Somministrazione di alimenti e bevande: i chiarimenti sulle nuove regole
Circolare Ministero Sviluppo Economico 12.09.2012 n° 3656/C
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 4744 volte dal 24/09/2012
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV– Promozione della Concorrenza
Divisione VI – Servizi e Professioni
Divisione XVII – Qualità dei prodotti e dei servizi
Divisione XXI – Registro delle imprese
Divisione XXII – Sistema camerale
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5309 – fax +39 06 4821706
e-mail:
dgmercato.segreteria@sviluppoeconomico.gov.itwww.sviluppoeconomico.gov.it
Prot. 0189658 del 12/9/2012
REGIONI
ASSESSORATO AL COMMERCIO
LORO SEDI
PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
ASSESSORATO COMMERCIO
LORO SEDI
CIRCOLARE n. 3656/C
COORDINAMENTO INTERREGIONALEc/o REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60125 ANCONA
ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46
00186 R O M A
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
e, per conoscenza:
UNIONE PROVINCE ITALIANE
PIAZZA CARDELLI, 4
00186 R O M A
UNIONCAMERE
PIAZZA SALLUSTIO, 21
00187 R O M A
2
CONFCOMMERCIO
PIAZZA G.G. BELLI, 2
00153 R O M A
CONFESERCENTI
VIA NAZIONALE, 60
00184 R O M A
ALLEANZA COOPERATIVE
VIA BORGO S. SPIRITO, 78
00193 ROMA
CONFINDUSTRIA
VIALE DELL’ASTRONOMIA, 30
00144 R O M A
CONFAPI
VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52
00186 R O M A
CNA
VIA GUATTANI, 13
00161 R O M A
CONFARTIGIANATO
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 R O M A
CASARTIGIANI
VIA FLAMINIO PONZIO, 2
00153 R O M A
FAX 06/5755036
CLAAI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154
00186 R O M A
FAX 06/6877580
3
OGGETTO:
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno –
esplicativa
Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative eCircolare____________________________________________________________________
Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono state effettuate precise scelte volte a favorire
la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi.
Dopo un biennio dall’entrata in vigore dello stesso è emersa la necessità di apportare alcune
modifiche ed integrazioni al testo, al fine di garantire la prosecuzione di una puntuale applicazione
di quanto disciplinato nella direttiva 2006/123/CE alla luce di quanto emerso in detto periodo
dall’applicazione concreta di tale disciplina.
Dette modificazioni e integrazioni sono state adottate con il decreto legislativo in oggetto, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ed entreranno in vigore il 14
settembre.
Ai fini di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, si illustrano
di seguito le principali modifiche intervenute e si riportano in merito alcune opportune
precisazioni.
1. Requisiti di onorabilità ai fini dell’avvio e dell’accesso all’attività commerciale e di
somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche all’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
ad opera dell’art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto correttivo
1.1 Art. 71, comma 1, lett. f)
1.1.1.
parole “
articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In conseguenza della modifica sono state rese
impeditive dell’esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.
Con la modifica intervenuta al comma 1, lettera f), dell’art. 71, sono state eliminate lenon detentive” in caso di misure di sicurezza, non contenute, peraltro, nel soppresso1.2 Art. 71, comma 2
1.2.1
infrazioni alle norme sui giochi
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi
La formulazione della disposizione, come, modificata, consente di rendere chiaro che le infrazioni
alle norme sui giochi sono ostative solo se punite penalmente. Ciò significa che non possono
considerarsi tali le infrazioni che rientrano negli illeciti amministrativi. Come precisato dal
4
Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, infatti, ai sensi
dell’articolo 110, comma 10, del TULPS, per dette ultime violazioni è prevista l’adozione, da
parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un
periodo da uno a trenta giorni, e, solo in caso di reiterazione della violazione, la revoca della
stessa. Inoltre, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma
9 dell’articolo 110 del TULPS non consente, altresì, l’applicazione della sanzione aggiuntiva
indicata al comma 10 (ovvero sospensione e revoca).
Di conseguenza, fermo restando il presupposto ostativo all’avvio e all’esercizio dell’attività di
vendita e di somministrazione in caso di condanna definitiva per reati concernenti “il gioco
d’azzardo e le scommesse clandestine”, previste dal medesimo comma 2, nel caso di specie
occorre fare riferimento all’illecito penale che rientra nella categoria delle “infrazioni alle norme
sui giochi”, ossia all’art. 723 del codice penale che sanziona (con l’ammenda nella ipotesi base e
con la pena alternativa dell’arresto nelle ipotesi aggravate) “
azzardo
1.3 Art. 71, comma 3
1.3.1
stabilisce che “
ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata
del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”
Il comma 3 dell’articolo 71 è stato completamente riformulato e nella versione vigenteIl divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1 alle lett. b), c), d) e) ed f),. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine decorre dal giornoCon la modifica intervenuta, nell’elencazione delle condizioni ostative ai fini dell’avvio e
dell’esercizio dell’attività di vendita e di somministrazione, è stato inserito anche il riferimento
alle condizioni ostative elencate al comma 2 dell’art. 71.
Nella precedente formulazione della disposizione il solo riferimento ai reati di cui al comma 1
poteva far ritenere la necessità, per il soggetto incorso in una causa ostativa all’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande determinata da un reato contemplato dal
comma 2 dell’articolo 71, dell’ottenimento del provvedimento formale di riabilitazione.
Quanto sopra conseguiva dalla circostanza che le condizioni ostative elencate al comma 1, si
applicavano sia ai soggetti che intendevano avviare un’attività di vendita nel settore alimentare,
che ai soggetti che intendevano avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
mentre le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicavano solo ai soggetti che
intendevano avviare l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e
risultavano aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.
La modifica intervenuta pertanto ha eliminato detta disparità di trattamento non giustificabile tra i
soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione,
stabilendo che il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni sia per i reati
di cui al comma 1 che per quelli di cui al comma 2. Ciò significa che l’istituto della riabilitazione
di cui all’articolo 178 del codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3
dell’articolo 71, sono ammissibili anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
1.3.2
necessario a determinare la cessazione del divieto di esercitare l’attività di vendita e di
somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che il Ministero della Giustizia, con nota 22
maggio 2012, n. 027.002.003-7, ha esplicitato che il termine iniziale dal quale far decorrere il
quinquennio deve essere individuato dal pagamento della pena pecuniaria (o, se convertita per
5
insolvenza, dall’esaurimento della libertà vigilata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione
della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Nel caso, invece, di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile, al quale per effetto
dell’indulto sia stata condonata la sola pena pecuniaria, con nota del 13 giugno 2012, n.
027.002.003-7, il medesimo Ministero ha precisato che la decorrenza del quinquennio va calcolata
dal momento in cui è terminata l’espiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilità
della sentenza di condanna.
Con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 71 relativamente al quinquennio1.4 Art. 71, comma 5
1.4.1
formulazione, dispone che “
morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività
commerciale”.
ammessa la possibilità di indicare un soggetto preposto all’attività in possesso dei requisiti di
onorabilità. Quanto evidenziato è correlato alla modifica normativa che ha aggiunto il comma 6-
bis dell’art.71, con il quale è stata prevista la possibilità, anche per le imprese individuali, di
ricorrere, in alternativa al titolare o al rappresentante legale, ad un’eventuale persona preposta ai
fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
Il comma 5 dell’articolo 71 è stato riformulato. Il comma in questione, nella attualeIn caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2Con la modifica intervenuta, quindi, anche nel caso dell’impresa individuale, è1.4.2
dell’attività di vendita e di somministrazione, l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità
elencati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, a differenza della precedente formulazione che
richiamava solo quelli di cui al comma 1. Ciò significa che, in caso di società, associazioni od
organismi collettivi, tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo del possesso dei requisiti di
onorabilità, dovranno risultare in possesso di quelli elencati in ambedue i commi.
Il comma 5 dell’art. 71, come riformulato, prevede, ai fini dell’avvio e dell’esercizio1.4.3
d.lgs. n. 114, il quale disponeva che
comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente
preposta all’attività commerciale”
ha sostenuto con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2.) che non fosse possibile
nominare un identico preposto per più società.
Va osservato però che l’abrogazione del citato comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 114 nonché le
modifiche intervenute all’articolo 71, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali, sia con riferimento ai requisiti di onorabilità che professionali, non prevedono
espressamente la condizione di specificità della persona preposta all’attività commerciale.
Si ritiene pertanto che il divieto, ricavabile dalla precedente formulazione della norma (art. 5,
comma 6, del d.lgs. n. 114), possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione
all’attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse
responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei
requisiti.
6
L’art. 8, comma 7, del decreto legislativo correttivo ha abrogato il comma 6 dell’art. 5 del“In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al. In conseguenza della formulazione ora abrogata la scrivente2. Requisiti professionali ai fini dell’accesso e dell’ esercizio delle attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche all’art. 71 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
ad opera dell’art. 8, comma 1, lett. e), f) e g) del decreto correttivo.
2.1 Art. 71, comma 6
L’art. 8, comma 1, lett. e) riformula l’alinea del comma 6 dell’art. 71 nei termini seguenti:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di
somministrazione di alimenti e bevande é consentito a chi é in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:” (..)” .
precedente formulazione dell’inciso “
di persone”,
nell’inserimento delle parole “al dettaglio”. La nuova formulazione dell’alinea comporta le Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di unanon è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti
2.1.2
soppressione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di
somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. Al riguardo, si precisa quanto segue.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 “
rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privati”,
come sostituito dall’articolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
7
Tale disciplina correla strettamente la normativa amministrativa concernente l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla normativa di carattere
fiscale: trattasi nello, specifico, delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali
quali individuati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “
Particolare rilievo assume la modifica di cui al punto 2.1.1 precedente, allorchè determina laRegolamento recante semplificazione del procedimento per ilche integra la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287,Testo unico delle imposte dei redditi”,come innovate per effetto del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L’appartenenza a detta specifica
categoria dalla quale consegue, per effetto delle disposizioni del TUIR, l’applicazione di un
favorevole regime fiscale, determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della
disciplina applicabile per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano.
In merito alla disciplina applicabile il decreto n. 235 del 2001 distingue tra le associazioni e i
circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute
dal Ministero dell’interno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed
organizzazioni. All’interno delle predette due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in
possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso.
Con riferimento alle caratteristiche delle predette quattro tipologie di associazione o circolo, il
decreto n. 235 del 2001 stabilisce i casi in cui sussiste l’obbligo del possesso del requisito
professionale previsto, ivi compreso il caso dell’affidamento in gestione dell’attività ad altro
soggetto.
Con riferimento a quanto sopra si precisa che la modifica apportata al comma 6 dell’art. 71,
determina
l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di
alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in
cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché,
infine, nel caso in cui l’attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.
2.1.3
152888, la scrivente ha chiarito che
associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità
infatti, dispone l’obbligatorietà del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano
esercitare l’attività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività
rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
Con riferimento alle attività di cui al punto 2.1.2, si evidenzia che con nota 5.7.2012 n.resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie didi cui al citato art. 71. L’articolo,2.1.4
privati, si richiama l’art
modificazioni dalla legge 4.4.2012, n. 35, che aveva disposto l’abrogazione del secondo comma
dell’articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 il quale stabiliva che
necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il
consumo siano limitati ai soli soci”.
l’abrogazione dell’articolo 159 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale recitava che
“
soci, a termine dell’art. 86 della legge possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di
altra licenza. L’autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli
enti o dei circoli e in tale sua qualità”.
19.6.2012, n. 140352 e del 5.7.2012, n. 152528 aveva sostenuto che ai circoli privati non si
applicano più le norme in materia di pubblica sicurezza di cui ai citati R.R.D.D. n. 773 e n. 635,
nonché le norme riguardanti i criteri di sorvegliabilità di cui all’articolo 4 del D.M. 17 dicembre
8
1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534. Peraltro, neanche l’espresso
richiamo agli artt. 2, comma 2, lettera e) e 3, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 235 all’obbligo del
rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, ne consentiva l’applicabilità, in quanto tale comma è stato
abrogato dal comma 10 dell’articolo 64 e dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 85 del citato d.
lgs. n. 59. Quanto sostenuto dalla scrivente nelle citate risoluzioni, però, fermo restando il venir
meno della formale autorizzazione di polizia, è ora sostanzialmente superato dal disposto di cui
all’art. 2 bis del d.l. 20.6.2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, il quale, con il comma 1 ha reinserito all’art. 86 del TULPS il comma 2 con il seguente
contenuto “
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al
questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
previsti per le attività di cui al primo comma”
2.1.5
all’alimentazione umana”
professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, ivi
compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
fini dell’applicazione della disposizione in discorso, resta valido quanto sostenuto dalla scrivente
con nota 18.8.2011, n. 155938, con la quale ha modificato l’interpretazione assunta
sull’obbligatorietà del possesso del requisito professionale previsto per il settore alimentare con la
precedente nota 30.9.2002, n. 511902, e sostenuto che nessun requisito è richiesto per la
commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali
ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile,
destinazione alternativa all’alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti
dalla legislazione sanitaria
Resta fermo, altresì, quanto ulteriormente precisato nella citata nota n. 155938 ossia che
evidenti ragioni di equità potrà continuare (..) ad essere valutata positivamente per un periodo
transitorio di cinque anni, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 59 del 2010,
l’esperienza svolta presso esercizi commerciali (..) classificati come afferenti al settore alimentare
e per i quali è stato coerentemente richiesto, in base alla precedente interpretazione ministeriale,
lo specifico requisito professionale”.
2.1.6
l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercioratio che a suo tempo aveva giustificato L’art. 8, comma 1, lett. f) del decreto correttivo ha riformulato la lettera b) del comma 6“b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
9
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale”
professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come peraltro era previsto dal d.
lgs. n. 114. Ciò significa che al titolare o rappresentante legale dell’impresa del settore alimentare, Anche con la nuova formulazione della lettera b), del comma 6, dell’articolo 71, del d.lgs.
2.1.9
2010 il comma 6-bis con la seguente formulazione :
caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale
persona preposta all’attività commerciale”
l’utilizzo di un soggetto in qualità di
caso di impresa individuale. Ciò significa che è ammessa, ai fini dell’avvio dell’attività di
vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la
possibilità che il requisito professionale
soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
Al riguardo va altresì precisato che la possibilità di indicare un soggetto preposto, in possesso dei
requisiti professionali, nel caso di società ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per l’attività
di commercio di cui al citato d.lgs. n. 114, in quanto il comma 6 dell’art. 5 non era stato oggetto di
abrogazione da parte del comma 7 dell’art. 71 del d. lgs. n. 59. Per l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, invece, l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 287 ad opera del citato
comma 7, dell’art. 71, aveva prodotto un vuoto normativo che il comma 6 bis ha colmato.
10
L’art. 8, comma 1, lett. g, del decreto correttivo ha aggiunto all’art. 71 del d. lgs. n. 59 del“6-bis. Sia per le imprese individuali che in. Per effetto della modifica diviene ammissibilepreposto in possesso dei requisiti professionali anche inrichiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Modifiche all’art. 64 del d. lgs. 26
marzo 2010, n. 59, ad opera dell’art. 2, comma 2, del decreto correttivo
3.1. Art. 64, comma 1
3.1.1
d. lgs. n. 59 che, nell’attuale versione, dispone quanto segue: “
sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela
ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento
della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le
attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Al riguardo si precisa quanto segue.
In via preliminare si sottolinea che la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) è una
modalità semplificata per l’avvio delle attività commerciali che è stata introdotta dall’articolo 49,
comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, articolo che ha provveduto a riformulare il testo dell’articolo 19 della legge
n. 241 del 1990. La SCIA, pertanto, ha sostituito la “dichiarazione di inizio di attività”, che a sua
volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”.
L’articolo 19 della legge n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la
segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
atti stessi …”.
SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità
di strumenti di programmazione. Negli altri casi l’attività oggetto della segnalazione può essere
iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.
Per effetto della modifica generale in materia di SCIA, rispetto alla quale il decreto legislativo
correttivo in questione si limita ad effettuare una dovuta attività di coordinamento normativo, sono
pertanto soggette alla SCIA: il trasferimento di sede nell’ambito di aree territoriali non soggette a
programmazione e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 64, comma 1); l’avvio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cfr. art. 64,
comma 2); l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli
privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’articolo 64, comma 2, all’applicazione della
disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando,
ovviamente, l’inapplicabilità di tale semplificazione ai soli casi in cui detto regolamento
prevedeva l’autorizzazione invece della DIA, limitatamente però alle attività di somministrazione
di alimenti e bevande nelle aree soggette a programmazione e tutela.
11
L’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto correttivo ha riformulato il comma 1 dell’art. 64 del1. L'apertura o il trasferimento di”.“ogni atto di autorizzazione, licenza,Dal contenuto della disposizione risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della3.1.2
dell’autorizzazione solo nel caso di avvio delle citate attività nelle zone del territorio comunale
che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs. n. 59, siano state assoggettate a
programmazione, e in particolare, resta fermo, quanto precisato dalla scrivente al punto 3.3 della
circolare 6 maggio 2010, n. 3635, ossia la necessità dell’autorizzazione in caso di trasferimento di
un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta
a programmazione, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ad
una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di
trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate. Ove, infatti, l’ente locale abbia individuato le
zone del territorio da sottoporre a tutela, l’avvio dell’attività in tali zone, a prescindere dalla
circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad
autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal
provvedimento di programmazione.
Con riferimento a quanto esplicitato al punto precedente resta ferma la necessità3.1.3
disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D n. 635 del 1940 recante il relativo
regolamento. Al riguardo e con esplicito riferimento alla circostanza che l’attività in questione è
disciplinata anche dall’articolo 86 del citato Testo Unico, si richiama l’attenzione sull’art. 152 del
citato R.D. n. 635, il quale prevede che
86 della legge o dall’articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di
legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle
condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con
l’osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo
comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con
altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, come è noto, è soggetta, oltre che alla“Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’articoloDi conseguenza, anche nei casi in cui ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande, l’autorizzazione è sostituita dall’istituto della SCIA, essendo comunque tale
adempimento legittimante della relativa attività e non implicando di per sé alcuna innovazione
relativamente ai requisiti a tal fine prescritti, restano fermi anche i presupposti richiesti per il
rilascio della licenza di polizia ai fini dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dall’articolo
152 del Regio Decreto n. 635 del 1940, così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Nell’ambito di tale SCIA è quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica
della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico. Ne consegue,
pertanto, che nell’ambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
certificata di inizio di attività, l’Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che
all’accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla
verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico. Con
riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del
TULPS e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa, si precisa che
l’introduzione della SCIA non comporta conseguenze neanche in merito alla obbligatorietà del
rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come
modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, né limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del
controllo dell’attività.
12
4. Segnalazione certificata di inizio di attività
4.1
già specificato relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a quanto
evidenziato di seguito relativamente alle altre singole attività oggetto dell’intervento normativo, si
precisa in termini generali che il decreto correttivo, con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, ha modificato per
questo aspetto le disposizioni di cui agli articoli 64, commi 2 e 9, 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 59.
Le modifiche sono limitate all’introduzione dei necessari aggiornamenti e coordinamenti
normativi conseguenti alle modifiche già intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), già oggetto anche di precedenti chiarimenti e circolari di questa amministrazione.
Successivamente alla definizione del decreto legislativo n. 59, che aveva largamente fatto ricorso
alla dichiarazione di inizio di attività, così come definita dall’articolo 19 della legge 241 del 1990,
il predetto articolo 19 è stato infatti modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 1, n. 14
dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del
decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n.
163, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonché, da ultimo, dall’articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Le modifiche, pertanto, hanno provveduto ad introdurre la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) in luogo della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché in
luogo delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei
requisiti.
In relazione al tema della segnalazione certificata di inizio di attività, in aggiunta a quanto5. Esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
5.1
lgs. n. 114 disponendo che “
vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini
dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
consegue, in via prioritaria, l’
vendita all’ingrosso e al dettaglio
sostituito).
Consegue, altresì, che, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività,
l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le
discipline vigenti per le due tipologie di attività con la conseguenza che risultano applicabili le
disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione. Ciò significa che
caso di esercizio congiunto l’intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste
per l’esercizio del commercio al dettaglio
liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.
13
L’art. 8, comma 2 lett. c) del decreto correttivo sostituisce il comma 2 all’articolo 26, del d.2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di”. Dalla modificaeliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di(disposto dalla precedente formulazione del comma, orain, essendo quelle relative al commercio all’ingrosso6. Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
6.1
59 del 2010. Le modifiche hanno riguardato il comma 1 e il comma 2 del medesimo articolo,
introducendo gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella
formulazione dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con
l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di
inizio attività (DIA).
Le modifiche intervenute all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 hanno, inoltre,
introdotto dopo il comma 5, il comma 5-bis al medesimo articolo, con il quale sono stati chiariti
gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio.
La formulazione del comma 5 dell’articolo 69, esclude per la figura dell’incaricato alle vendite
(occasionale o abituale) la necessità della segnalazione certificata di inizio di attività e richiama
esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilità, l’obbligo di comunicazione dei nominativi
alla Autorità di Pubblica Sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di
quanto previsto per gli Agenti di commercio.
Con il comma 5-bis si specifica ulteriormente che l’attività degli incaricati in questione è da
intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un
reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dell’articolo 25-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro ed è estranea al rapporto di agenzia
fintanto che l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione,
a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 17
agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
L’incaricato alla vendita, pertanto, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a
fronte di una semplice autorizzazione dell’impresa e non in forza di un mandato obbligatorio
assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dell’impresa alcun obbligo
vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività,
dell’esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di
risultati di vendita.
Il decreto correttivo, con l’articolo 7, ha modificato l’articolo 69 del decreto legislativo n.7. Altre attività commerciali ausiliarie e connesse
7.1
materia di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi. L’articolo 9 introduce altresì l’articolo 71-ter, il quale, al fine di implementare le misureattività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti
14
ortoflorofrutticoli, carnei, ittici
125 del 1959).
Responsabile unico del procedimento diviene dunque il Comune nell’ambito del SUAP di
riferimento. Peraltro la norma richiede che il Comune, tramite il SUAP competente tenga
informate le amministrazioni direttamente interessate dei provvedimenti inibitori irrogati per
mancanza sopravvenuta dei requisiti di moralità. Appare particolarmente importante detta
informazione, in quanto tali provvedimenti debbono essere iscritti dall’ufficio del registro delle
imprese competente territorialmente nel REA, secondo i principi di tassatività che regolano detto
repertorio.
Infine il comma 3 del medesimo articolo, in ossequio alle disposizioni della direttiva, elimina ogni
altro requisito d’accesso al di fuori di quello della onorabilità.
, abrogando il comma 2 dell’articolo 3 della legge di settore (n.8. Facchinaggio e movimentazione merci
8.1
ribadendo l’avvenuto passaggio da D.I.A. a S.C.I.A. Le modifiche sono limitate all’introduzione
dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche intervenute nella formulazione
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’introduzione della segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA). Va peraltro rammentato che la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva
già indicato che l’attività di facchinaggio dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo
l’entrata in vigore della norma di modifica dell’articolo 19 della legge 241.
L’articolo 10 del decreto correttivo modifica l’articolo 72, comma 1, del decreto 59,8.2
decreto 59. Si tratta di una mera operazione di
avvenuto nella legge n. 40 del 2007, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, che
all’articolo 10, comma 3, aveva abrogato i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa,
incidendo unicamente su regolamento delegato D.I. 30 giugno 2003, n. 221, senza
provvedere alla abrogazione dei medesimi nella norma di delega (legge 5 marzo 2001, n. 57).
Il comma 1 lett. b) dell’articolo 10, introduce un nuovo comma 1 – bis, all’articolo 72 deldrafting, dovuta al mancato coordinamento9. Attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima,
spedizione
9.1
revisione limitata all’introduzione dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modificherestyling eliminando il settimo comma dell’articolo 73 del Considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 9.1, valgono relativamenteagente e rappresentante di commercio, mediatore
intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Va peraltro rammentato che
anche in questo caso la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva già indicato che l’attività di
mediazione dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo l’entrata in vigore della norma di
modifica dell’articolo 19 della legge 241. Inoltre il D.M. 26 ottobre 2011, di attuazione
dell’articolo 80 del medesimo decreto legislativo 59, ha chiaramente identificato il contenuto della
delega come riferito alla SCIA. Sempre per i mediatori, infine, alla lett. b) dello stesso articolo 11,
si realizza un’operazione di semplice
decreto 59, che ribadiva inutilmente la soppressione delle Commissioni per la tenuta del ruolo, già
disposta dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
9.2
all’assoggettamento a SCIA, confermato dal decreto correttivo agli articoli 12, 13 e 14, comma 1,
15
lett. a), relativamente all’attività di
marittimo e spedizioniere.
9.3
comma 1, alla lettera b), adegua il contenuto dell’articolo 76 del decreto 59/2010 alla situazione Il comma 2, lett. a), dell’articolo 14 del decreto correttivo contiene modifiche ancora più
9.5
e- bis) all’articolo 85 del decreto 59/2010. Con questo comma aggiunto sono abrogati nella legge
1442 del 1941, all’articolo 4 (che individua i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività) i
riferimenti al certificato di buona condotta, non più esistente e soprattutto alla licenza TULPS . Si
ricorderà che proprio la previsione della necessità della licenza in oggetto fu considerata il motivo
per cui la Commissione chiese ed ottenne la condanna dell’Italia per mancato rispetto della
normativa comunitaria in tema di libera prestazione di servizi delle imprese di spedizione. Fu
emanato allora l’articolo 11 del DPR 558 del 1995 che escludeva le imprese comunitarie
dall’iscrizione nell’elenco proprio per tale motivo. Oggi con la soppressione dell’elenco il
problema potrebbe riproporsi e dunque è apparso opportuno provvedere all’eliminazione
16
dell’adempimento che peraltro rappresentava ormai un peso burocratico ingiustificato per questo
tipo di imprese. L’eliminazione del requisito della licenza TULPS comporta anche il venir meno
dell’esibizione della bolletta di pagamento delle tasse di concessioni governative, che ovviamente
non risultano interessate dalla presente modifica, e che seguiranno le ordinarie procedure seguite
per tutte le attività regolamentate.
Pertanto il D.M. 26 ottobre 2011 relativo agli spedizionieri, deve ritenersi di fatto modificato nella
modulistica allegato A), sezione SCIA, con eliminazione delle seguenti fincature:
Per concludere sugli spedizionieri, l’articolo 20, alla lettera d) aggiunge un nuovo comma?
pubblica sicurezza;
che l’impresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi diovvero
?
di pubblica sicurezza.
Comunque gli uffici del registro delle imprese non saranno più chiamati a verificare l’esistenza del
requisito in capo all’impresa, né in sede d’iscrizione, né in sede di verifica dinamica.
che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi10. Acconciatori ed estetisti
10.1
del comma 1, ribadiscono il passaggio da regime DIA a regime SCIA. I medesimi articoli alla
lettera b) del medesimo comma, al fine di allineare queste attività alle altre attività regolamentate,
e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attività ad essi affidate dalla legge,
richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel REA. Essendo le
attività in esame soggette a SCIA, l’iscrizione nel REA è contestuale alla presentazione della
medesima a norma dell’articolo 5 del DPR 160 del 2010 e del DM 10 novembre 2011.
Gli articoli 15 e 16, rispettivamente per le attività di acconciatore ed estetista, alla lettera a)10.2
14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attività di parrucchiere, barbiere e affini) recanti
disposizioni ormai superate dalla normativa successivamente intervenuta (in particolare con la
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive
modifiche ed integrazioni, nonché con alcune disposizioni del D.Lgs. 59/2010) oppure comunque
in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dell’attività in forma ambulante, che permane
ai sensi dell’art. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare
l’attenzione sull’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre
all’autorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla SCIA, l’accertamento della
qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni
provinciali per l’artigianato. Deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le
attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per
territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e
le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici
competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente
all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
17
Il comma 2 dell’articolo 15 provvede all’abrogazione esplicita di alcuni articoli della legge10.3
interviene sulla legge 4 gennaio 1990 n. 1, recante “Disciplina dell’attività di estetista”,
eliminando alcune disposizioni relative a procedimenti di competenza regionale (es. composizione
delle commissioni per gli esami di abilitazione) o a limitazioni nella forma di impresa attraverso
cui è possibile svolgere le attività. Anche in questo caso, quindi, come per gli acconciatori, ne
consegue una razionalizzazione della ripartizione di competenze fra il Comune, competente anche
all’accertamento dei requisiti professionali, e gli organi eventualmente competenti
all’accertamento della eventuale qualificazione artigiana.
Il comma 2 dell’articolo 16, modificando l’art. 78 comma 3 del decreto legislativo 59/201011. Attività di tintolavanderia
11.1
relativamente alla SCIA, con la lettera b), intervenendo sull’ art. 79 del decreto 59/2010,
contribuisce a chiarire la posizione delle imprese di lavanderia cd. “self-service”, tipologia in via
di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-grandi, o caratterizzati dalla
presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) e finora rimasta priva
di disciplina normativa. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi
allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente
previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori
automatici in loco. Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale
appartenente all’impresa. L’assenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non
comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti.
Conseguentemente la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico
dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.
Tuttavia, anche per evitare eventuali elusioni della più stringente disciplina dell’attività di tinto
lavanderia, anche per le imprese di lavanderia self-service restano fermi sia la necessità della
segnalazione certificata di inizio di attività, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle
tintolavanderie, con particolare riferimento ai principi in materia di tutela dei consumatori e
dell’ambiente, alle competenze delle regioni in materia di impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei
locali, degli impianti e delle apparecchiature, alle eventuali sanzioni specificamente applicabili
alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.
L’articolo 17, comma 1, dopo aver apportato con la lett. a) i già citati aggiornamenti12. Altre semplificazioni e, in particolare, soppressioni di ruoli
12.1
altri articoli relativi a ruoli camerali. Il primo articolo è l’80-bis, che sopprime i ruoli dei
e stimatori pubblici
essere oggi considerate deregolamentate e quindi libere. È solo il caso di avvertire che anche per
coloro che risultano iscritti precedentemente all’entrata in vigore della norma, vengono meno tutti
gli obblighi nei confronti del ruolo. Parimenti viene meno l’obbligo di revisione quadriennale
imposto alle Camere di commercio dall’articolo 6 del regolamento tipo.
L’articolo 18 del decreto correttivo aggiunge dopo l’articolo 80 del decreto legislativo 59pesatori, abrogando le relative norme regolatrici. Ne consegue che le attività debbono12.2
III del titolo III del decreto legislativo 171 del 2005, recante la regolamentazione della figura di L’articolo 80-quater provvede alla semplificazione delle norme in materia di periti ed, apportando varie modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e
12.4
quinquies che ridisciplina il procedimento per l’esercizio dei magazzini generali, trasformando il Al primo comma si indica la modalità di presentazione della SCIA che è quella indicata
12.4.2
avviato, in ottemperanza ai principi dettati dalla direttiva e dal DPR 160, con l’unica Segnalazione
trasmessa all’ufficio del registro delle imprese a norma del comma 1. Sarà il SUAP, destinatario
della trasmissione da parte del ricevente ufficio del registro delle imprese, a trasmettere allo
scrivente Ministero, all’indirizzo PEC
di competenza.
Il secondo comma prescrive che il sub procedimento in capo allo scrivente Ministero èimp.mccvnt.div22@pec.sviluppoeconomico.gov.it, la SCIA12.4.3
superata.
Il terzo comma modifica formalmente una disposizione transitoria nella parte ormai12.4.4
1° luglio 1926, n. 2290, eliminando ogni riferimento al procedimento autorizzatorio, indicando
anche le modalità di contatto tra il SUAP e lo scrivente Ministero.
Il quarto comma riscrive l’articolo 1 del regolamento d’attuazione del regio decreto-legge12.4.5
ferme rimanendo le norme del codice di rito.
Il quinto comma stabilisce misure semplificatrici in materia di liberazione della cauzione,12.4.6
coerentemente con le modifiche sin qui effettuate e con il mutato quadro istituzionale e
amministrativo dello Stato.
Il sesto comma riscrive l’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290,12.4.7
norma e nel regolamento del termine autorizzazione col termine SCIA, ed in attuazione della
direttiva elimina ogni requisito fondato sulla forma o sul capitale, mantenendo invece i requisti
morali.
Il settimo comma è norma residuale, che dispone la sostituzione di ogni riferimento nella12.4.8
12.5
una semplificazione e parziale liberalizzazione dell’attività di impianto di un nuovo molino,
trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
Attività molitoria. L’articolo 18 introduce altresì un articolo 80 – sexties che procede ad12.5.1
con le medesime modalità sopra riportate al numero 12.5.1, cui per ragioni di sintesi si rinvia
integralmente.
Il comma 1 prevede il passaggio dal regime autorizzatorio a quello fondato sulla SCIA,12.5.2
Ne consegue che la vidimazione annuale della licenza di cui all’articolo 9 della legge 7 novembre
1949, n. 857 è definitivamente eliminata, tanto per le imprese di nuova costituzione quanto per
quelle già esercitanti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo in commento.
Il comma 2 provvede alla abrogazione della legge e del regolamento attuativo di settore.13. Disposizioni relative ai marchi ed attestati di qualità dei servizi.
13.1
relative ai marchi ed attestati di qualità dei servizi.
20
La direttiva europea 2006/123/CE, ha previsto all’articolo 26 una serie di misure, volontarie e non,
per il miglioramento della qualità dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione europea, hanno il compito di attuare.
In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché le informazioni
sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità
relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizi” stessi. Il
significato dell’espressione è chiarito dal considerando 102, il quale fa esplicito riferimento al
settore alberghiero. Il considerando 102 richiama anche l’importanza di rendere accessibili tali
informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per
valutare la qualità dei servizi ad essi offerti.
Per questi motivi, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto
all’art. 81 uno specifico riferimento ai marchi (ed altri attestati) di qualità dei servizi. L’articolo
prevede che “i soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità
relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai
destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi
e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di
certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n.
765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008”.
Si è ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio l’onere di
informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel
marketing e cioè il sito Internet. Nel contempo, attraverso l’obbligo di informativa al Ministero
dello Sviluppo Economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore
divulgazione dei marchi, che ne evidenzi le differenti caratteristiche.
Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet una
banca dati dei marchi di qualità dei servizi relativamente ai quali è pervenuta la prescritta
comunicazione.
Tuttavia, l’attività condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei
marchi finora comunicati al Ministero, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori, ma più
frequentemente in seguito a richiesta da parte del Ministero stesso, ha evidenziato alcune criticità.
In particolare, l’impostazione prettamente “volontaristica” della norma, tendente a convincere i
soggetti gestori più che a costringerli ad adottare le misure richieste, si è dimostrata talvolta
insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumatore circa le caratteristiche dei
marchi in questione e ad imporre ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet tutte le
informazioni ritenute rilevanti.
Per dare un segnale di cogenza dell’obbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche
sanzioni, con i connessi problemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura
non proporzionata, con l’articolo 19 del decreto correttivo si è ritenuto in questa fase sufficiente
evidenziare che tali omissioni possono essere comunque valutate nell’ambito delle più ampie
prescrizioni in materia di correttezza dei rapporti con i consumatori e fare pertanto riferimento alle
sanzioni già previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella
comunicazione di informazioni non veritiere o nell’omissione di informazioni rilevanti, con
relativa competenza dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
21
L’articolo 19 contiene modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010,14. Effetti delle altre abrogazioni e modifiche a norme vigenti
Infine, l’articolo 20 del decreto correttivo dispone alcune integrazioni e rettifiche all’articolo 85
del decreto n. 59, di cui di seguito si descrivono gli effetti.
14.1
dal citato articolo 85 alla disciplina di cui all’articolo 19 della legge 241 del 1990, ormai del tutto
superate in quanto tale articolo, per la parte interessata, e oggi definitivamente sostituito ad opera
dell’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, da ultimo, dall’articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
La lettera a) del comma 1 provvede alla abrogazione delle modifiche a suo tempo apportate14.2
compiono una mera opera di drafting formale, rispettivamente, per rettificare un errore materiale
nei riferimenti a norme richiamate, e per eliminare l’inutile duplicazione delle disposizioni di
soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli
articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71,
comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2010. Con l’occasione, inoltre, sopprimendo completamente la predetta lettera g), si corregge
l’erronea abrogazione dell’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo che era stato
invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dell’articolo 79 del medesimo
decreto legislativo n. 59 del 2010.
Le lettere b) e c) del comma 1, non hanno particolari effetti sostanziali, in quanto14.3
numero 9.5, relativamente agli spedizionieri. La lettera e), inserisce nell’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 un comma 5-
14.4
bis
Nell’attuare la direttiva si era infatti erroneamente omesso di tener conto dell’articolo 42 della
Direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE,
consentendo la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle
disposizioni recate dalla direttiva servizi.
Tale esigenza è stata confermata dalla direttiva 2009/22/CE, che rappresenta la versione codificata
della direttiva 98/27/CE e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, includendovi, tra l'altro la direttiva
2006/123/CE. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche già apportate e recepite, neppure per
tale direttiva si è proceduto a specifica attuazione.
Il comma in questione rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna
alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una
definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scongiurare l'apertura formale di una
procedura di infrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio
concernente provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori.Per le modifiche apportate dalla lettera d) si rinvia a quanto già evidenziato supra alIl comma 8 procede all’abrogazione delle norme ormai divenute incompatibili.precedente regime autorizzatorio in SCIA, in armonia ai criteri dettati dalla direttiva.
12.4.1
dall’articolo 25, comma 3 del decreto 59, come implementata dall’articolo 5, comma 2 del DPR
160 del 2010. La Segnalazione, quando è contestuale alla Comunicazione unica, è pertanto rivolta
all’ufficio del registro delle imprese che immediatamente la trasmette al SUAP.
19
In materia di magazzini generali, l’articolo 18 aggiunge al decreto 59/2010 l’articolo 80-mediatore “ad hoc”. Ne consegue che ai mediatori per le unità da diporto tornano ad applicarsi,
18
per quanto compatibili, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e viene meno il rinvio a
norme regionali specifiche per la definizione dei requisiti di un’attività da svolgersi
necessariamente secondo modalità di accesso uniformi a livello nazionale.
12.3
esperti
degli esperti a suo tempo approvato con D.M. 29 dicembre 1979. In particolare: vengono eliminati
(comma 1 ) dall’art. 4 e seguenti del regolamento tipo le disposizioni relative alla costituzione e ai
compiti della commissione di cui al citato art. 4, nell’ambito dei vari adempimenti relativi alla
gestione del ruolo, ivi inclusi quelli in materia di sanzioni, di aggiornamento delle categorie del
ruolo, di revisione periodica. Rimane anche (direttamente in capo alla Camera di Commercio) la
possibilità di sottoporre il candidato all’iscrizione ad un colloquio integrativo, avvalendosi a tal
fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso. Inoltre, dagli
elementi riportati dal ruolo per ciascun iscritto, viene eliminato ogni riferimento all’attività (da
intendersi come professione) abitualmente esercitata da quest’ultimo.
Viene altresì soppressa la Commissione centrale. Pertanto i ricorsi gerarchici impropri
previsti dal regolamento saranno esaminati direttamente dalla scrivente Direzione generale.
Sempre con riferimento al ruolo dei periti e degli esperti, la modifica dell’art. 11 del
regolamento tipo, disposta dalla lett. g) del comma 1, riguarda la piena pubblicità del ruolo da
parte di chiunque vi abbia interesse, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito della Camera
stessa: sul sito, quindi, devono essere pubblicati sia l’elenco dei periti e degli esperti, sia gli
estremi delle varie decisioni che ne hanno approvato modifiche, integrazioni ecc. . Vengono
pertanto meno gli obblighi di fornire copia del ruolo stesso ai soggetti pubblici o privati, sia in via
ordinaria, sia dietro specifica richiesta, nonché, ai sensi della lettera l), gli ulteriori obblighi di
pubblicazione cartacea disposti dall’art. 3.
Ulteriori disposizioni espunte dal regolamento-tipo riguardano:
- i requisiti da b) ad e) già previsti dall’art. 5, tra cui quello della residenza nella circoscrizione
della CCIAA cui è diretta la domanda, l’assolvimento dell’obbligo scolastico (con contestuale
necessità di fornire, in caso di titolo di studio estero, la certificazione della corrispondenza con il
titolo italiano). Naturalmente il possesso di titoli di studio, eventualmente integrati da
informazioni (anche rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani all’estero) sarà tra gli
elementi di valutazione che il candidato all’iscrizione potrà fornire alla CCIAA competente ai fini
dell’iscrizione al ruolo, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del regolamento-tipo.
- il limite massimo di tre categorie, affini tra loro, per le quali si può essere iscritti.
In chiusura, il comma 2 dell’articolo 80-quater precisa che la gestione del ruolo avviene
con modalità semplificate, fermo restando il rispetto della legge 241 del 1990, attesa la natura non
costitutiva dello stesso, al fine di ridurre al minimo gli impatti amministrativi sui richiedenti
l’iscrizione e gli iscritti al ruolo.
L’articolo 80-ter sopprime il ruolo dei mediatori delle unità da diporto ed abroga il capospecifica degli spedizionieri, che pur simile a quella degli altri soppressi ruoli, se ne distanzia
profondamente in quanto la legge 1442 del 1941 (istitutiva del regime di regolazione dell’attività),
pone come presupposto per l’esercizio dell’attività (ed allora per l’iscrizione al soppresso elenco)
la preventiva iscrizione al registro ditte (oggi registro delle imprese). In altri termini l’attività di
spedizioniere non può che svolgersi in forma di impresa, quindi la parte soppressa del comma 3
dell’articolo 76 del decreto 59, rappresentava una superfetazione, che in sede di correttivo è stata
ricondotta nell’ambito della disciplina di settore, facendo esclusivo riferimento all’impresa e ai
soggetti che abilitano la stessa. Per gli stessi motivi sopra richiamati, la lettera c) del medesimo
comma 1 sopprime il comma 5 dell’articolo 76 del decreto 59/2010. Inoltre, in totale parallelismo
con gli altri ruoli ed elenchi soppressi, la lettera d) sopprime anche per gli spedizionieri la
Commissione centrale, istituita presso questo Ministero; le relative competenze sono trasferite alla
scrivente Direzione generale.
9.4
significative al testo della norma vigente in materia di spedizionieri, riscrivendo il comma 3
dell’articolo 76 del decreto 59/2010, al fine di eliminare quelle imprecisioni lessicali che avevano
comportato delle difficoltà interpretative in sede di prima applicazione. Si tratta della disposizione
che ha modificato l’articolo 6 della legge 1442 del 1941, la norma cioè che detta i requsiti per
l’accesso all’attività. Le novità principali sono l’utilizzazione del termine “imprese” al posto di
“soggetti”, per le finalità evidenziate al punto 9.3. Inoltre viene specificato che il capitale sociale
posto come riferimento per le società diverse dalla s.p.a. è di 100.000 euro, sottoscritto e versato,
ciò al fine di evitare disparità tra le società diverse dalla s.p.a. che devono colmare la differenza tra
il capitale effettivo e i 100.000 euro con fidejussioni o polizze e la s.p.a. medesima alla quale si
chiede chiaramente che il capitale sia effettivo. L’ultima parte del comma 2, lettera a) rettifica
l’imprecisione lessicale del comma 3 dell’articolo 76 del decreto 59/2010, che parlava di “ditte
individuali” precisando che si tratta di “imprese individuali” ed aggiunge nel novero delle imprese
che possono esercitare l’attività anche le società cooperative che nella revisione della norma
operata dall’articolo 76 più volte citato, erano state ingiustificatamente tralasciate. La lettera b)
infine coordina la norma modificata dall’articolo 76, con l’articolo 7 della legge 1442 del 1941,
che dopo la riscrittura operata dal decreto 59 del 2010, risultava non più allineata alle altre
disposizioni della norma, creando particolari problemi interpretativi.
Più incisive sono le altre modifiche in tema di spedizionieri. In particolare, l’articolo 14,L’articolo 11 del decreto correttivo al primo comma opera relativamente ai mediatori laidrogenati
La norma provvede all’abrogazione delle discipline settoriali, ed alla soppressione del regime di
accesso all’attività, fondato sulla denuncia di inizio attività, a seguito dell’emanazione del decreto
legislativo 112 del 1998. Oggi l’attività viene liberalizzata, fermo restando il regime relativo alle
disposizioni in materia di igiene e salute pubblica con particolare riferimento a quelle di cui al
regolamento CE/852/2004.
7.2
della direttiva comunitaria, sopprime tre albi, l’iscrizione ai quali era condizione per l’esercizio in
Italia rispettivamente delle
L’articolo 9 del decreto correttivo aggiunge ex novo al decreto 59 l’articolo 71-bis, inche voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova, viene riconosciuto il possesso del
requisito professionale.
2.1.8
n. 59 del 2010, il requisito della pratica lavorativa è considerato valido nel caso in cui un soggetto
abbia prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande o in qualità di socio lavoratore o (se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore) di coadiutore familiare. La
mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le contribuzioni previdenziali previste.
Con riferimento al requisito della pratica professionale, si evidenzia che la scrivente
ripetutamente (cfr. per ultimo nota 2.8.2012 n. 172187) ha avuto modo di precisare che l’essere
stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 luglio 2006, ad
opera del d. l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) può considerarsi
requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’avvio
dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. La
scrivente ha ritenuto valido, altresì, il requisito del superamento dell’esame di idoneità e del corso
abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale
registro. Ha ritenuto valido, infine, anche il superamento dell’esame e del corso o la relativa
iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, istituita dall’articolo 5, comma 2, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, stante l’idoneità delle materie previste.
. Per effetto della modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei requisitidei prodotti alimentari
all’ingrosso. La modifica consegue alla circostanza che la
la necessità di una qualificazione specifica, ossia la finalità di tutela della salute dei consumatori,
stante l’attuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalità,
è risultata non determinante nel commercio all’ingrosso in cui il rapporto è fra professionisti con
la conseguenza che tale requisito appare non più proporzionato.
2.1.7
dell’art. 71 con la seguente:
quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
L’inserimento, nell’alinea del comma 6 dell’art. 71, dell’inciso “e limitatamentedetermina l’eliminazione dell’obbligo del possesso dei requisitiAi, “purché, ovviamente, sia evidente”.“ perL’inserimento nell’alinea del comma 6 dell’art. 71 delle parole “al dettaglio” determinaCon riferimento all’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli. 13, comma 1, lettera g), del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con“La licenza èIl comma 2 del medesimo articolo 13 ha, altresì, dispostoGli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propriRiguardo a quanto sopra, la scrivente con note delPer la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati,.l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamanoconseguenze applicative che di seguito si evidenziano.
“6.Le modifiche pertanto si sostanziano nell’eliminazione dallaanche se effettuate nei confronti di una cerchia determinatanell’inserimento dell’inciso “e limitatamente all’alimentazione umana” e2.1.1
cerchia determinata di persone”,
professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71 nel caso di attività di vendita di
prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei
confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all’attività di vendita, di
tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito
liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l’accesso è consentito solo previo
possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Il requisito, in
particolare, non può essere richiesto per l’avvio delle attività disciplinate dall’art. 16 del d. lgs. n.
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dall’art. 66 del d. lgs. n. 59 (Spacci interni). Con
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non può essere
richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché
siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati. Va comunque
evidenziato che l’eliminazione dell’obbligo pubblicistico del possesso del requisito professionale
per il soggetto titolare delle attività per le quali vige tale semplificazione non esime tale soggetto
dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in
relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, né impedisce
ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere
l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di
diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri
associati, ospiti o utenti.
Al comma 2 dell’art. 71 le parole “il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per” sono sostituite dalle seguenti: “il gioco d’azzardo, le scommesse”.l’esercizio abusivo di un gioco non di”.CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Autovelox: multa va annullata se l'apparecchio non è revisionato
Letto 244 volte dal 23/06/2015
-
La contestazione che porta al licenziamento deve essere specifica
Letto 216 volte dal 08/06/2015
-
Abbandono di tetto coniugale e addebito
Letto 391 volte dal 27/05/2015
-
Alcoltest e patente ritirata: rifiuto costa doppio se chi guida non è proprietario
Letto 237 volte dal 06/05/2015
-
Società estinte e debiti fiscali: decreto "semplificazioni" non è retroattivo
Letto 222 volte dal 17/04/2015