Art. 447 bis Codice di procedura civile:
Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

“Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di azienda, sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 I comma, 422, 423 I e III comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429 I e II comma, 430 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 441 in quanto applicabili.

Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.                                                 

Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché della richiesta di informazioni sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.”



Art. 657 Codice di procedura civile

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

“Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini previsti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfratto , con contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.



Art. 658 Codice di procedura civile

Intimazione di sfratto per morosità

“Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’art. 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione”.