La circolare 30 aprile 2009, n. 35256 con la quale il Ministero dell'Economia ha emanato le istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) in materia di mutui sulla prima casa, stabilisce chiaramente che: Non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Al fine di scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate: coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco possono scegliere l’opzione dell’autocertificazione.

 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CIRCOLARE 30 APRILE 2009, N. 35256

Agli Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
Agli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 testo unico bancario

Oggetto: 3a circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa.

Premessa

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (di seguito "decreto legge"), ha adottato il provvedimento in data 4 marzo 2009 con il quale ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni. Il direttore dell'Agenzia precisa che i soggetti aventi diritto alle agevolazioni, ma non inclusi nell'elenco, possono chiedere l'applicazione dei benefici di legge mediante autocertificazione.

Facendo seguito alle circolari del 28 dicembre 2008 e del 13 febbraio 2009 si dettano ulteriori istruzioni sull'applicazione della normativa in oggetto alle fattispecie sotto elencate.

Istruzioni applicative

1. Le banche e gli intermediari finanziari concedono i benefici sulla base del elenchi comunicati dall'Agenzia, senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati.

2. l soggetti interessati per i quale ricorrano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto legge, e che non siano inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle entrate, possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, apposita istanza alla banca o all'intermediario finanziario, allegando idonea autocertificazione. Analoga istanza potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'Agenzia delle entrate: in tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da un'apposita variazione all'elenco da parte dell' Agenzia, su richiesta dell' interessato.

3. Per i mutuatari titolari di un conto corrente presso una banca diversa dalla mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata; ove ciò non sia possibile, il contributo deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all'1,38% - corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 - per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.

4. Qualora il mutuo risulti intestato a due o più mutuatari, di cui solo alcuni soddisfino i requisiti di legge, il contributo è riconosciuto sulla quota della rata corrispondente alla quota degli intestatari in possesso dei requisiti sul totale degli intestatari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(GU n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. Ordinario n. 14)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 28 gennaio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1972):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti).

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 2 dicembre 2008, con pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI, in sede referente, il 9,10, 17, 18, 22 e 23 dicembre 2008; 8, 9 e 10 gennaio 2009.

Esaminato in aula il 12, 13 e 14 gennaio 2009 ed approvato il 15 gennaio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1315):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 16 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 gennaio 2009.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede referente, il 20, 21 e 22 gennaio 2009.

Esaminato in aula il 26 gennaio 2009 ed approvato il 27 gennaio 2009.

Avvertenza:

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 263/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 49.