L'art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

La ratio della disposizione e' quella di tutelare il consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Con riferimento a tale disposizione sono da precisare i seguenti aspetti.

1) L'art. 8 del codice del consumo stabilisce: «1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati».

Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6.

Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via sussidiaria e complementare.

2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione europea. Riguardo a detto precetto, che e' una disposizione innovativa rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operativita', quanto previsto dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso.

In via transitoria, il comma 2 dell'art. 10 del codice, che ha trasfuso nell'opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991, ha garantito la continuita' nell'applicazione della norma previgente stabilendo che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101».

Conseguentemente, l'art. 6 del codice del consumo, trovera' completa attuazione contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, del codice. Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell'art. 6 del codice del consumo consentira' di disporre in ordine ai profili applicativi della norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa settoriale gia' emanata.

3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l'obbligo in merito alle prescrizioni dell'art. 6 del codice del consumo si fa presente che il successivo art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto e' posto in vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.

Ne deriva che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei prodotti e cioe' al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per cui l'assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del codice.


Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro: Scajola