ART. 1

(Finalità)


1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini della salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo sostenibile nonché del miglioramento della vivibilità dell’ambiente urbano e della qualità della vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze e delle risorse ordinarie allo scopo finalizzate, perseguono i seguenti obiettivi:

a) promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica;

b) promuovere lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e del concorso di progettazione, per la progettazione degli interventi;

c) favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura;

d) sostenere l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

e) riconoscere il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea;

f) promuovere la continuità del processo progettuale;

g) promuovere l'alta formazione e la ricerca;

h) tutelare e valorizzare gli archivi di architettura contemporanea.

3. Le Regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell’ambito dei principi desumibili dalla presente legge.


ART. 2

(Ambito di applicazione della legge)


1. Sono compresi nell’ambito di applicazione della presente legge i progetti di trasformazione del territorio e, in particolare, ogni atto che riguarda l’inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture.



ART. 3

(Promozione dei concorsi di architettura)


1.Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio delle sue funzioni in materia di politiche giovanili, favoriscono la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura per le opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale, mediante la previsione nei relativi bandi di premi speciali ad essi riservati.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono ai concorsi di architettura.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere, su richiesta delle Amministrazioni competenti, all’ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico o paesaggistico-ambientale.

4. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 4

(Riconoscimento del particolare valore artistico per le opere di architettura contemporanea)


1. Il riconoscimento del particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, secondo comma, ultimo periodo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è comunicato all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera, nonché al Comune nel cui territorio l’opera è ubicata.

2. Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali il riconoscimento è trascritto senza oneri nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

3. Le opere per le quali sia intervenuto il riconoscimento del particolare valore artistico possono accedere ai contributi di cui agli articoli 35 e 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, nei limiti delle risorse disponibili.

4. Le modificazioni dell’opera oggetto del riconoscimento di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicate al Ministero per la verifica della permanenza del particolare valore artistico. In caso di omessa comunicazione o di esito negativo della verifica, il riconoscimento è revocato.

5. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi già erogati.

6. All’articolo 11, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la lettera e) è abrogata.


ART. 5

(Premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura)


1. Possono essere conferiti dallo Stato riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti ed opere di rilevante interesse architettonico o urbanistico, ovvero opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi dell’articolo 4.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, è istituita una commissione composta da personalità della cultura e da esperti nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento.

3. La partecipazione alla commissione non comporta alcun compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede nell’ambito delle risorse strumentali ed umane del Ministero per i beni e le attività culturali.



ART. 6

(Conoscenza e promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico)


1. Il Ministero per i beni e le attività culturali cura la predisposizione, l’aggiornamento e la divulgazione degli elenchi delle opere riconosciute ai sensi dell’articolo 4 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all’articolo 5.

2. Le opere di cui al comma 1 riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore, nonché del riconoscimento di particolare valore artistico.

3. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


ART. 7

(Promozione dell’alta formazione e della ricerca)


1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con le singole istituzioni universitarie e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l’alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con le Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.

3. Alle intese di cui ai commi 1 e 2, partecipa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi al risparmio energetico e allo sviluppo dell’architettura ambientalmente sostenibile.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.


ART. 8

(Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)


1. Il Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, con riferimento al settore dell’architettura, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, d’intesa con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali, nonché, d’intesa con le Regioni e in collaborazione con le università e gli enti locali, la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea.



ART. 9

(Piano per la qualità architettonica )


1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce e aggiorna il Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche statali.

2. Il Piano di cui al comma 1, redatto con previsione triennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge ed indica, in particolare, per ciascun anno, i settori e gli interventi prioritari. Le indicazioni del Piano di cui al comma 1 sono recepite dalle singole amministrazioni aggiudicatrici e sono coordinate con il programma triennale redatto ai sensi dell’articolo 128 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

3. Per gli interventi statali, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all’attuazione del Piano di cui al comma 1.

4. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


ART. 10

(Opere d’arte negli edifici pubblici)


1. Le amministrazioni pubbliche destinano all’inserimento di opere d’arte nei nuovi edifici pubblici una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per i lavori di costruzione dei medesimi, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di quelli esistenti, secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a un milione di euro. Non si applica, altresì, alle opere di edilizia penitenziaria e di edilizia residenziale pubblica, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

3. Il progetto definitivo dell’intervento deve prevedere l’inserimento delle opere d’arte ed il relativo costo. In mancanza di tali indicazioni il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.

4. Quando l’opera d’arte da realizzare ha un costo non superiore a 500.000 euro la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal committente, ovvero da un suo rappresentante esperto in materia, da un critico–storico dell’arte e dal progettista. Per importi superiori il committente provvede alla scelta dell’artista con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da un esperto, critico-storico dell’arte, designato dal comune competente per territorio, da un direttore di museo d’arte contemporanea o di Accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dell’esperto designato dal comune competente per territorio, che rilevano in ogni caso ai fini del rispetto del Patto di stabilità, sono a carico dello stesso comune.

5. Nei casi in cui i bandi dei concorsi di architettura prevedano la definizione dell’opera d’arte e la partecipazione dell’artista nell’ambito dell’offerta, non si applica il comma 4.

6. Nelle operazioni di collaudo, il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi siano stati adempiuti.

7. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, il collaudatore ha l’obbligo di comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali l’adempimento o il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Qualora l’amministrazione non provveda all’adempimento degli obblighi di cui alla presente disposizione entro un anno dal completamento dei lavori, il Ministero per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario che vi provvede, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate. L’attività commissariale non dà titolo ad alcun compenso o indennità.

8. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalle regioni.

9. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è abrogata.



ART. 11

(Potestà statutaria delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.