IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione [1];

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A [2];

Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 [3], e successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 [4], e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 [5], e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 [6];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 [7];

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 [8];

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;


Emana

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.


Articolo 2.

Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate


1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.

2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;

b) sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;

c) sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.


Articolo 3.

Prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite


1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite al livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.

2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

a) materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi;

b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;

c) materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.


Articolo 4.

Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformità delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.

2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.

3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;

b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;

c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.


Articolo 5.

Disposizioni finanziarie


1. Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunità europea e possono essere realizzate solo da autorità statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo. 6.

Clausola di cedevolezza


1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione [9], le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/61/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/61/CE, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Alemanno, Ministro per le politiche agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli