Il Decreto legislativo in esame rappresenta un importante intervento normativo volto a tutelare chi acquista un immobile in corso di costruzione. Il legislatore pone, quali figure centrali della nuova disciplina, il “costruttore” e “l’acquirente” di un “immobile da costruire”. Ai sensi della presente normativa “immobile da costruire”, è qualunque immobile in ordine al quale debba intervenire un’attività edificatoria da parte del venditore-costruttore e che, al momento della conclusione del contratto, non sia ancora esistente nella consistenza prevista dai contraenti. Il decreto in esame definisce poi “venditore” il costruttore che agisce nell’esercizio dell’impresa o cooperativa edilizia, che concluda un contratto che abbia o possa avere effetto di cessione o trasferimento non immediato della proprietà o di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire nei confronti di un “acquirente”. “Acquirente” è invece la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, restando dunque escluso chi acquista nell’esercizio di attività imprenditoriale (esempio società immobiliari). Quanto al tipo di contratto tutelato con la presente disciplina, sembra possa farsi riferimento ai soli contratti con effetti obbligatori che non diano luogo all’immediato trasferimento della proprietà in favore dell’acquirente — fra i quali: preliminare di vendita di immobile da costruire, vendita di cosa futura, vendita di immobile da costruire altrui —, nonché altri contratti che diano luogo ad un trasferimento non immediato della cosa acquistata: fra questi possiamo annoverare la permuta di bene presente con bene futuro, contratti di vendita sottoposti a condizione sospensiva od a termine, il contratto di leasing (espressamente richiamato dalla norma), etc. In tale ambito di riferimento il “costruttore” è obbligato a consegnare all’acquirente una fideiussione, rilasciata da una banca o intermediario finanziario o da un’impresa assicuratrice, a garanzia di un importo pari alle somme o ai valori che il costruttore abbia già riscosso alla stipula del contratto, o quelli che il costruttore debba riscuotere fino alla stipula del contratto definitivo. Restano escluse dalla garanzia fideiussoria le somme date a mutuo in favore dell’acquirente o i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. In caso di omissione (od insufficienza) della garanzia fideiussoria, il D.Lgs. 122/05 prevede all’art. 2 la “nullità del contratto”, la quale può essere fatta valere soltanto dall’acquirente (ipotesi di “nullità relativa”).