Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

ART.1 DEFINIZIONI
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio pu˜ confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli Enti locali, nonche' di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova istallazione", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una localita', la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il grado giorno (GG). C

ART.2 INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA E DEI GRADI
1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.

4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similiari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.

Art. 4. Valori massimi della temperatura ambiente.
1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.

2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorita' comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature piu' elevate di detti valori.

4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite; b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

5. Ferme restando le deroghe gia' concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorita' comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.

Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
1. Gli impianti termici di nuova installazione nonche' quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a: -- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche della zona, -- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, -- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto, un "rendimento globale medio stagionale", definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore: eta g = (65 + 3 log P n)% dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto termico e' definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed e' calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: -- rendimento di produzione, -- rendimento di regolazione, -- rendimento di distribuzione, rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.

3. Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il "rendimento di produzione medio stagionale" definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore: eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.

4. Il "rendimento di produzione medio stagionale" deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.

5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilita' di spazio nella centrale termica.

6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.

7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi, + 5 gradi centigradi di tolleranza.

8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.

9. Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi: -- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unitˆ immobiliari, -- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, -- ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi: mera sostituzione di generatori di calore individuali, singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, e' prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso i generatori di calore ti tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.

11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.

12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e' prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, e' prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto. 14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15. Per gli edifici di proprieta' pubbica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.

16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate  determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell'impatto ambientale.

17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.

18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilitˆ al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.6

Art .6. Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda devono avere un "rendimento termico utile" ed i generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente decreto.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti: a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi; b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas; c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).

Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.

2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della tempertura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a 2 gradi centigradi.

3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.

4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo pu˜ essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unita' immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni e' opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione, ed e' prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.

8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.

9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu' generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo e' convenzionalmente fissato; a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del presente decreto; b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che cio' determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.

2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della localita'. L'unita' di misura utilizzata e' il kJ/m3 GG.

3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, -- dell'energia solare fornita all'edificio, degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidita', -- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 e' ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidita', -- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformita' di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.

7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta formula non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 gradi centigradi, calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1); 0.34 = costante, dimensionata in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densita'; I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media e' estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in gradi centigradi; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1), della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unita' di volume riscaldato; a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ m3 GG (dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5, comma 1.

8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e' convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.

9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto); o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n e' convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.

10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovra' essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.

11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potra' essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita a pieno regime.

3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o pi sezioni.

4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili; e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili; f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi: a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attivita'; b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricitˆ e calore; c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; d) impianti termici al servizio di uno o pi edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; g) impianti termici per singole unita' immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonch lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente; h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita' competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralita' di utenti, una tabella concernente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo; b) le generalita' e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutezione dell'impianto termico.

Art. 10. Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della polazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma

Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.

2. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.

3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.

4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo indicazioni piu' restrittive delle suddette normative.

5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" prescritto dal comma 9.

6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico appone la firma sul "libretto di centrale" o sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici e' tra l'altro tenuto: -- al rispetto del periodo annuale di esercizio; -- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9. -- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.

8. Nel caso di impianti termici individuali e' fatto obbligo all'occupante l'unita' immobiliare di affidare la manutenzione dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui e' affidata la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilitˆ di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma 9.

9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente regolamento.

10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con periodicita' biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicita' almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.

13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metˆ del periodo di riscaldamento.

14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del focolare, in conformita' a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare: a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E; b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E; c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E; d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E.

15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 e' prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: potenza nominale termini 350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre 1996 I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.

16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 9.

17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovra' contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilita' di detti elementi in conformita' alle leggi vigenti, la periodicita' prevista per le verifiche; un apposito spazio dovra' inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterra' alle relative disposizioni giˆ previste nel presente regolamento.

18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.

19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneitˆ tecnica dei predetti organismi.

20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma autentica e con connessa assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicita' delle dichiarazioni pervenute, devono altres" provvedere per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole unitˆ immobiliari.

Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'art. 5, comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal I agosto 1994.

D.P.R. del 16/01/95, n. 42

Regolamento di attuazione delle Legge 14/06/93, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi a favore delle persone handicappate

Art. 1. Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni
(1). L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilità e di sicurezza di cui alla L. 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, nonché dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268.
(2). Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilità e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, né possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione può avvenire su una sola parte dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
(3). Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicità non deve superare i due centimetri.
(4). L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.

Art. 2. Procedure
(1). I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'uffico al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonché il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potrà in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
(2). La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1.
(3). Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.

Art. 3. Istituzione capitolo nei bilanci comunali.
(1). I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità stabilite dall' art. 3 della L. 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.

Legge 22/04/94, n. 368

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento di programmazione e di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico

Art. 1. Ambito di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.
2. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o di privati.
3. Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato "Ministero".

Art. 2. Beni non statali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione dei beni non statali di cui all'art. 1, comma 2, che necessitano di restauro e di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.

Art. 3. Intervento sostitutivo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il propriario, possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2. La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento del piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 4. Beni statali.
1. Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero.

Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 1968, n. 292.

D.P.R. 447/1991 (Sicurezza impianti)

Con l'entrata in vigore della L. 46/90 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91), il legislatore ha colmato una importante lacuna emergente nel panorama normativo italiano in materia non solo condominiale, ma edilizia in genere.

Vi è innanzitutto da evidenziare che sono soggetti all'applicazione della L. legge (ex art. 1 L. 46/90) i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile (intendendosi per questi - ex art. 1 D.P.R. 447/91 - "le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili")

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica (Ä impianto elettrico) all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche);

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di prevenzione incendi.

Di un certo interesse (ed attualità) è quanto dispone l'art. 7 L. 46/90 per cui, in particolare, gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. Si noti che la data entro cui tutti gli impianti devono essere così adeguati, è stata recentemente differita al 31 dicembre 1998.

I soggetti abilitati all'installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione di tali impianti sono esclusivamente le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 (art. 2).

Di particolare importanza è l'art. 10 L. 46/90, relativo alla responsabilità del committente o del proprietario.

Alla violazione di quanto previsto da tale articolo consegue (ex art. 16), a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal D.P.R. 447/91, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, invece, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. L'art. 10 della legge (che tratta proprio della responsabilità del committente o del proprietario), parrebbe stabilire a carico di queste figure un unico obbligo, ovvero quello di "affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate ...", cioè ad imprese particolarmente qualificate di cui all'art. 2 della medesima legge.

Da ciò deriva una prima conseguenza: nell'ipotesi in cui il proprietario abbia correttamente scelto l'impresa, "eventuali responsabilità ricadranno esclusivamente sul titolare dell'impresa stessa, ove si verifichi un evento del tipo di quello evidenziato, allorquando l'evento sia connesso a comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti del titolare

E poi: visto che la legge parla di "committenti" è ammissibile considerare l'amministratore alla stregua di queste figure?

Ammesso che "per le parti comuni del condominio l'obbligo di adeguamento degli impianti spetta incontestabilmente all'amministratore" ci si può peraltro porre un interessante quesito: se l'assemblea condominiale non autorizza tali interventi o pretenda che vengano eseguiti da una ditta non abilitata, come si deve comportare l'amministratore? La sua responsabilità in caso di incidente provocato da un impianto difettoso permane o no?

Premettendo che la giurisprudenza in tema di L. 46/90 è ancora pressoché nulla (che risulti ci sono solo due pronunce inerenti alle spese di adeguamento dell'impianto di ascensore alle norme di sicurezza: Trib. Parma 859/94 e Trib. Bologna 2 maggio 1995, ivi 1996, 87), di un certo rilievo per la soluzione del quesito è quanto dispone il numero 2 del comma 1 dell'art. 1130 c.c., il quale, fra le attribuzioni dell'amministratore, inserisce specificamente la disciplina dell'uso "delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini"; il numero 4 del medesimo comma, poi, parla di "atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni".

Si noti a tal proposito che la giurisprudenza ha interpretato tali disposizioni nel senso che l'amministratore deve compiere tutti quegli atti che "mirano all'integrità delle cose comuni", potendo agire a tal fine anche "senza autorizzazione dell'assemblea" (per tutte, cfr. Cass. 22 aprile 1974, n. 1154).

Tenuto altresì conto che qui siamo dinanzi ad opere a tutela della incolumità pubblica ed alla salvaguardia della vita della persona umana, ben fa TERZAGO a sottolineare che l'amministratore può "porre in essere le misure ritenute idonee ed imposte dalla legge, senza necessità alcuna di interpellare l'assemblea".

Ma l'amministratore "può" soltanto o "deve" porre in essere quelle misure?

Interessante, al proposito, è la posizione di KOWALSKI per cui nel caso in cui l'assemblea impedisse all'amministratore di assumere le iniziative dirette ad eseguire gli adeguamenti degli impianti, questi "dovrebbe sostituirsi all'assemblea dei condomini nella formazione della volontà per l'esecuzione della prestazione che deriva dalla legge in modo vincolante ed obbligatorio, e, come se si trattasse di atto dovuto, a causa dell'urgenza nell'esecuzione dell'adeguamento degli impianti, comportarsi come il buon padre di famiglia ...", ovvero entro i limiti tipici del mandato (art.1710 c.c.).

Probabilmente l'unica possibilità che ha l'amministratore di non incorrere nelle sanzioni di cui agli artt. 16 della legge e 10 del regolamento in caso di violazione dell'art. 10 della legge medesima (lavori di adeguamento affidate a ditte non abilitate) ed ancor più in quelle relative alle responsabilità penali in caso di incidente causato da impianto difettoso, è quella in cui da verbale assembleare risulti che l'assemblea abbia impedito all'amministratore di eseguire gli interventi previsti dalla legge. È da segnalare, infine, una interessante pronuncia della Pretura penale di L'Aquila (5 ottobre 1992, in Arch. loc. e cond. 1993, n. 3) per cui "sono da ritenere responsabili sia il tecnico installatore che il proprietario dell'immobile locato in caso di decesso del conduttore dovuto all'imperfetto funzionamento dell'impianto termico".

D. L. G. 5297 – 22 – TARSU

49. (Istituzione della tariffa). 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1999.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamento tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Direttive applicazione Decr. Leg. 626/94

Art. unico. (Individuazione datore di lavoro nei condomini). Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'art. 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro tempore

(Campo di applicazione) . 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell`ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica (1).

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla L. 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (2).

4 ter. Nell`ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall`art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo (2).

ASCENSORE Circolare 04/04/97 - 157296

Art. un. Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 392/1989, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, sono compresi gli elevatori per sole cose, con le esclusioni di cui all'art. 1, comma 5, mentre talune tipologie di piattaforme elevatrici, ad esempio per disabili, non ne sono univocamente escluse non essendo immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore.

La materia, già trattata dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per sole cose ed anche dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per le piattaforme elevatrici per disabili viene ora ad essere inserita - per taluni aspetti - anche nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 392/1989.

Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme di sicurezza di impiego valevoli per gli impianti di ascensore, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A. Montacarichi.

Ai fini della presente circolare per "montacarichi" si intendono gli elevatori per sole cose con le caratteristiche seguenti:

aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina, o piattaforma o altro contenitore per il carico), non accessibile alle persone;

che servono piani definiti;

aventi corsa maggiore o eguale a 2 m.;

traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslanti lungo un percorso perfettamente definito nello spazio (per esempio i montacarichi a pantografo);

aventi portata non inferiore a 25 kg. oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg.;

installati stabilmente.

1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono installati e messi in servizio in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Le licenze di impianto o di esercizio di cui ai successivi punti 4 e 5, rilasciate dai sindaci, non sono condizionate all'esame tecnico favorevole.

Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono soggetti a verifiche periodiche da effettuarsi, su incarico del proprietario dello stabile ove è installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di un organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, oppure già autorizzato in via provvisoria per le certificazioni di cui al punto 16 dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258.

2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 1415/1942, agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767/1951, e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/1963.

3. La licenza di impianto si intende automaticamente rilasciata previa comunicazione al sindaco, da parte del proprietario dello stabile ove deve essere installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:

indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;

portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;

ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l'installazione del montacarichi.

Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola e lo comunicano al proprietario.

4. La licenza di esercizio si intende automaticamente rilasciata, dopo la marcatura CE del montacarichi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, previa comunicazione al sindaco da parte del proprietario dello stabile o della costruzione ove è installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:

indirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi;

portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;

dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 1415/1942, cui il proprietario ha affidato la manutenzione del montacarichi;

accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un organismo italiano di certificazione di cui al primo comma del precedente punto 1.5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni due anni, mediante effettuazione della verifica periodica con esito positivo da parte dell'Organismo italiano di certificazione, designato dal proprietario.

L'Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al proprietario il verbale di verifica periodica e ad inoltrare al sindaco i verbali di verifica periodica con esito negativo.

In caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le misure del caso, ivi compreso il fermo dell'impianto fino alla rimozione delle cause che lo hanno determinato.

Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio del montacarichi sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e che si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato dall'Organismo di certificazione incaricato dell'ispezione.

Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le ispezioni periodiche del montacarichi.

L'esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in apposito libretto o fascicolo nel quale è contenuta anche copia della dichiarazione di conformità del montacarichi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 e copia delle comunicazioni del proprietario, o di chi per esso, al sindaco per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio, nonché copia delle comunicazioni del sindaco al proprietario relative al numero di matricola assegnato al montacarichi ed all'avvenuta ricezione della comunicazione per il rilascio automatico della licenza di esercizio.

In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono riportate le seguenti indicazioni:

a) organismi di certificazione incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi;

c) comune e numero di matricola assegnato;

d) portata complessiva in chilogrammi.

6. Per "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 si intendono, in particolare, quei lavori che comportino anche uno solo dei seguenti casi:

cambiamento della velocità del montacarichi;

cambiamento della portata del montacarichi;

cambiamento della corsa del montacarichi;

cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.);

sostituzione di parte essenziale del montacarichi; variazione dell'altezza del piano di carico.

In caso di "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, il proprietario, o chi per esso, invia al sindaco la medesima documentazione prevista per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio informandone l'organismo tecnico già competente all'effettuazione delle verifiche periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in conformità al precedente punto 6.

7. I "componenti di sicurezza" dei montacarichi, soggetti a dichiarazione di conformità da parte del costruttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono:

i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano;

il dispositivo contro eccesso di velocità;

la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);

i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;

il paracadute;

gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato.

8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si intendono legittimamente immessi sul mercato e messi in servizio se:

a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non era previsto il rilascio della licenza di impianto e di esercizio, oppure;

b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base alla normativa previgente, oppure;

c) l'interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra prevista per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio e ne dà comunicazione, qualora esso sia stato già interpellato, all'Organismo tecnico già competente per l'esame del progetto e per il collaudo.

I montacarichi non installati prima del 21 settembre 1996, per i quali però è stata presentata domanda per la licenza di impianto ai sensi della legge n. 1415/42, e per i quali l'ISPEL o l'Ispettorato del lavoro non hanno ancora dato parere favorevole, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco le comunicazioni sopra previste per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio.

B. Piattaforme elevatrici per disabili.

Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole cose si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore a 2 metri.

¶ASCENSORE – Circolare 29/05/97 - 157404

Art. un. La direttiva 95/16/CEE del 29 giugno 1995, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, inserita nella legge comunitaria 1995, prevede che gli Stati membri dell'Unione europea adottino le relative disposizioni prima dell'1 gennaio 1997 con loro applicazione a decorrere dall'1 luglio 1997.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva, appare opportuno che gli operatori economici, qualora desiderino sottoporre volontariamente i propri prodotti al regime di certificazione, possano disporre in tempo utile dei relativi servizi in sede nazionale.

Gli organismi interessati al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva CEE 95/16 potranno, quindi, essere autorizzati in via provvisoria, inoltrando le richieste secondo le modalità di seguito indicate.

A) L'istanza è indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e contenere la esplicita indicazione dell'allegato alla direttiva per il quale si chiede autorizzazione.

Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti, in originale bollato:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco dei macchinari e delle attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio, per l'effettuazione delle prove necessarie per gli ascensori e per i loro componenti ed, in particolare, per i componenti di sicurezza;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari a quelle di cui al precedente punto 3), nonché copia dell'atto di convenzione stipulato;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire 3 miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000. In detta sezione dovranno essere elencati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa o specifica tecnica seguita, attrezzature impiegate, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

8) procedure, mezzi e personale adibiti alla certificazione dei sistemi di qualità aziendali ed alla loro sorveglianza di cui agli allegati VII, IX, XII, XIII, XIV della direttiva 95/16/CEE. L'eventuale accreditamento da parte di un organismo riconosciuto costituirà utile elemento di valutazione;

9) planimetria, in scala 1:50, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Qualora si renda necessario, per esami o prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria o da quelle indicate al precedente punto 4), l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

B) Sono autorizzati, su richiesta, in via provvisoria alle certificazioni di cui agli allegati V, VI, X della direttiva 95/16/CEE, gli organismi di certificazione nazionali già in possesso di autorizzazione ministeriale all'effettuazione di entrambe le seguenti certificazioni:

componenti di cui all'allegato II della direttiva 84/529/CEE;

macchine di cui al punto 16 dell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE.

C) Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a ciò di volta in volta autorizzati, può procedere al controllo periodico dell'esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.