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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.
(1/a) In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi il comma 19
dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, il D.L. 13 settembre
2004, n. 240 e il comma 346 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 marzo 2004, n. 28/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 7 luglio 1999, n. 150/E; Circ. 4 ottobre 1999, n.
198/T; Circ. 12 aprile 2000, n. 14/29702; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E.
Capo I - Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
1. Àmbito di applicazione.
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito
denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3
dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente
legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che
sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (2).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge
non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A
tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (3).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
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(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14
gennaio 2002, n. 11).
(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14
gennaio 2002, n. 11).
2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro
anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile
alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda
scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto,
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di
risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono
avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto
comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre
condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata
(4).
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni
possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite
minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa
vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite
massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere
durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima
scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,
il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta
da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e
con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di
proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione
il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della
presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del
presente articolo.
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(4) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14
gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il D.M. 14 luglio 2004.
3. Disdetta del contratto da parte del locatore.
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo
2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo
del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno
sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei
figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali
o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a
perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di
cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed
idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a
norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo
sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel
contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito
a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di
prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (5).
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al
comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati,
della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio
dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (5), se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile.
Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il
motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di
illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da
determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di
locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (5), e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici
mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha
esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha
diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei
mesi.
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(5) Riportata al n. D/I.
(5) Riportata al n. D/I.
(5) Riportata al n. D/I.
Capo II - Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in
sede locale
4. Convenzione nazionale.
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo
2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di
promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale»,
che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione
alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.
In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono
stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli
orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali
definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione
degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto,
unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,
costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 (5/a).
2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla
constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di
accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui
all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente
articolo (5/b).
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con
apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di
cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non
vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo
comma 3 dell'articolo 2 (5/c).
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e
coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia
di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai
sensi del presente comma.
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(5/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14
gennaio 2002, n. 11).
(5/b) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 5
marzo 1999, riportato al n. D/XXIV, il D.M. 30 dicembre 2002 e il D.M. 10
marzo 2006.
(5/c) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.
4-bis. Tipi di contratto.
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di
contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3,
nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5,
comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo
5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli
accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare
riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti
con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2 (6).
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(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio
2002, n. 11). Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.
5. Contratti di locazione di natura transitoria.
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le
modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di
durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari
esigenze delle parti (6/a) (6/cost).
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis (7).
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali
per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma
3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli
studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore (8).
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(6/a) Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-23 dicembre 2003, n. 373
(Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14
gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.
(8) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14
gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.
Capo III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo
6. Rilascio degli immobili.
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
(9), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili
adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di
centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali
penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il
termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,
trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle
procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti
per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e
non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con
istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma,
del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al
tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi
dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una
sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26,
primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma
5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del
1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le
modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere
fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni
di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia
formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di
ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in
corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia
proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il
conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il
conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale
(10).
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del
presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
9 del 1982 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988
(12), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori
sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una
somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in
misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così
determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale
maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai
sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di
sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il
conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978 (13) (14/cost).
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 551 del 1988 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982 (11), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di
provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre
mesi (13/a).
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(9) Riportato al n. D/XIV.
(10) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione.
(11) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.
(12) Riportato al n. D/XIV.
(13) La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n.
482 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice
civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione
della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il
rilascio dell'immobile.
(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002,
n. 19 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
6, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma,
della Costituzione.
(12) Riportato al n. D/XIV.
(11) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.
(13/a) Vedi, anche, l'art. 80, commi 20, 21 e 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato
registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e
che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi (13/b). Ai fini della predetta
dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile
devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli
estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si
riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei
redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché
gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a
quello di competenza (13/c) (13/cost).
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(13/b) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente periodo vedi
l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge
di conversione.
(13/c) La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n.
333 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2001, n. 39 - Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo.
(13/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001,
n. 333 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2001, n. 39, serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost.
Capo IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni
8. Agevolazioni fiscali.
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
(12), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di
accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal
decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura
minima del 70 per cento (14).
2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione
nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui
al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i
criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La
proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle
risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del
numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della
data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze (15).
5. (16).
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi
per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per
l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per
l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
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(12) Riportato al n. D/XIV.
(14) Vedi, anche, gli artt. 3 e 8, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.
(15) All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è
provveduto con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 4/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto
2002, n. 199), modificata dalla Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84/2002
(Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), e con Del.CIPE 13 novembre 2003, n.
87/03 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40).
(16) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 23, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
9. Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare.
[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili
possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per
l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente
legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti
immobili sono soggetti all'IRPEG] (17).
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(17) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la
decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.
10. Ulteriori agevolazioni fiscali.
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-
2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle
minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal
medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a
determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-
2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 (18), e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti
dal comma 3 dell'articolo 11.
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(18) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
11. Fondo nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (18), e successive modificazioni (18/a).
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di
cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere
le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della
locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta,
prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di
morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima,
anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per
iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione
sottoscritta anche dal locatore (18/b) (18/cost).
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e
all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione (18/c) (18/cost).
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31
marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi del comma 6 (18/d).
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad
esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino
anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al
comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva
attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida
alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario
ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta
sono posti a carico dell'ente inadempiente (18/e) (18/cost).
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui
al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori
che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al
comma 4 (18/cost).
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60 (19), relative alle annualità 1996, 1997 e 1998.
Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate
dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (20), e restano
nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il
predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori
minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8,
commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (21), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1 (21/a) (19/cost).
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(18) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(18/a) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(18/b) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(18/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,
sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe,
in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle
norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19
novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5,
commi 2 e 3.
(18/c) I requisiti previsti dal presente comma sono stati definiti con D.M. 7
giugno 1999.
(18/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,
sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe,
in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle
norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19
novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5,
commi 2 e 3.
(18/d) Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 21 e poi
dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240. I criteri per la ripartizione delle
risorse di cui al presente comma sono stati fissati con D.M. 14 settembre 2005.
La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione è stata stabilita, per il 2001, con D.M. 28 settembre
2001 (Gazz. Uff. 28 novembre 2001, n. 277), per il 2002, con D.M. 4 dicembre
2002 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33), per il 2003, con D.M. 5 dicembre
2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66), per il 2004, con D.M. 18 novembre
2004 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42) e, per il 2005, con D.M. 28
novembre 2005 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28).
(18/e) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 21.
(18/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,
sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe,
in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle
norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19
novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5,
commi 2 e 3.
(18/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,
sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe,
in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle
norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19
novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5,
commi 2 e 3.
(19) Riportata alla voce Casa per i lavoratori.
(20) Riportato alla voce Regioni.
(21) Riportata al n. D/I.
(21/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione.
(19/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 4 febbraio 2003,
n. 28 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, L. 8 febbraio 2001,
n. 21, sostitutivo del comma 5, dell'art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431
sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe, in
riferimento:
a) agli articoli 8 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
b) all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 sostituito
dall'art. 2 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275;
c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
d) al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30
novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima
legge.
Capo V - Disposizioni finali
12. Osservatorio della condizione abitativa.
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori
pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente
della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del
collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti
(21/b).
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(21/b) Con D.M. 1° marzo 2005, n. c/374 (pubblicato, per sunto, nella Gazz.
Uff. 24 maggio 2005, n. 119) è stato costituito l'Osservatorio nazionale della
condizione abitativa.
13. Patti contrari alla legge.
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di
locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (20/cost).
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato (20/cost).
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta
ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime
tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al
comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o
altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la
restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il
conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che
la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è
altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un
rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il
pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5,
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi
ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la
restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non
producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
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(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 luglio 2004, n. 242
(Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1
e 2, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 luglio 2004, n. 242
(Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1
e 2, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
14. Disposizioni transitorie e abrogazione di norme.
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova
applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (22),
nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si
intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il
tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (23),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli
articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79,
limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(21), e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le
disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
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(22) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.
(23) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(21) Riportata al n. D/I.
15. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8,
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a
lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici, nonché, quanto a Lire 107 miliardi per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a
lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia
e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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