"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi"

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. Soppresso.

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) e' abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.