(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, riportata al n. C/LXXXIX.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 29 novembre 1999, n. 386000;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 giugno 1998, n. 57/98; Circ. 11 ottobre
2000, n. B64/2000/MOT; Circ. 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 luglio 2001, n. 69/E; Ris. 22 novembre
2001, n. 188/E; Circ. 11 aprile 2002, n. 29/E; Ris. 9 gennaio 2003, n. 4/E; Ris. 30 gennaio
2003, n. 20/E; Ris. 22 maggio 2003, n. 113/E; Ris. 30 luglio 2003, n. 160/E; Ris. 30 luglio
2003, n. 162/E; Circ. 26 agosto 2003, n. 48/E; Circ. 25 novembre 2003, n. 64/D; Circ. 7
giugno 2004, n. 21/E; Ris. 3 agosto 2004, n. 107/E; Nota 22 settembre 2004, n.
2004/157523; Ris. 16 febbraio 2005, n. 20/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 10 gennaio 1996, n. 3/D; Circ. 11 gennaio 1996, n. 4/D; Circ.
19 gennaio 1996, n. 11/D; Circ. 18 marzo 1996, n. 73/D; Circ. 18 marzo 1996, n. 74/E; Circ.
28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 27
maggio 1996, n. 141/D; Circ. 6 giugno 1996, n. 150/D; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ.
10 settembre 1996, n. 219/D; Circ. 2 ottobre 1996, n. 237/E; Circ. 4 ottobre 1996, n. 238/E;
Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 26 marzo 1997, n.
91/E; Nota 7 maggio 1997, n. 926/V-SD; Circ. 8 maggio 1997, n. 127/E; Circ. 15 maggio
1997, n. 137/E; Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 17
ottobre 1997, n. 270/D; Circ. 31 dicembre 1997, n. 337/D; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E;
Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;
Circ. 10 giugno 1998, n. 145/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n.
165/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Nota 1 aprile 1999, n. 208; Circ. 15 aprile 1999, n.
85/E; Circ. 21 maggio 1999, n. 110/E; Circ. 5 luglio 1999, n. 148/E; Nota 7 luglio 1999, n.
2702/V; Circ. 8 giugno 2000, n. 121/E; Nota 7 luglio 2000, n. 136168; Nota 19 settembre
2000, n. 114; Circ. 5 ottobre 2000, n. 179/D.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti
l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle
recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui
redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole, bevande alcoliche
e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi
Capo I
Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accise
1. Prodotti soggetti ad accise - Definizioni.
1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli
17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal
presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti
disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente
sovrimposta di confine o di consumo;
b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o
spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni
stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito
fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione,
alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento
dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio
dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da
Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o
spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo
occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità
economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a
Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , si intendono inclusi il
Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di
San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il
territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.
2. Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa.
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della
fabbricazione o della importazione.
2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione
in consumo anche:
a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni
per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;
b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime
sospensivo.
3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene
l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per
l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.
3. Accertamento, liquidazione e pagamento.
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con
l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette.
2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di
imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si
effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e
risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli
ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se
tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei
primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in
consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il
pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli
interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la
scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti
fino all'estinzione del debito d'imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono
essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia
i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta
giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le
modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può
essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della
legge 18 febbraio 1963, n. 303 (3).
(3) Gli attuali primi tre periodi così sostituiscono gli originari primi due periodi per effetto
dell'art. 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Regime del deposito fiscale.
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime
sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.
2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle
singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti
alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di
commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte
dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento
dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i
depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i
depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato,
si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i
magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un
codice di accisa.
3. Il depositario autorizzato è obbligato:
a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta
che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale.
Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve
essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di
fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare
dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In
presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal
depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le
misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione
finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità (4);
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza
finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela
fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali
occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il
funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di
controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio (5).
5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base
forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli
minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore
quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei
depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.
(4) Periodo così sostituito prima dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 e poi
dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
5. Abbuoni per perdite e cali.
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime
sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione
dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi
lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono
equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il
processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui
è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti in materia.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati
membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.
6. Circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve
avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il
trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati,
secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In
attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in
cauzione d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli
Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la
prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario (6).
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un
documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con
l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze
- Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento
dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di
prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad
un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono
immessi in una zona franca o in un deposito franco.
5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con
attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo
del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma
3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto
soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per
l'appuramento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e
già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività
economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi
lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in
regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il
territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza
delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
(6) L'articolo unico, D.M. 13 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13), entrato in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«
Articolo unico 1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al
trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea,
prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta
nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di
destinazione.
2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e
deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente,
anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1, L. 10
giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle
imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova
dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione
sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto
dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale
mittente».
L'articolo unico, D.Dirett. 30 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239) ha così
disposto:
«Articolo unico. 1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati
destinati al trasferimento in regime sospensivo nell'àmbito della Comunità economica europea,
prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge
29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale
gravante sui prodotti trasportati o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese
comunitario di destinazione.
2. La cauzione può essere riferita anche al valore medio mensile dei tabacchi lavorati
trasportati. In tal caso l'importo della cauzione non può essere inferiore al 10% del valore delle
spedizioni effettuate da ciascun deposito fiscale mittente; spedizioni di tabacchi lavorati
eccedenti il valore della cauzione potranno essere effettuate solo previa integrazione della
cauzione stessa.
3. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e
deve essere fornita dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore
o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e
successive modificazioni. Qualora la garanzia venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, la relativa documentazione deve essere depositata presso la Direzione
generale dei Monopoli di Stato.
Il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre 2002».
7. Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel
corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto
previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti
disposizioni:
a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il
trasporto;
b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio
dello Stato;
c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile
stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel
territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro
Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo,
l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla
riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo
che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la
prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata
effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene
individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione
compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli
interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso (7).
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti
provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.
(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
8. Operatore professionale.
1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia
titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto,
prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di
finanza competente per territorio.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che
riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti,
presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività
economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se,
prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di
finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a
qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento
dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata
dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di
accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della
merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti
indicati nell'articolo 27, comma 1.
9. Rappresentante fiscale.
1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito
fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere,
in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti
previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma
restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del
trasportatore;
b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel
termine stabilito;
c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario
competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la
preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte
indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale
autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7,
comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
10. Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato
membro.
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono
detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di
accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza
delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima
della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve
essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità
vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la
merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e
l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di
esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato,
l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato,
preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.
11. Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati
da privati.
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro,
acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro
in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i
seguenti quantitativi:
a) sigarette, 800 pezzi;
b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
c) sigari, 200 pezzi;
d) tabacco da fumo, 1 kg;
e) bevande spiritose, 10 litri;
f) prodotti intermedi, 20 litri;
g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
h) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si
considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le
disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali
trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il
trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale
bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati
al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori
professionali.
12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa.
1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare
con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione
intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i
tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e
detenzione nel territorio nazionale.
2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono
prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di
oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a
25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo
20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche alle violazioni commesse antecedentemente alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e
terzo comma, del codice penale (8).
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10
marzo 1986, n. 61 , i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti
di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 .
(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 72 (Gazz. Uff. 24 marzo
1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
13. Prodotti muniti di contrassegno fiscale.
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere
muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati
membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari
nazionali.
3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con
l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.
14. Rimborso dell'accisa.
1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della
stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando
sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.
2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il
pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso
dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la
sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei
contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei
controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.
15. Esenzioni.
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei
limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord
Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui
all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi
consentiti (9);
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con
organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla
normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme
nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve
essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con
l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
(9) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
16. Regimi particolari.
1. I territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del
lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono
considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere
perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie
previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la
legge 6 giugno 1939, n. 1320 , e successive modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo
doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni
comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con
un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono
considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e
5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici
tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad
assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10
aprile 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile
1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del
documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di
piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio
ottenuta nell'azienda vitivinicola.
Capo II
Struttura e aliquote delle accise sugli oli minerali
17. Prodotti soggetti ad accisa.
1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:
a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710
00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da
2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione [1] con le aliquote stabilite
dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg [2]:
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per
1000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili [3] [4];
usi industriali: lire 20 al mc [5].
__________
[1] L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16
della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31
dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1°
gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti
centralizzati per usi industriali.
[2] L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli
combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e
fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi; densi 75 per cento, oli da gas 25 per
cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da
gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore
a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non
a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi
quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.
[3] Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si
applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 748 e dal decreto-legge 29
maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal
decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202. Dal 1° gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decretolegge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243.
[4] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL
come combustibili e negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane
e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non
utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non è
soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
[5] Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL
come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di
cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera
b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attività
industriali produttive di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed agricole.
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se
sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad
accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99
11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri,
ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39
e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00,
2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto
destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota
d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad
eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o
del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto
denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come
carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa
nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 (10) tonnellate. Entro tale data saranno definiti
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le
caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali
provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n.
334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra
gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. [Il
contingente di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato fino ad un massimo di
500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali] (11). Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di
produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e
autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti
già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. [Possono essere altresì
esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti
pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili
ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e
con l'osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente
autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria (12)] (13).
4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.
5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle
Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci
(NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.
6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le
disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , per le
controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli
adempimenti affidati a tale ufficio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza
fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti
stabiliti nei commi 2 e 3.
(10) Cifra così sostituita dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.
(11) Il quinto, il nono e il decimo periodo sono stati soppressi dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994,
n. 260.
(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Vedi, anche,
il D.M. 17 maggio 1995, n. 322.
(13) Il quinto, il nono e il decimo periodo sono stati soppressi dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994,
n. 260.
18. Fatto generatore dell'accisa.
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa
sorge anche:
a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;
b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per
poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato
fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non
connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta
l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per
operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti
petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in
consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
19. Definizione di stabilimento di produzione.
1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i
prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito»
ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più
stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati,
appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese
diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un
solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli
stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.
3. Non si considera produzione di oli minerali:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli
minerali;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a
condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe
dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori
di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già
pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela
non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
20. Impieghi agevolati.
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative
al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al
presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista,
con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di
accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 .
2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota
ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere
eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella
tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in
affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 .
Capo III
Struttura e aliquote delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche
21. Birra.
1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di
prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.
2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto
contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in
entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.
22. Vino.
1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di
prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.
2. Si intendono per:
a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini
spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per
cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da
fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per
cento in volume, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel
prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e
2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o
legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3
bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al
15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da
fermentazione.
3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai
suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di
prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
2. Si intendono per:
a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non
menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre
bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i
prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per
cento in volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per
cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91,
nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti
all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli
o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di
almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al
13 per cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al
15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da
fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un
privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non
formino oggetto di alcuna attività di vendita.
24. Prodotti intermedi.
1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro
di prodotto finito (14).
2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206,
non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio»
qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo
alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da
fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e
che non deriva interamente da fermentazione.
(14) L'aliquota è stata aumentata a lire 84.000 dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, a
lire 87.000 dall'art. 1, D.P.C.M. 20 dicembre 1994 e a lire 96.000, a decorrere dal 1° gennaio
1996, dall'art. 2, comma 151, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
25. Alcole etilico.
1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.166.000 per ettolitro anidro alla
temperatura di 20° Celsius (15).
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in
volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un
prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume
e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti
della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del
siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è
ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro (16).
4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e
sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto
tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il
medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 , sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente
all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella
fattura relativa alla cessione.
(15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 224, L. 28 dicembre 1995, n. 549. L'aliquota è
stata aumentata a lire 1.249.600, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'art. 2, comma 151, L.
23 dicembre 1996, n. 662.
(16) Vedi, ora, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
26. Esenzioni.
1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati
nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva
65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non
contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di
bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in
volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non
sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole
puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini
scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del
presente decreto.
2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta
pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli
stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise
pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al consumo
umano.
3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC
2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla
temperatura di 20° Celsius.
Capo IV
Struttura e aliquote delle accise sui tabacchi lavorati
27. Prodotti soggetti ad accisa.
1. Sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e i sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. ... (17).
3. ... (18).
4. [Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal
Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di
vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo, da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non
inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli
di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Il predetto comitato
esercita, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105 , quelle previste
dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , e dell'articolo 3, D.P.R. 27 marzo
1992, n. 287 (19)] (20).
4-bis. [I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri
di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti
all'Amministrazione centrale di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 . Il
direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio
di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto.
Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
è corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7, L. 10
agosto 1988, n. 357 (21)] (22).
5. [Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituita la direzione
centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un dirigente
generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente
superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748 , come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 , e un
posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo
decreto legislativo n. 105 del 1990 ] (23).
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio
o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità
dell'esposizione della targa regolamentare.
7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: «dispone» è sostituita dalle seguenti: «può disporre»;
b) nel secondo periodo le parole: «è raddoppiata» sono sostituite dalle seguenti: «può
essere raddoppiata».
(17) Modifica l'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 76.
(18) Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L. 13 luglio 1965, n. 825.
(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(20) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 247.
(22) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(23) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
28. Aliquote.
1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
come segue (24):
a) sigarette 58,5 per cento (25);
b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento (26);
c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento] (27);
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le
sigarette ed altro
tabacco da fumo 56 per cento
(28);
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso
dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei
prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore.
2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76,
non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale
importo minimo è elevato a 64 euro (29).
(24) Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(25) In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 84, e dall'art. 2, comma 152, L. 23
dicembre 1996, n. 662 l'originaria aliquota del 57 per cento è stata elevata prima al 58 per
cento dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50) e poi al 58,5 per
cento dall'art. 1, D.Dirett. 15 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 8 novembre 2004, n. 262). Vedi, anche,
l'art. 21, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(26) L'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha così modificato la lettera b) ed ha abrogato la
lettera c).
(27) L'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha così modificato la lettera b) ed ha abrogato la
lettera c).
(28) L'originale aliquota del 54 per cento è stata elevata al 56 per cento dall'art. 1, D.Dirett.
25 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 255), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 5 luglio
2006 (Gazz. Uff. 10 luglio 2006, n. 158).
(29) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
Capo V
Altre imposizioni indirette
29. Criteri generali.
1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1°
gennaio 1993 e con le seguenti modalità (30):
a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile
con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza
comunitaria;
c) l'immissione al consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori
sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del
soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati
consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile
accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza
fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli
stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a
prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo
cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti
dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento;
per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le
modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene
accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti
soggetti a tassazione.
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15
e 16.
5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza
comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli
alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato
membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il
mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche
all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 2
della legge 7 marzo 1985, n. 76 , in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio
1942, n. 907 , e alla legge 13 luglio 1965, n. 825 , e successive modificazioni. Il diritto erariale
per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è
dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere
modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con
decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del
presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi
trasportati.
(30) Alinea così sostituito prima dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 247 e poi
dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.
29-bis. Contributo di riciclaggio sul polietilene.
[1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene
vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici
utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è
dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello
importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di
provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza
comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro
dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione
dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un
premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene (31).
5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle
imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal
pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio
al quadruplo del contributo dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di
plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni,
sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994] (32).
(31) Comma così modificato dall'art. 3, comma 41, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(32) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 e poi abrogato
dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
30. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio.
1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo
17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per
tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla
combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire
60.000 per tonnellata.
3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con
l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il
mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per
l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.
4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i
carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella
produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche,
comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei
consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo
di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli
usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad
imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima
distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione
alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso
di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo
stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli
oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non
sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi
(codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli
sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono
assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati,
messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella
fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come
combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali
impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di
alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con
8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi,
liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5
per cento in volume.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
31. Mutua assistenza per recupero crediti.
1. ... (33).
(33) Sostituisce il primo comma dell'art. 346-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
32. Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e
sanzioni.
1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività
di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a
fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.
2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono,
a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve
essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle
singole partite di prodotti.
3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato,
per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la
pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.
4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario
coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.
5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di
controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo
24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, i funzionari doganali possono
svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20-bis del medesimo decreto.
7. ... (34).
(34) Modifica gli artt. 10 e 13, L. 22 dicembre 1960, n. 1612.
33. Disposizioni transitorie.
1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono
prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito
fiscale.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per
la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale
devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i
successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.
3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi
agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.
4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze
previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le
disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal
fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con
riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole
partite di prodotti.
5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29,
gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono
essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al
consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali
prodotti.
6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre
ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze
dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo
fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di
produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una fidejussione bancaria
o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero
complessivamente sostituito.
7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in
miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale
previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi
sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo
massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere
relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla
legge 10 luglio 1991, n. 201 (35).
(35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
34. Adeguamenti alla normativa comunitaria.
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di
accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto,
anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari
sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia
per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
35. Soppressione di imposte.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti
imposte:
a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita
con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di
fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio
ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta
sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato
con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 20 agosto 1924;
c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi,
istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417 , e successive modificazioni;
d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina,
istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417 , e successive modificazioni;
e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e
sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;
f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao,
istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206 ;
g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al D.Lgt. 13 maggio
1917, n. 736 , e successive modificazioni;
h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite,
rispettivamente, con il D.L. 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1971, n. 376, e con il D.P.R. 1° ottobre 1971, n. 1198 , e successive modificazioni;
i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo
4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53.
2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4, D.L. 6 ottobre
1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive
modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.
3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore
a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si
applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della
allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio.
4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e
cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o
esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati
direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto
corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per
i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna
categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono
usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1993
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con
riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di
prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini
della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di
tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi
superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti
all'accertamento e al pagamento dell'imposta (36).
5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344 , contenente disposizioni sulla disciplina del
movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393 , gli articoli 23, 24 e 25
del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le
disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze
previste all'articolo 3 del D.L. 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre
1971, n. 1198 e sono abrogate le disposizioni del R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 , convertito
dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed
essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori (37).
6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas
detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori
all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che
abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per
territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di
accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta
assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura
di acquisto effettuato nell'anno 1992 (38).
7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in
semi oleosi, detenute alla data del 1° gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate
negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella
misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi
greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata
documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio.
8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al
31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è
effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.
(36) Vedi, anche, il D.M. 2 febbraio 1994 e l'art. 12, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(38) Vedi, anche, l'art. 12, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
TITOLO II
Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Capo I
Armonizzazione delle aliquote
36. Modificazione di talune aliquote.
1. ... (39).
2. ... (40).
2-bis. ... (41).
3. ... (42).
4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento (43):
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla
aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex
22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in
volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati
con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per
cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le
morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed
equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e
relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o
non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata
accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e
successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o
in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole,
mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e
laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali
in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna,
quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato
biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico,
piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti,
quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988;
bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai
collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli
di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e
successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma
professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni
sportive dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono soggette all'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-
bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex
72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono
consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 .
7. ... (44).
8. ... (45).
9. ... (46).
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di
automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21,
23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , entro il 31
dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello
stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni
dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri
enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, che siano fatturate e
registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 , entro il 31 dicembre
1993.
11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo
31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , non si applica alle operazioni
dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri
enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, che siano fatturate e
registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 , entro il 31 dicembre
1993 (47).
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle
opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici
verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia,
è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni
rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento
commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla
prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione,
ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso
non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui
corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista
dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , e successive proroghe, né
compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e
successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione
prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del
materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare
da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96 , di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di
applicazione del presente comma (48).
12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da
contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche
e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e
istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli
articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 , entro il 31 dicembre 1993 (49).
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263,
relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge
19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31
dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento
commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della
presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro.
14. ... (50).
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista
dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.
16. ... (51).
17. ... (52).
18. ... (53).
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in
lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20
miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si
considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di
attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a
rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni (54).
19-ter. ... (55).
(39) Sostituisce il n. 36 della tab. A, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(40) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427,
modifica i nn. 22, 23, 24, 25, 27, 34, 37, 38, 40, 41, e 41-bis della Tab. A, parte seconda
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Esso aggiunge il n.
41-ter alla Tab. A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(42) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427,
modifica numerosi numeri della Tab. A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(43) L'originaria aliquota del 12% è stata aumentata prima al 13% dall'art. 4, D.L. 30
dicembre 1993, n. 557 e poi al 16% dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. L'aliquota del
16% ha cessato di avere applicazione in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 29 settembre
1997, n. 328.
(44) Modifica il quarto comma dell'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(45) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427,
modifica l'art. 74, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(46) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427,
modifica gli artt. 10 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(50) Modifica l'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(51) Abroga l'art. 5, comma 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.
(52) Modifica l'art. 74, comma 1, lett. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(53) Modifica l'art. 9, comma 1, n. 9, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(54) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Esso aggiunge un
periodo al comma 12-bis dell'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.
Capo II
Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore
aggiunto
37. Operazioni intracomunitarie.
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri
della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle
operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
38. Acquisti intracomunitari.
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti,
associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel
territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo
d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) [la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e
simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte
materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo
d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto] (56);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo
d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso
di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di
beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella
lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro
Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di
lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg,
e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al
trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività
commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli
aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice
condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il
termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore,
ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi
dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento
o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del
Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18
del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono
successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato
membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della
Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea
in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati
ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa,
effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta
è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello
stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se
l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40,
comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16
milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare
complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di
energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (57);
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero
disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero
nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio
successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti;
la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno
in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato
membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi
d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati,
designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari
senza rappresentanza.
(56) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(57) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294.
39. Effettuazione dell'acquisto intracomunitario.
1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel
territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con
mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.
Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si
considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno
dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili,
l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito
dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al
terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50,
comma 5 (58).
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è
pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.
(58) Gli ultimi due periodi del comma sono stati aggiunti dalla legge di conversione 29 ottobre
1993, n. 427.
40. Territorialità delle operazioni intracomunitarie.
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10
del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di
altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando
l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato
assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque
effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati
in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto
d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti
intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato
membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non
hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38,
comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni
ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal
territorio di tale ultimo Stato (59).
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o
assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello
Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e
sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera
per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro
che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie,
eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti
o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o
trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette
prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate
se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni
sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato (60).
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di
intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa
esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il
committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , si
considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato
membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative
prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello
Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi
eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni
con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite
singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite
condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta
eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione
di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica (61).
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle
relative alle prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 , relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese
a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di
intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si
considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in
altro Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario,
quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a
soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro (62).
(59) Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(60) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(61) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294.
(62) Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
41. Cessioni intracomunitarie non imponibili.
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato
membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari
soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono
essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a
lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si
applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati
dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro,
non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli
articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli
soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato
membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si
applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare
ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle
cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non
supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo
stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre
1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se
esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso (63);
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro
Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del
fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) [la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro
Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni
prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o
beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto]
(64);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4,
trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto,
anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non
è soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a
cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un
titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di
altro Stato membro nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (65).
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato
membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate
nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione
temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le
prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili
ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.
(63) Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(64) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(65) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294 e poi così modificato - con
l'aggiunta delle parole da «nonché» alla fine del comma - dall'art. 37, comma 16, D.L. 4 luglio
2006, n. 223, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore dello
stesso decreto-legge, ai sensi di quanto disposto dal comma 17 del medesimo art. 37.
42. Acquisti non imponibili o esenti.
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la
cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni,
ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto (66).
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle
disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applica la disposizione
di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
(66) Comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 41, L. 21 novembre 2000, n. 342 ed
infine così modificato dal comma 2 dell'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
43. Base imponibile ed aliquota.
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per i beni soggetti ad accisa concorre a
formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in
dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta
dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 .
44. Soggetti passivi.
1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta
dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di
servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente
decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con
l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese
da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio
dello Stato (67).
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non
residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli
effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 . Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o
comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette
all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da
soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione
dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto,
identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma, del medesimo decreto (68).
(67) Lettera così modificata prima dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e poi dall'art. 2,
D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto 2002, n. 203) entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(68) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto
2002, n. 203) entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
45. Detrazione.
1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per
gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.
46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.
1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal
cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri
elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta
estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi
acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo
40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se
trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente,
in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla
relativa norma (69).
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a
norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,
con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non
imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura
deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di
appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro,
dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni,
spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento
dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di
identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la
designazione dello stesso quale debitore dell'imposta (70).
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o
per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato
membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da
tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura
devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è
effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla
cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e
3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8,
che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al
comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere
fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura
originaria (71).
(69) Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(70) Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(71) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Una ulteriore
modificazione è stata disposta dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie.
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b),
e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma
del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione, con
l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui
all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono
essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di
cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento
ovvero al mese di emissione (72).
2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 , possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo
articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro
progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972 ,
entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di
emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono
essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione (73).
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di
trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto
passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
(72) Comma modificato prima dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e poi così sostituito
dall'art. 16, D.L. 29 aprile 1994, n. 260. Una ulteriore modificazione è stata disposta dall'art. 1,
L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(73) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'imposta relativa agli
acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite
nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel
secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le operazioni
intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto
nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto
di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non
si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.
49. Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti
soggetti ad accisa.
1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione
relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli
acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , cumulativamente per
tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei
soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta
sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli
enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo,
dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.
50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione
dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza (74).
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti
e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la
validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato
membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o
ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi
4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio
numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che
per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti
nell'esercizio di imprese, arti e professioni (75).
4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del
suddetto decreto n. 633 del 1972 , che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta.
La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto;
l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice
esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo
38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da
questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera
a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
[L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei
soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai
sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di
perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo] (76). I soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui
al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993 , l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari (77).
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei
beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere
comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata
eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni
stesse.
8. [Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono
essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o
comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in
tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono
effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni
nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad
essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi]
(78).
(74) Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(75) Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(76) Periodo prima sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 e poi
soppresso dall'art. 3, D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10.
(77) Per le sanzioni relative alla mancata presentazione o alla irregolare compilazione degli
elenchi di cui al presente comma, vedi l'art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
(78) Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA.
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo
denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano
destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali
depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle
esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi
IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al
decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in
base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a
custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la
fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai
soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale
delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano
e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve
essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti
nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i)
del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può
essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione
non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che
custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della
Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto
intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività
quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in
relazione alla movimentazione complessiva delle merci (79).
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53 (80), terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro
deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve,
altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli
scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con
decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto
registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere
introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della
Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite
mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli
indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro
Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette
ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni
usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel
deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio
tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2,
all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del
Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque
controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti
di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli
effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal
corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più
cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se
non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni
stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta
è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario,
senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve
provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente
resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici
giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere
annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a
quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A.
assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari
afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non
residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante
fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di
un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi
rappresentati (81).
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o
irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le
prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3 (82).
(79) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(80) Il riferimento all'art. 53, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi ora effettuato
alle norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, in virtù di quanto disposto dall'art.
5 dello stesso decreto.
(81) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto
2002, n. 203) entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(82) Aggiunto dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28. Vedi, anche, in materia di dispositivi
I.V.A., il regolamento approvato con D.M. 20 ottobre 1997, n. 419.
51. Disposizioni relative ai produttori agricoli.
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo
34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi
1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei
prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non
hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione
dell'imposta nel modo normale (83).
(83) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
52. Cessioni a viaggiatori.
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in
un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli
aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ,
ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio,
entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei
viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato
dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non
è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per
l'applicazione del presente articolo.
53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese,
di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di
trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo
stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della
cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro
acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta
che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione
e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le
prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli
effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri
o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi
all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i
competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della
repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che
qualificano come nuovi i mezzi di trasporto (84).
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere
intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione
rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento
dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , la documentazione ai fini dell'adempimento
dell'imposta.
5. ... (85).
(84) Vedi, anche, il comma 378 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(85) Modifica il comma 1 dell'art. 132, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
54. Sanzioni.
1. [Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria
in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le
disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali
da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui
all'articolo 47, comma 3] (86).
2. [Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di
cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato
membro] (87).
3. [Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la
presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura
inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta
dovuta] (88).
4. [Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di
cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in
meno] (89).
5. [Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la
pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni] (90).
6. [In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la
sanzione di cui all'articolo 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 ] (91).
7. [Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la
presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6,
comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (92), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75] (93).
8. [Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi
emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui
al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne
risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono] (94).
9. [Le pene pecuniarie previste all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non si applicano per gli
errori formali commessi fino al 30 giugno 1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente
eseguiti entro la stessa data, purché regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di
importi già pagati (95)] (96).
9-bis. [... (97)] (98).
(86) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(87) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(88) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(89) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(90) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(91) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(92) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(93) Comma abrogato dall'art. 34, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(94) Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
(95) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(96) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
(97) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Esso sostituisce il
comma 4 dell'art. 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.
(98) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione
del comma 8.
55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni
degli altri Stati membri.
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la
Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di
accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , a condizioni di reciprocità.
56. Norme applicabili.
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Capo III
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto connesse al regime
temporaneo degli scambi intracomunitari
57. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le
seguenti modificazioni:
A) ... (99);
B) ... (100);
C) ... (101);
D) ... (102);
E) ... (103);
F) ... (104);
G) ... (105);
H) ... (106);
I) ... (107);
L) ... (108);
M) ... (109);
N) ... (110);
O) ... (111).
2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'art. 58, concorrono a formare
l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate
nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni (112).
(99) Modifica l'art. 7, primo e secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(100) Modifica l'art. 8, primo comma, lettere a) e b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(101) Modifica l'art. 8, primo comma, lettere b) e c) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(102) Aggiunge un comma all'art. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(103) Aggiunge il n. 7-bis al comma primo, dell'art. 9, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(104) Modifica l'art. 29, comma secondo, punto 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(105) Sostituisce l'art. 38-quater, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(106) Modifica l'art. 53, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(107) Sostituisce l'art. 67, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(108) Sopprime la lettera e) nell'art. 68, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(109) Aggiunge un comma all'art. 70, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(110) Modifica l'art. 73-bis, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(111) Modifica l'art. 74, ottavo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(112) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
58. Operazioni non imponibili.
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di beni, anche tramite
commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono
trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei
propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. [Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non
imponibili, anche agli effetti dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a) del
presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o
spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente
soggetto passivo di imposta in altro Stato membro] (113).
(113) Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
59. Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione.
1. Le disposizioni dell'articolo 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 , si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni
di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è
dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2,
lettera b), del presente decreto.
2. ... (114).
(114) Sostituisce il primo periodo all'art. 1, comma 2, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746.
60. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate
successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente
articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono
stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano
alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello
svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni
stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime
del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato
membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i
beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro,
qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma,
lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972 .
4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica
europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione
temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato
membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea
anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di
provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che
comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro
esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il
mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se
l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31
dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo
corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano
l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso
articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli
acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro
successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al
1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sempreché le cessioni siano
non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono
essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni
intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state
registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.
TITOLO III
Adeguamento di altre disposizioni tributarie
Capo I
Modifica della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle
imprese e soppressione della relativa tassa annuale
61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e
per l'attribuzione del numero di partiva IVA.
1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:
... (115).
2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10,
comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro
tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma
dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della
tassa dovuta per l'anno 1994.
(115) Le sostituzioni sono state riportate nel testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641. Per l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 61, vedi l'art. 11, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
Capo II
Altre disposizioni tributarie
62. Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi
d'imposta.
1. ... (116).
2. [I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,
competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la
raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del
predetto articolo 78. La raccolta delle dichiarazioni e le altre operazioni si intendono effettuate
direttamente anche se il Centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i sostituti
d'imposta che hanno stipulato la convenzione prevista dall'articolo 78, comma 13-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, ovvero le imprese cui il Centro di
assistenza affida l'effettuazione delle medesime attività] (117).
3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 , i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono
erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto
magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi,
sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di
corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro.
4. ... (118).
5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui
all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni,
possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto
per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito
di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse
sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il
sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste
dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 , entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener
conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.
6. ... (119).
7. ... (120).
8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle
somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli
stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95
miliardi.
9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 , come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano
anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre
1994.
11. ... (121).
12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna
associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o
per i quali non esistono associazioni di categoria né ordini professionali, il parere di cui
all'articolo 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una
autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale
certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3.
13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino
ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del
predetto decreto-legge n. 384 del 1992 . Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del
presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(122).
14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e
immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo
di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi
indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.
15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti
presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni,
possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare
il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal
caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e
pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il
suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai
coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli
ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di
operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.
17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle
circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993 (123).
18. ... (124).
19. ... (125).
20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e
dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di
presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio (126).
21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio
1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con
decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del
certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 , e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai
membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la
regolamentazione propria di tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in
tempo utile la relativa documentazione.
23. ... (127).
24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 , introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere
presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve
essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il
termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di
versamento dell'imposta.
24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , possono
presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993 (128).
(116) Modifica l'art. 78, D.L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(117) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
(118) Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.
(119) Modifica l'art. 9, quarto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(120) Modifica l'art. 42-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(121) Modifica gli artt. 1 e 4, D.L. 30 settembre 1992, n. 394.
(122) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(123) Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, e al 31
dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.
(124) Modifica gli artt. 4, 5 e 12, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.
(125) Modifica l'art. 62-bis, commi 1 e 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(126) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(127) Aggiunge un periodo al comma 3 e il comma 3-bis all'art. 58, L. 30 dicembre 1991, n.
413.
(128) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
62-bis. Studi di settore.
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni
professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di
consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare
elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995,
possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995 (129) (130).
(129) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Il comma 1
dell'art. 62-bis è stato inoltre, così modificato dall'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi,
anche, i commi 399, 400 e 401 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(130) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1996, vedi l'art. 3, comma 180, L. 28
dicembre 1995, n. 549. Per la ulteriore proroga dello stesso termine al 31 dicembre 1998, vedi
l'art. 3, comma 124, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, inoltre, l'art. 23, D.L. 30 settembre
2003, n. 269.
62-ter. Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo.
1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate
possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o
di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si
applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel
periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma
dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. La disposizione si applica
esclusivamente alle imposte dirette.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al
contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro
sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle
specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo
diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono
essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione
finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 , e successive modificazioni, possono applicarsi anche per
l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta
precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni
al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le
sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 , e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o
compensi nelle scritture contabili.
5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:
a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno
1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla
dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio
di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;
b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi
apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la
dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 , o da
un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 , tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di
accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai
soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da
lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si applicano, nei
riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui
ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo
diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di
chiarimenti.
6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del
comma 9 dell'articolo 9 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
(131).
(131) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
62-quater. Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti
presuntivi.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ... (132);
b) ... (133);
c) ... (134).
2. ... (135).
3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e
corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i
coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (136).
(132) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
(133) Abroga il comma 3 dell'art. 12, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
(134) Sostituisce il comma 4 dell'art. 12, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
(135) Sostituisce il sesto comma dell'art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(136) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
62-quinquies. Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 , e successive modificazioni, è abrogato.
2. ... (137).
3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
(138).
(137) Modifica il primo comma dell'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(138) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
62-sexies. Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle
scritture contabili.
1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter,
nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e
1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e
di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto
ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter
che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o
professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate
hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o
professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o
professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.
2. [La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle
entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle
entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per
l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle entrate, avvalendosi
di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e i
dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti
ai fini dell'accertamento] (139).
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, possono
essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di
esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi
dell'articolo 62-bis del presente decreto (140).
4. ... (141).
(139) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
(140) Vedi, anche, l'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146.
(141) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. L'ultimo comma,
che si omette, modifica l'art. 39, commi 1 e 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
63. Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella
sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.
1. [Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 , si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994] (142).
2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e
2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e
successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero
3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è
stabilita nella misura del 4 per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale
cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni
giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli
previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43 , e dall'articolo 3,
tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182 , e resta fissato al 31 gennaio 1993 il
termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
4. È abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 .
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e
sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti
di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più
necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque
consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi.
Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie
e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro
trenta giorni, provvede (143):
a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti,
secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei
beni di demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla
lettera a);
c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della
lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta
dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti
difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
6. ... (144).
6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , deve essere interpretata nel senso che
l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della
successione (145).
(142) Comma soppresso dall'art. 9, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.
(143) Periodo così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(144) Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(145) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
64. Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri.
1. ... (146).
2. ... (147).
3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di
elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo
secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374 .
(146) Sostituisce il secondo comma dell'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
(147) Modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 34, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di
trascrizione.
1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli
autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20
cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui
motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza
pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione
anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati
provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i
motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.
2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:
1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
c) motocicli:
1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso
di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura
del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base
al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente
alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la
relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto
pagamento dell'imposta.
5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose,
nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio
1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in
grammi/chilometro: CO 2,72 HC×NO+0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva
91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla
legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi
periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro
delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è
dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La
sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione
del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa
annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della
riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di
cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con
gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di
circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data
compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui
alla legge 21 luglio 1984, n. 362 , e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di
pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti
pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa
automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti
veicoli alimentati esclusivamente a benzina (148) (149).
6. [Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17, L. 6 marzo 1976,
n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei
registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o entro il giorno
precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere
modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri
delle finanze e dei trasporti (150)] (151).
7. ... (152).
8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 , approvata con decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è
dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro
della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411 . Per l'anno
1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.
9. ... (153).
10. ... (154).
11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.
12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo,
erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli
interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa
parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi
tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione di importo non superiore a
lire 20 mila (155).
12-bis. [Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della
determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 8 del decretolegge
19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438] (156).
(148) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Vedi, ora, il
D.M. 7 giugno 1994, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e l'art. 3, comma 151, L. 28
dicembre 1995, n. 549.
(149) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 gennaio 1999, n. 10 (Gazz. Uff. 27
gennaio 1999, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(150) Il termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento è stato differito, per
l'anno 2003, al 31 ottobre 2003 dal D.M. 6 giugno 2003 (Gazz. Uff. 16 giugno 2003, n. 137).
(151) Comma abrogato dall'art. 15, L. 8 luglio 2003, n. 172.
(152) Sostituisce il comma 2-ter dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51.
(153) Aggiunge una nota, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'art. 29 della tariffa allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Vedi, ora, il D.M. 20 agosto 1992.
(154) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 41, D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.
(155) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Vedi, ora, il
D.M. 7 giugno 1994, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e l'art. 3, comma 151, L. 28
dicembre 1995, n. 549.
(156) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 e poi abrogato
dall'art. 15, L. 8 luglio 2003, n. 172.
66. Modificazioni di disposizioni agevolative.
1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , sono iscritti in
bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a
norma del predetto articolo.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi,
degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i
termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui
all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , recependo i supporti e le procedure in atto
presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.
3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5,
della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di
un milione di lire. Gli stessi atti, nonché gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di
complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992 ,
non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonché all'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli
2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643 , si assumerà come valore
iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società (157).
4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata
dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3
febbraio 1989, n. 41 , come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n.
221 , i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni
mobili ed immobili, nonché i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati
all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per
ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , e gli
articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della
tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 . Le
disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce
presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti
dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione
ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni
intracomunitarie.
6. ... (158).
6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della
mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello
schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di
bollo e di registro:
a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti,
documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione
degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i
quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta
una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati (159).
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993 (160).
7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 , e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , limitatamente alla parte in cui prevede la
riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il
Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1993 restano validi gli effetti
prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che
abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi
prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di
cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
8. ... (161).
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della
quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , per consentire la copertura delle spese di
amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad
adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1°
gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19
novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in
forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993 (162). Restano salve le attribuzioni delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste
dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli
obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta
d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi (163).
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ... (164).
b) ... (165).
c) ... (166).
10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base
delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513 (167), 2
marzo 1993, n. 47 (168), 28 aprile 1993, n. 131 (169), 30 giugno 1993, n. 213 (170), nonché nel
presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, anche qualora non sia stata
esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere
comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993 (171).
10-ter. ... (172).
11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono
deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di
animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto.
13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applica alla destinazione a finalità estranee
all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei
conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre
organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il
conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre
1992.
14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli
22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a
norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno
dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o
della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
territoriale di appartenenza (173) (174).
15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre
1980, n. 799 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e
successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale,
costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di
centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.
16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni,
entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
17. ... (175).
18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è dovuta dagli
Istituti autonomi case popolari.
19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori
entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 .
20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 , dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'articolo 1 della legge 29
gennaio 1992, n. 58 , subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è
stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione
ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo
dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992 ; per i predetti beni
trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei
coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si intendono comprese le
somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali
degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti,
sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali
operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che,
alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario
l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare
l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di
cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972 . L'energia elettrica fornita agli enti
indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32 , o da essi prodotta con
impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi
esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali,
provinciali e comunali.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 , come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di
prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o
di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può
essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o
dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della
revoca, prestare la prescritta cauzione (176).
(157) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(158) Sostituisce l'art. 9, Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(159) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(160) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(161) Il comma, che si omette, modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427,
sostituisce l'art. 6, D.P.R 29 settembre 1973, n. 601.
(162) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(163) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(164) La lettera a) sostituisce l'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(165) La lettera b), modificata dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, a sua volta
modifica l'art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(166) La lettera c) modifica l'art. 74, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(167) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
(168) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
(169) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
(170) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
(171) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(172) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Esso modifica
l'art. 15, comma 7, e l'art. 17, comma 1, L. 23 marzo 1981, n. 91.
(173) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(174) Vedi, anche, l'art. 3, commi 70, 72 e 73, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(175) Modifica l'art. 12, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(176) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine.
1. ... (177).
2. [La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente,
all'articolo 41, comma 1, lettera b-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto
decreto-legge n. 378 del 1992 , e all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che comunque intervengono nella
cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più
sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della
certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche
nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in
qualunque forma] (178).
3. [I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che comunque intervengono negli altri contratti di cui
alla lettera c-ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano una ritenuta a
titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui
alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto
che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto
nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima] (179).
4. [Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti
che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la
determinazione del corrispettivo] (180).
5. [Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai
contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto] (181).
6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per le
ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Le ritenute operate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al
precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della
predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decretolegge
24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517,
e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n.
1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n.
228 .
8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ,
non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228 .
9. ... (182).
10. ... (183).
11. ... (184).
(177) Sostituisce la lettera c-ter) all'art. 81, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(178) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(179) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(180) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(181) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(182) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 22 novembre 1990, n. 348. Vedi, però, l'art. 11,
R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548.
(183) Modifica l'art. 3, L. 13 agosto 1979, n. 384.
(184) Aggiunge due commi all'art. 9, L. 27 luglio 1978, n. 392.
68. Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.
1. ... (185).
2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le voci
sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come
segue:
a) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo amministrativo:
1) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è sostituita
con quella di «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore
compartimentale»;
2) la funzione «direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o
compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di servizio nelle direzioni regionali o
compartimentali»;
3) dopo la funzione «capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o
compartimentali» è aggiunta quella di «ispettore generale regionale e compartimentale»;
b) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo amministrativo:
1) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è
sostituita con quella di «direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o
compartimentali»;
2) la funzione «ispettore capo» è sostituita con quella di «ispettore capo regionale e
compartimentale»;
c) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo tecnico:
1) la funzione «direttore regionale» è sostituita con quella di «direttore
compartimentale»;
2) la funzione «direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali» è sostituita con
quella di «direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali»;
3) la funzione «ispettore generale regionale» è sostituita con quella di «ispettore
generale centrale e compartimentale»;
d) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo tecnico:
1) la funzione «direttore di divisione nelle direzioni» è sostituita con quella di «direttore
di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali»;
2) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di
«direttore di reparto nelle direzioni compartimentali»;
3) la funzione «ispettore capo regionale» è sostituita con quella di «ispettore capo
centrale e compartimentale».
3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al
comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.
(185) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 7, L. 29 ottobre 1991, n. 358.
69. Disposizioni in materia di contenzioso tributario.
1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista
dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , è differita al 1°
ottobre 1994.
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (186);
b) ... (187);
c) ... (188);
d) ... (189);
e) ... (190).
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (191);
b) ... (192);
c) ... (193);
d) ... (194);
e) ... (195);
f) ... (196);
g) ... (197);
h) ... (198);
i) ... (199);
l) ... (200).
4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15
gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636 , e successive modificazioni e integrazioni ed i termini per la riassunzione
decorrono dalla predetta data di entrata in vigore (201).
5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , come sostituito dall'articolo 3 della legge 18
maggio 1967, n. 388 , relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della
riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , che sono pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione
effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le
relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.
6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi
locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite,
senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal
contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e
con le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , dell'imposta e degli interessi iscritti
a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati (202).
7. ... (203).
8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638 , e nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 639 , come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(186) Sostituisce l'ultimo periodo all'art. 1, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
(187) Modifica l'art. 8, primo comma, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
(188) Modifica l'art. 42, terzo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
(189) Modifica l'art. 49, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
(190) Modifica l'art. 50, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
(191) La lettera a), modificata dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, modifica, a
sua volta, l'art. 12, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(192) La lettera b) modifica l'art. 12, quinto comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(193) La lettera c) modifica l'art. 18, terzo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(194) La lettera d) modifica l'art. 21, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(195) La lettera e) modifica l'art. 72, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(196) La lettera f) abroga l'art. 73, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(197) La lettera g) sostituisce l'art. 74, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(198) La lettera h), modificata dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, a sua volta,
modifica i commi 1 e 2, 4 e 5, dell'art. 75, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(199) La lettera i) modifica i commi 4 e 5 dell'art. 76, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(200) La lettera l) modifica l'art. 80, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(201) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(202) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
(203) Modifica l'art. 20, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.
70. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME
PRESCRITTE
Impiego Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili
per riscaldamento
esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa
dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici [1]
esenzione
[1] Per aviazione privata da diporto e per imbarcazioni private da diporto si intende l'uso di un
aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica
che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non
commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla
prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
Impiego Agevolazione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine
comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni
private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle
acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio
di vie navigabili e porti [1]
esenzione
[1] Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di
un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica
che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non
commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla
prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
Impiego Agevolazione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione
della difesa
11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale
Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: - gasolio -
benzina L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine
agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non
adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano
alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche
mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti,
in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture
ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente
utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (204).
13% aliquota normale; (205)
55% aliquota normale
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone
colpite da alluvione
esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la
coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati
esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e
revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria
30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti
industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di
idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione
30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di
campo per la coltivazione di idrocarburi
esenzione
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purché la
potenza installata non sia inferiore a Kw 1: - metano e gas di
petrolio liquefatti - gasolio - olio combustibile e oli minerali
greggi, naturali In caso di autoproduzione di energia elettrica, le
aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli
minerali greggi sono le seguenti: - gasolio - olio combustibile -
oli minerali greggi, naturali L'agevolazione è accordata: ai
prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella
produzione di energia elettrica, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze; b) agli oli minerali greggi,
naturali, impiegati nella stess area di estrazione per la
produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore
(206); c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per
l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per
l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi
interni.
esenzione 23.800 per 1000 l
28.400 per 1.000 kg 840 per
1.000 l L. 1.000 per 1.000
kg L. 2.500 per 1.000 kg
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza,
compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le
50% aliquota normale
vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da
banchina per il trasporto di persone L'agevolazione è concessa
alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra
l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta,
entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri, per
ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di
100.000 abitanti o meno.
Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e
di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle
finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto
Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le
autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono
concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità
per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. A decorrere dal
1° gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e
14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da
determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito
prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di
valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.
50% aliquota normale
15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di
mare
esenzione
(204) Numero così sostituito prima dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, e poi
dall'art. 2-undecies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564.
(205) Aliquota aumentata al 30% dall'art. 17, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(206) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.
Tabella A-bis (207)
(articolo 50-bis. comma 4, lettera d)
Descrizione dei beni Codice NC
Stagno 8001
Rame 7402
7403
7405
7408
Zinco 7901
Nichel 7502
Alluminio 7601
Piombo 7801
Indio ex 8112 91
ex 8112 99
Cereali da 1001 a 1005 1006: unicamente il
risone da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi da 1201 a 1207
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù 0801
Altre frutta a guscio 0802
Olive 0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia) da 1201 a 1207
Caffè non torrefatto 0901 11 00
0901 12 00
Tè 0902
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto 1801
Zucchero greggio 1701 11 1701 12
Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4001 4002
Lana 5101
Prodotti chimici, alla rinfusa capitali 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di
petrolio)
2709 2710 2711 12 2711 13
Argento 7106
Platino (Palladio, Rodio) 7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00
Patate 0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate,
ma non modificate chimicamente
da 1507 a 1515
(207) Tabella aggiunta dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.