà essere letta "il giorno in cui il provvedimento conforme all'articolo 30(1) è stato emanato".
(3) Avverso una decisione presa in conformità al paragrafo precedente (1) può essere presentato ricorso immediato in appello.
(4) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha l'effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(5) Nel caso in cui sia stata presa una decisione riguardo alla domanda di cui al paragrafo (1) e una decisione riguardo al ricorso immediato in appello di cui al paragrafo al paragrafo (3), tale provvedimento deve essere notificato alle parti in causa. In tal caso, l'articolo 8(3) non si applica.

Articolo 31 – Approvazione delle disposizioni relative ai beni del debitore.
(1) Se lo ritiene necessario, nei casi che corrispondono a quelli elencati di seguito, la corte può richiedere al debitore di ottenere l'approvazione della corte per la libera disposizione o il rimpatrio oltremare dei beni situati nel Giappone, così come per tutti gli altri atti specificati dalla corte. Tuttavia, tale disposizione non si applica nel caso in cui sia stato nominato un amministratore del riconoscimento o un coordinatore provvisorio.
i. Se sono state emanate: un'ordinanza di sospensione conforme ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo 25, un provvedimento conforme ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo 26, un'ordinanza di sospensione conforme ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo 27, un'ordinanza di proibizione dell'esecuzione obbligatoria ecc, o un'ordinanza di sospensione conforme all'articolo 57(2), all'articolo 58(1) (compreso il caso in cui si applica, mutatis mutandis, il paragrafo (2) dello stesso articolo), all'articolo (i) del paragrafo (1) dell'articolo 59, dell'articolo 60(1) o dell'articolo 63(1).
ii. Se il procedimento di riconoscimento e assistenza è in corso sotto l’egida di un procedimento straniero non-principale che è stato sospeso conformemente all'articolo 62(2).
(2) La corte può accordare l'approvazione di cui al paragrafo precedente soltanto nel caso in cui ritiene che non ci sia probabilità che gli interessi dei creditori Giapponesi sia irragionevolmente pregiudicati.
(3) Un atto giuridico per il quale non è stata ottenuta l'approvazione di cui al paragrafo (1) è nullo. Tuttavia, tale disposizione non ha effetto nei confronti dei terzi in buona fede.

Articolo 32 – Ordine amministrativo.
(1) Se lo ritiene necessario per perseguire lo scopo del procedimento di riconoscimento e assistenza, la corte può, su domanda di una persona interessata o autonomamente, contemporaneamente alla stesura del provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo averlo completato, concedere particolari facoltà di amministrazione dell'attività commerciale e dei beni del debitore in Giappone all’amministratore del riconoscimento.
(2) Nel caso prenda la decisione di cui al paragrafo precedente (in futuro "ordine dell'amministrazione"), la corte deve nominare nell’ordinanza uno o più amministratori del riconoscimento.
(3) Una persona giuridica può essere nominata amministratore del riconoscimento.
(4) La corte può modificare o annullare un’ordinanza dell'amministrazione.
(5) Avverso il ricorso immediato in appello può essere presentato ordinanza da parte dell'amministrazione e un provvedimento conforme al paragrafo precedente.
(6) Il ricorso immediato in appello di cui al precedente non ha l'effetto di sospendere l'efficacia del provvedimento.

Articolo 33 - Avvisi pubblici e notifica delle ordinanze dell’amministrazione.
(1) Se emana un ordinanza dell'amministrazione, la corte deve darne avviso pubblico, contenente le seguenti informazioni, eccezion fatta per il provvedimento di cui al paragrafo seguente.
i. Nell'ordinanza dell'amministrazione sono pubblicati il nome e l'indirizzo dell'amministratore del riconoscimento.
ii. Coloro che detengono beni del debitore e delle persone che hanno un obbligo verso il debitore (nel paragrafo (6) "detentore dei beni ecc") non possono vendere i beni o pagare al debitore.
(2) Se pubblica un'ordinanza dell'amministrazione contemporaneamente alla stesura del provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve anche inserire le informazioni elencate nel paragrafo precedente nell'avviso pubblico di cui all'articolo 23(1).
(3) Nel caso in cui modifica il provvedimento o annulla un'ordinanza dell'amministrazione, la corte deve dare avviso pubblico della relativa disposizione convenzionale emanata.
(4) Nel caso in cui è stata emanata un'ordinanza dell'amministrazione, un provvedimento di cui al paragrafo precedente o una decisione relativa ad un ricorso in appello immediato di cui al paragrafo (5) dell'articolo precedente, il provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.
(5) Il provvedimento, le modifiche o l'annullamento di un'ordinanza dell'amministrazione, ha effetto dal momento in cui sono ricevuti dall'amministratore del riconoscimento.
(6) Nel caso in cui sia stata emanata un'ordinanza dell'amministrazione, essa deve contenere gli elementi elencati nel paragrafo (1) ed nel caso in cui sia stato emanato il provvedimento di cui al paragrafo (3) o nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento che annulla un provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza diventato definitivo dopo l'emanazione di un'ordinanza dell'amministrazione, il documento deve contenere specificatamente le prescrizioni relative alle attività richieste e deve essere notificato ai detentori dei beni.
(7) La notifica di cui al paragrafo precedente può essere effettuata inviando i documenti con posta ordinaria.
(8) Nel caso in cui gli atti siano stati notificati tramite posta ordinaria come al paragrafo precedente, la notifica si considera avvenuta nel momento in cui essa è arrivata a destinazione.
(9) I paragrafi (4) e (5) dell'articolo 8 non si applicano nel caso in cui deve provvedersi ad avviso pubblico ed a notifica con riferimento ad un'ordinanza dell'amministrazione.

Articolo 34 – Autorità dell'amministratore del riconoscimento.
Nel caso in cui sia stato emanato un ordine dell'amministrazione, i diritti sull'attività commerciale, la gestione, il controllo e la disposizione dei beni del debitore in Giappone sono conferiti esclusivamente all'amministratore del riconoscimento nominato dalla corte.

Articolo 35 – Approvazione degli atti di disposizione dei beni da parte dell’amministratore del riconoscimento.
(1) L'amministratore del riconoscimento deve ottenere l'approvazione della corte per la disposizione o il rimpatrio oltremare dei beni del debitore situati in Giappone, così come per tutti gli altri atti specificati dalla corte.
(2) La corte può concedere l'approvazione di cui paragrafo precedente soltanto nel caso in cui ritiene che non ci sia probabilità che gli interessi dei creditori in Giappone siano irragionevolmente pregiudicati.
(3) Un atto giuridico per il quale non è stata ottenuta l'approvazione di cui al paragrafo (1) è nullo. Tuttavia, tale disposizione non ha effetto nei confronti dei terzi in buona fede.

Articolo 36 - Trattamento delle cause concernenti i beni di un debitore nel caso in cui sia stata emanata l’ordinanza dell'amministrazione.
(1) Nel caso in cui sia stata emanata un'ordinanza dell'amministrazione, l'amministratore del riconoscimento diventa il querelante o il difensore rispetto ad una causa relativa ai beni del debitore nel Giappone.
(2) Nel caso in cui sia stato emanato un ordine dell'amministrazione, il procedimento in corso relativo ai beni del debitore nel Giappone è sospeso.
(3) Un procedimento sospeso in conformità al paragrafo precedente può essere continuato in sostituzione dall'amministratore del riconoscimento. In tal caso, anche l'altra parte in causa in tale procedimento può chiedere la sostituzione.
(4) Se un provvedimento dell'amministrazione cessa di essere efficace prima della successione conforme al paragrafo precedente, relativa ad un procedimento sospeso in conformità al paragrafo (2), Il procedimento di causa riassunto automaticamente dal debitore.
(5) Su un provvedimento dell'amministrazione cessa di essere efficace dopo una successione conforme al paragrafo (3), rispetto ad un procedimento sospeso in conformità al paragrafo (2), la causa è sospesa.
(6) Nel caso di cui al paragrafo precedente, il debitore deve riassumere la causa. In tal caso, anche l'altra parte in causa può chiedere la riassunzione.

Articolo 37 - Trattamento delle cause pendenti davanti ad un ente governativo.
I paragrafi (2) - (6) dell'articolo precedente si applicano, mutatis mutandis, al caso in cui i beni del debitore in Giappone siano oggetto di un procedimento innanzi un ente governativo al momento dell’emissione dell'ordine dell'amministrazione.

Articolo 38 – Supervisione dell’amministratore del riconoscimento.
(1) La corte sorveglierà l'amministratore del riconoscimento.
(2) Se ci sono gravi motivi, la corte può, su domanda di una parte interessata o autonomamente, rimuovere dall'incarico l'amministratore del riconoscimento. In tal caso, l'amministratore del riconoscimento deve essere sentito.

Articolo 39 -Divisione delle funzioni tra più amministratori.
(1) Se ci sono più amministratori del riconoscimento, essi esercitano insieme le loro funzioni. Tuttavia, con l'approvazione della corte, essi possono esercitare disgiuntamente le loro funzioni o dividerle tra loro.
(2) Se ci sono più amministratori di riconoscimento, una manifestazione di volontà di una parte terza è valida se resa ad uno solo di essi.

Articolo 40 – Rappresentante dell’amministratore del riconoscimento.
(1) Se è necessario, l'amministratore del riconoscimento può, sotto la propria responsabilità, nominare una o più persone come suoi rappresentanti per realizzare le sue funzioni.
(2) Relativamente alla nomina del rappresentante di cui all'articolo precedente deve essere ottenuta l’autorizzazione della corte.

Articolo 41 – Investigazione da parte dell'amministratore del riconoscimento.
L'amministratore del riconoscimento ha diritto di richiedere ed ottenere tutte le informazioni relative all’attività commerciale del debitore ed ai beni in Giappone, dal debitore o da un rappresentante legale nel caso in cui il debitore è persona fisica, da un responsabile, dal direttore, dalla segretaria, dal revisore dei conti, dal liquidatore o da una persona in posizione analoga nel caso in cui il debitore è persona giuridica, e può controllare le informazioni sui clienti, i documenti così come gli altri beni del debitore.

Articolo 42 – Amministrazione degli affari e dei beni del debitore.
L'amministratore del riconoscimento deve provvedere all'amministrazione dell’attività commerciale e dei beni del debitore in Giappone immediatamente dopo il conferimento dell’incarico.

Articolo 43 – Amministrazione della corrispondenza.
(1) La corte può invitare gli enti governativi, così come gli uffici incaricati delle comunicazioni, ad inviare la corrispondenza indirizzata al debitore all'amministratore del riconoscimento.
(2) Su domanda del debitore o autonomamente, la corte può, dopo avere sentito l'opinione dell'amministratore del riconoscimento, annullare o modificare la richiesta di cui al paragrafo precedente.
(3) Se un provvedimento dell'amministrazione cessa di essere efficace, la corte deve annullare la richiesta di cui al paragrafo (1).

Articolo 44
(1) Se riceve la corrispondenza indirizzata al debitore, l'amministratore del riconoscimento può aprirla e leggerla.
(2) Il debitore può chiedere che l'amministratore del riconoscimento gli permetta di leggere attentamente la corrispondenza ricevuta di cui al paragrafo precedente o che la corrispondenza non concernente i beni del debitore in Giappone gli sia consegnata.

Articolo 45 – Dovere di diligenza dell'amministratore.
(1) L'amministratore del riconoscimento deve esercitare le proprie funzioni con cura e responsabilità (diligenza del buon padre di famiglia).
(2) Se l'amministratore del riconoscimento non opera con la cura accennata nel paragrafo che precede, egli è responsabile ed è tenuto a pagare congiuntamente e disgiuntamente (con il debitore) la quota in compensazione delle perdite alle parti interessate.

Articolo 46 – Dovere di relazione dell'amministratore.
L'amministratore del riconoscimento, come ordinato dalla corte, deve fornire apposita relazione alla corte relativa all'amministrazione dell’attività commerciale del debitore e ai beni di questo in Giappone, così come su tutti gli altri elementi richiesti dalla corte.

Articolo 47 – Limitazioni agli atti dell'amministratore.
(1) Senza l'approvazione della corte, un amministratore del riconoscimento non può procedere all'assegnazione dei beni del debitore, trasferire i propri beni ad un debitore o condurre qualsiasi altra transazione con il debitore a proprio beneficio o a favore dei terzi.
(2) Gli atti che non hanno ottenuto l'approvazione di cui al paragrafo precedente sono nulli. Tuttavia, tale disposizione non ha effetto nei confronti dei terzi in buona fede.

Articolo 48 – Atti del debitore dopo l’ordine dell'amministratore.
(1) Un atto giuridico del debitore successivo ad un'ordinanza dell'amministrazione concernente i beni sui quali l'amministratore del riconoscimento ha il potere di gestione e disposizione, non può essere considerato efficace in relazione al procedimento di riconoscimento ed assistenza. Tuttavia, se l'altra parte non era a conoscenza che un'ordinanza dell'amministrazione era stata emanata al tempo dell'atto, tale disposizione non si applica.
(2) Il pagamento eseguito a favore del debitore eseguito in Giappone successivamente all'ordinanza dell'amministrazione, senza essere a conoscenza di tale circostanza rispetto ad una domanda presentata in Giappone, può essere considerato efficace in relazione al procedimento di riconoscimento ed assistenza.
(3) Il pagamento eseguito a favore del debitore eseguito in Giappone successivamente all'ordinanza dell'amministrazione con consapevolezza di tale circostanza rispetto ad una domanda di cui al paragrafo precedente, può essere considerato efficace in relazione al procedimento di riconoscimento ed assistenza in corso soltanto nella misura in cui si accresce il valore dei beni del debitore sui l'amministratore del riconoscimento ha il potere di gestione e disposizione.
(4) Rispetto all'applicazione dei tre paragrafi precedenti, prima dell'emanazione dell’avviso pubblico di cui all'articolo 33(1) (nel caso in cui l'ordinanza dell'amministrazione sia stata emanata contemporaneamente al provvedimento di riconoscimento del procedimento straniero di insolvenza, l'avviso previsto all’articolo 23(1)) si presume che la circostanza non fosse conosciuta, dopo l'emanazione dell'avviso pubblico si presume che la circostanza fosse conosciuta.

Articolo 49 – Remunerazione dell'amministratore.
(1) L'amministratore del riconoscimento e un rappresentante dell'amministratore del riconoscimento possono ricevere il pagamento anticipato dei costi e la retribuzione decisi dalla corte. Tuttavia, tale disposizione non si applica con riferimento ad un amministratore del riconoscimento o ad un rappresentante dell'amministratore del riconoscimento che sono amministratori stranieri.
(2) L'amministratore del riconoscimento e un rappresentante dell'amministratore del riconoscimento devono ottenere l'approvazione della corte per accettare la nomina o presentare dei reclami contro il debitore, i rappresentanti del debitore o per qualunque altro interesse che è il risultato degli atti contro il debitore non appena sono stati nominati.
(3) Se l'amministratore del riconoscimento e un rappresentante dell'amministratore del riconoscimento eseguono uno degli atti di cui al paragrafo precedente senza ottenere l'approvazione della corte, essi non possono ricevere il pagamento dei costi e la retribuzione.
(4) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso un provvedimento di cui al paragrafo (1).

Articolo 50 – Dovere di relazione ove l'incarico sia terminato.
(1) Nel caso in cui l'incarico dell'amministratore del riconoscimento sia terminato, l'amministratore del riconoscimento o il suo successore devono, senza ritardo, stendere un rapporto alla corte.
(2) Nel caso in cui l’incarico dell'amministratore del riconoscimento sia terminato, se ci sono circostanze urgenti, l'amministratore del riconoscimento o il suo successore devono approntare le misure necessarie affinché l'amministratore o il debitore del riconoscimento non diventino in grado di controllare i beni.

Articolo 51 – Ordine provvisorio di gestione.
(1) Nel caso in cui sia stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, se lo ritiene specificamente necessario per perseguire lo scopo del procedimento di riconoscimento ed assistenza, la corte può, su domanda di una persona interessata o autonomamente, assegnare un coordinatore provvisorio all'attività commerciale del debitore e ai beni presenti in Giappone per il periodo intercorrente fino all’emanazione del provvedimento relativo alla domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(2) Nel caso in cui viene emanato il provvedimento di cui al paragrafo precedente (in futuro "ordine provvisorio di gestione"), la corte deve nominare uno o più coordinatori provvisori indicandoli nell'ordine provvisorio di gestione.
(3) I due paragrafi precedenti si applicano mutatis mutandis nel caso in cui ricorso immediato in appello sia stato presentato in conformità all’articolo 24(1) avverso un provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(4) La Corte può modificare o annullare un ordine provvisorio di gestione.
(5) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso un ordine provvisorio di gestione e un provvedimento conforme al paragrafo precedente.
(6) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.

Articolo 52 – Avviso pubblico e notifica concernenti un ordine provvisorio di gestione.
(1) Se è stato emanato un ordine provvisorio di gestione, la corte deve darne avviso pubblico. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il provvedimento è stato modificato o annullato.
(2) Nel caso in cui sia stato emanato un ordine provvisorio di gestione, un provvedimento conforme al paragrafo (4) dell'articolo precedente e una decisione relativa ad un ricorso immediato in appello di cui al paragrafo (5) di quello stesso articolo, il provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.
(3) Il provvedimento, la modifica o l'annullamento di un ordine provvisorio di gestione entrano in vigore dal momento in cui la decisione è notificata al coordinatore provvisorio.
(4) Relativamente al caso in cui l'avviso pubblico e la notifica concernenti un ordine provvisorio di gestione devono essere effettuati, i paragrafi (4) e (5) dell'articolo 8 non si applicano.
(5) Nel caso in cui sia stato emanato un ordine provvisorio di gestione, si applica mutatis mutandis l'articolo 29(5).

Articolo 53 - Autorità del coordinatore provvisorio.
(1) Nel caso in cui è stata emanata un'ordinanza provvisoria di gestione, il diritto di gestire l’attività commerciale e di disporre ed alienare i beni del debitore nel Giappone è conferito esclusivamente al coordinatore provvisorio. Tuttavia, il coordinatore provvisorio deve ottenere l'approvazione della corte per gli atti che non sono riconducibili all'amministrazione ordinaria dell'attività del debitore.
(2) Un atto giudiziario che non abbia ottenuto l'approvazione di cui alla disposizione del paragrafo precedente è nullo. Tuttavia, tale disposizione non ha effetto nei confronti dei terzi in buona fede.

Articolo 54 - Rappresentante provvisorio del coordinatore.
(1) Se necessario, il coordinatore provvisorio può, sotto la propria responsabilità, nominare una o più persone come rappresentanti provvisori del coordinatore, al fine di svolgere le proprie funzioni.
(2) Per la nomina di un rappresentate provvisorio di cui al paragrafo precedente è necessaria l’approvazione della corte.

Articolo 55 – Applicazione al coordinatore provvisorio delle disposizioni relative all’amministratore del riconoscimento.
(1) L'articolo 32(3), l'articolo 35, l'articolo 36(1), l'articolo 38, l'articolo 39, l'articolo 41, l'articolo 42 e gli articoli 44 - 50 si applicano mutatis mutandis anche al coordinatore provvisorio e l'articolo 49 si applica mutatis mutandis anche al rappresentante provvisorio del coordinatore.
(2) I paragrafi (2) - (6) dell'articolo 36 si applicano mutatis mutandis anche ad: una causa concernente i beni del debitore nel Giappone in corso nello stesso momento in cui sia stata emanata un'ordinanza provvisoria di gestione; una causa concernente i beni del debitore in Giappone in corso presso un'agenzia di gestione nello stesso momento in cui sia stata emanata un’ordinanza provvisoria di gestione.

Capitolo 4 – Cancellazione del riconoscimento di una procedura di insolvenza straniera (articolo 56)

Articolo 56
(1) Nei casi che corrispondono a uno dei punti seguenti, la corte deve emanare un provvedimento di annullamento del procedimento di riconoscimento di un'insolvenza straniera in corso, su domanda della parte interessata o autonomamente.
i. Se è evidente che la domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza difetta dei requisiti previsti all'articolo 17(1).
ii. Se è evidente che, relativamente al provvedimento di insolvenza straniera siano presenti alcuni degli elementi previsti nei punti (ii) e (vi) dell'articolo 21.
iii. Se è stata presa una decisione che corrisponde ad un provvedimento di chiusura di un procedimento di fallimento, ad un provvedimento di approvazione di procedimento obbligatorio, ad un provvedimento di approvazione di un programma di riabilitazione, ad un provvedimento di approvazione di un programma di riorganizzazione corporativa, ad un'ordinanza di disposizione dei beni o ad un provvedimento di chiusura di una liquidazione speciale ed il procedimento straniero di insolvenza è terminato.
iv. Se il procedimento straniero di insolvenza è terminato per i motivi non previsti nell'articolo precedente.
(2) Nei casi che corrispondono a uno dei punti seguenti, la corte può emanare un provvedimento di annullamento del procedimento di riconoscimento d'insolvenza straniero in corso su domanda della parte interessata o autonomamente.
i. Se un debitore viola l'articolo 31(1).
ii. Se un amministratore straniero, nominato amministratore del riconoscimento, viola l'articolo 35(1) o l'articolo 46.
iii. Se un amministratore straniero,che non è l'amministratore del riconoscimento, dispone o rimpatria oltre mare i beni del debitore situati nel Giappone.
(3) Se un provvedimento di annullamento è preso in conformità al paragrafo (2), la corte deve immediatamente dare avviso pubblico della relativa disposizione convenzionale e delle relative motivazioni.
(4) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso un provvedimento di annullamento di cui ai paragrafi (1) o (2).
(5) Se un provvedimento di annullamento di cui ai paragrafi (1) o (2) è diventato definitivo, la corte che ha emanato il provvedimento di annullamento di cui ai paragrafi (1) o (2) deve immediatamente dare avviso pubblico di tale provvedimento.
(6) Il provvedimento di annullamento di cui ai paragrafi (1) o (2) non entra in vigore fino a quando non diventa definitivo.
(7) L'articolo 24(3) si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui il provvedimento di annullamento di cui ai paragrafi (1) o (2) sia diventato definitivo.

Capitolo 5 – Procedura in presenza di un altro procedimento di insolvenza.

Sezione 1 – Procedura in presenza di una procedimento interno di insolvenza.

Articolo 57 – Condizioni per il riconoscimento nel caso in cui sia già in corso una procedura interna di insolvenza.
(1) Prima che sia emanata un provvedimento per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, se è evidente che un procedimento di insolvenza interna sia in corso, per il quale è stato emanato il provvedimento di inizio relativo allo stesso debitore, eccezion fatta nel caso che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte, la corte deve respingere la domanda.
i. Se il procedimento straniero di insolvenza è un procedimento straniero principale.
ii. Se ritiene che è negli interessi generali dei creditori approntare le misure di assistenza conformi al capitolo 3 Relativamente al procedimento straniero di insolvenza.
iii. Se non esiste la possibilità che gli interessi dei creditori in Giappone sia pregiudicati irragionevolmente, assegna le conformi misure di assistenza al capitolo 3 relativamente al procedimento straniero di insolvenza.
(2) Nel caso in cui è evidente che è in corso un procedimento interno di insolvenza come specificato nel paragrafo precedente, se deve essere emanato il provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve ordinare la sospensione del procedimento interno di insolvenza. Tuttavia, tale disposizione non si applica se il procedimento interno di insolvenza è stato sospeso conformemente al paragrafo (1) dell'articolo seguente (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis al paragrafo (2) dello stesso articolo).
(3) La corte può annullare l'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo precedente.
(4) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso l'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo (2) ed il provvedimento di cui al paragrafo precedente.
(5) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(6) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento di cui al paragrafo (4) e sia stato emanato un provvedimento relativo al ricorso immediato in appello di cui allo stesso paragrafo, tale provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.

Articolo 58 – Ordine di sospensione di un procedimento interno in corso prima del provvedimento di riconoscimento della procedura straniera di insolvenza.
(1) Se lo ritiene necessario, prima di emanare il provvedimento relativo alla domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, la corte che presiede il procedimento di riconoscimento ed assistenza può, su domanda della parte interessata o autonomamente, ordinare la sospensione del procedimento di insolvenza interno in coso relativo riguardo allo stesso debitore. Tuttavia, tale disposizione si applica solo nel caso in cui tutte le condizioni elencate in ciascuno dei punti di cui al paragrafo (1) dell'articolo precedente siano soddisfatte.
(2) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis al caso in cui sia stato presentato ricorso immediato in appello di cui all'articolo 24(1) avverso un provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(3) La corte può modificare o annullare l'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo (1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis il paragrafo precedente; anche oltre in questo articolo ed all’articolo 61(1)).
(4) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso l'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo (1) e il provvedimento di cui al paragrafo precedente.
(5) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(6) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento relativo ad una decisione di cui al paragrafo (4) e ad una decisione relativa al ricorso immediato in appello di cui allo stesso paragrafo, tale provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.
(7) L'articolo 25(9) si applica mutatis mutandis nel caso in cui sia stata emanata un'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo (1).

Articolo 59 - Coordinamento nel caso in cui un procedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza e un procedimento domestico di insolvenza siano in corso.
(1) Successivamente all'emanazione di un provvedimento di riconoscimento straniero di insolvenza, nel caso in cui è evidente che sia già stato emanato un provvedimento di inizio di un procedimento di insolvenza interno in corso concernente il medesimo debitore, o che è già stato emanato un provvedimento di inizio di un procedimento di insolvenza interno in corso relativo al medesimo debitore prima dell’emanazione del provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, la corte che presiede il procedimento di riconoscimento ed assistenza deve emettere uno dei provvedimenti specificati ai punti seguenti.
i. Se tutte le condizioni elencate in ciascuno dei punti di cui all’articolo 57(1) sono state soddisfatte, un provvedimento che ordina la sospensione del procedimento interno di insolvenza.
ii. Se il caso di specie non corrisponde ai punti elencati in precedenza, un provvedimento di sospensione del procedimento di riconoscimento ed di assistenza.
(2) La corte può annullare il provvedimento di cui al paragrafo precedente.
(3) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso il provvedimento di cui ai due paragrafi precedenti.
(4) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(5) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento di cui al paragrafo (3) e un provvedimento relativo al ricorso immediato in appello di cui allo stesso paragrafo, tale provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.

Articolo 60 – Coordinamento tra un procedimento di riconoscimento di una procedura straniera di insolvenza e un procedimento interno in corso prima dell’emanazione del provvedimento.
(1) Successivamente all'emanazione di un provvedimento di riconoscimento di una procedura straniera di insolvenza, nel caso risulti poi evidente che è già stata presentata domanda per l'inizio di una procedura interna di insolvenza relativa allo stesso debitore (tranne nel caso di cui al paragrafo (1) dell'articolo precedente), la corte che presiede il procedimento di riconoscimento ed assistenza deve emanare il provvedimento di cui al punto (i) del paragrafo precedente, nel caso siano presenti le medesime condizioni di cui a tale paragrafo.
(2) Successivamente all'emanazione di un provvedimento di riconoscimento di una procedura straniera di insolvenza, nel caso risulti poi evidente che è già stata presentata domanda per l'inizio di una procedura interna di insolvenza relativa allo stesso debitore (tranne nel caso di cui al paragrafo (1) dell'articolo precedente), se lo ritiene necessario, su domanda della parte interessata o autonomamente, la corte che presiede il procedimento di riconoscimento ed assistenza può emanare il provvedimento di cui al punto (ii) del paragrafo precedente, nel caso siano presenti le medesime condizioni di cui a tale paragrafo.
(3) La corte può modificare il provvedimento di cui al paragrafo precedente o annullare il provvedimento conforme ai due paragrafi precedenti.
(4) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso contro il provvedimento di cui ai tre paragrafi precedenti.
(5) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(6) Nel caso in cui sia stata presa una decisione di cui al paragrafo (4) e una decisione relativa al ricorso immediato in appello immediato di cui allo stesso paragrafo, tale provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.

Articolo 61 – Invalidità di un procedimento di insolvenza interno e di un procedimento di insolvenza straniero che sono stati sospesi.
(1) Nel caso in cui un procedimento interno di insolvenza sia stato sospeso in conformità all'articolo 57(2), all'articolo 58(1), al punto (i) del paragrafo (1) dell'articolo 59 o del paragrafo (1) dell'articolo precedente, se un provvedimento di annullamento del riconoscimento di un'insolvenza straniera in corso conforme all'articolo (iii) del paragrafo (2) dell'articolo 56, emanato nei confronti dello stesso debitore, diventa definitivo, il procedimento interno di insolvenza cessa di essere efficace.
(2) Nel caso in cui un procedimento di riconoscimento ed assistenza in corso per un procedimento straniero di insolvenza è sospeso in conformità al punto (ii) del paragrafo (1) dell'articolo 59 o del paragrafo (2) dell'articolo precedente, se un provvedimento di chiusura di un procedimento di fallimento, un provvedimento di approvazione dell’esecuzione, un provvedimento di accoglimento di un programma di riabilitazione, un provvedimento di accoglimento del programma di riorganizzazione, un'ordinanza di disposizione o un provvedimento di conclusione della liquidazione speciale relativi allo stesso debitore diventano definitivi, il procedimento di riconoscimento ed assistenza cessa di essere efficace.

Sezione 2 – Procedura nel caso in cui sia in corso un altro procedimento di riconoscimento ed assistenza di un procedimento straniero di insolvenza (articoli 62 – 64).

Articolo 62 – Condizioni per il riconoscimento nel caso vi sia stato il riconoscimento di un altro procedimento straniero di insolvenza.
(1) Nel caso di domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, se è in corso altro procedimento di riconoscimento ed assistenza per altra situazione di insolvenza concernente allo stesso debitore, in relazione al quale sia già stato emanato il provvedimento per il riconoscimento, nelle ipotesi corrispondenti ai seguenti punti, la corte deve respingere tale domanda.
i. L'altro procedimento straniero di insolvenza è un procedimento principale straniero.
ii. Nel caso opposto a quello del punto precedente, se il procedimento di insolvenza straniera in corso a cui la domanda si riferisce è un procedimento straniero non-principale, ed essa (la corte) ritiene che non sia nell’interesse generale dei creditori assegnare misure di garanzia in conformità al capitolo 3 rispetto a tale procedimento straniero di insolvenza.
(2) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, se è in corso altro procedimento straniero non-principale relativo allo stesso debitore per il quale è già stato emanato il provvedimento per il riconoscimento, il procedimento di riconoscimento ed assistenza in corso relativo al procedimento straniero non-principale è sospeso. Tuttavia, tale disposizione non si applica se è stata emanata ordinanza di sospensione in conformità al paragrafo (1) dell'articolo seguente.

Articolo 63 – Ordine di sospensione di un altro procedimento di riconoscimento ed assistenza precedente al provvedimento per un procedimento di insolvenza straniero.
(1) Se lo ritiene necessario, prima di emanare un provvedimento relativo alla domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, la corte davanti alla quale il procedimento è stato instaurato può, su domanda di una parte interessata o autonomamente, ordinare la sospensione del procedimento di riconoscimento ed assistenza in corso relativo ad un procedimento straniero non principale concernente allo stesso debitore, per il quale è già stato emanato il provvedimento per il riconoscimento del procedimento straniero di insolvenza. La stessa disposizione si applica inoltre se è stato presentato ricorso immediato in appello come regolato all'articolo 24(1) avverso un provvedimento di rigetto per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.
(2) La corte può modificare o annullare l'ordinanza di sospensione conforme al paragrafo precedente.
(3) Ricorso immediato in appello può essere presentato avverso l'ordinanza di sospensione di cui al paragrafo (1) e il provvedimento di cui precedente paragrafo.
(4) Il ricorso immediato in appello di cui al paragrafo precedente non ha effetto di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
(5) Nel caso in cui è stata presa una decisione in conformità ai tre paragrafi precedenti e una decisione relativa al ricorso immediato in appello di cui allo stesso paragrafo, il provvedimento deve essere notificato alle parti in causa.

Articolo 64 – Annullamento di un procedimento di riconoscimento ed assistenza che sia stato sospeso.
Nel caso in cui il procedimento di riconoscimento e assistenza in corso relativo ad un procedimento straniero di insolvenzasia stato sospeso in conformità dell'articolo 62(2) o del paragrafo (1) dell'articolo precedente, se un provvedimento di annullamento del riconoscimento di un altro procedimento straniero di insolvenza sia divenuto definitivo in conformità all'articolo (iii) del paragrafo (1) dell'articolo 56 nei confronti del debitore, il procedimento di riconoscimento ed assistenza cessa di essere efficace.

Capitolo 6 – Disposizioni penali (articoli 65 – 69).

Articolo 65 – Reato di corruzione (propria).
(1) Se l'amministratore del riconoscimento, il coordinatore provvisorio, il rappresentante dell'amministratore del riconoscimento o un rappresentante provvisorio del coordinatore riceve, richiede o promette di ricevere un’utilità relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, sarà condannato alla reclusione fino a tre anni o al pagamento di un’ammenda fino a 1.000.000 di Yen.
(2) Se l'amministratore del riconoscimento o un coordinatore provvisorio (in futuro in questo articolo "amministratore del riconoscimento") è una persona giuridica, se un ufficiale o un impiegato che svolge la propria attività su incarico dell'amministratore del riconoscimento riceve, richiede o promette di ricevere un’utilità relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, sarà condannato alla reclusione fino a tre anni o al pagamento di un ammenda fino a 1.000.000 di Yen. Nel caso in cui l'amministratore del riconoscimento è una persona giuridica, e l’ufficiale o l'impiegato riceve, richiede o promette all'amministratore del riconoscimento di accettare un'utilità relativa allo svolgimento delle funzioni dell'amministratore del riconoscimento, si applica la stessa disposizione.
(3) L'utilità ricevuta da un ufficiale o da un amministratore del riconoscimento persona giuridica sarà confiscata. Se essa non è confiscabile in tutto o in parte, si agirà sul valore dell’utilità.

Articolo 66 – Reato di Corruzione (impropria).
Chiunque abbai fornito, accettato o promesso di concedere un’utilità di cui ai paragrafi (1) o (2) dell'articolo precedente sarà condannato alla reclusione sino a tre anni o al pagamento di un'ammenda fino a 1.000.000 diYen.

Articolo 67 – Rifiuto di presentare la relazione o di compiere indagini.
Se un debitore, il relativo rappresentante legale, il responsabile, l'ufficiale di sorveglianza, il direttore, il revisore dei conti, il liquidatore, o qualunque persona che si trova in posizione analoga a quella del debitore, rifiuta di presentare la relazione o di compiere indagini in conformità all'articolo 41 (compreso il caso in cui si applica, mutatis mutandis, l'articolo 55(1)), o redige un rapporto falso, sarà condannato alla reclusione o al pagamento di un ammenda fino a 500.000 Yen.

Articolo 68 – Disposizione dei beni e rimpatrio fuori dal Giappone senza autorizzazione.
(1) Nel caso in cui è richiesta l'approvazione della Corte per la disposizione o il rimpatrio oltremare dei beni del debitore situati in Giappone o per tutti gli altri atti specificati dalla corte conforme all'articolo 31(1), se il debitore persona fisica o il suo incaricato o rappresentante legale viola tale disposizione, o se un incaricato o un impiegato del debitore persona giuridica viola tale disposizione, lui o lei saranno condannati alla reclusione o al pagamento di un'ammenda fino a 1.000.000 di Yen.
(2) Se l'amministratore del riconoscimento, il coordinatore provvisorio, il rappresentante dell'amministratore del riconoscimento o il rappresentante provvisorio del coordinatore persona fisica viola l'articolo 35(1) (compreso il caso in cui applica mutatis mutandis l'articolo 55(1)), o nel caso in cui tali soggetti sono una persona giuridica, per il relativo incaricato o impiegato violi l'articolo 35(1), lui o lei saranno condannati alla reclusione o al pagamento di un ammenda a 1.000.000 di Yen.

Articolo 69 – Reato commesso fuori dal Giappone.
Le imputazioni di cui ai paragrafi (1) e (2) dell'articolo 65 sono conformi all'articolo 4 del codice criminale (Legge Kei ho Law No 45 del 1907) e l'imputazione di cui all'articolo 66 è conforme all'articolo 2 della stessa legge.



Questa traduzione ultimata il 28 giugno 2006 dal testo della normativa Giapponese all'italiano è opera dell'Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa tutelata dalle norme sul diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall'interpretazione all'applicazione della legge, sino all'aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.